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Parlamento · Legge
LEGGE 8 giugno 2026, n. 101 · Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2026
Titolo ufficiale completo: Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles
Il 29 maggio di ogni anno diventa la Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles.
«La Repubblica riconosce il giorno 29 maggio di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles, di seguito denominata «Giornata nazionale».»Vai all’articolo intero
Il 29 maggio non diventa un giorno festivo o di riposo: la nuova ricorrenza non cambia le regole sui giorni festivi.
«La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260»Vai all’articolo intero
La RAI può dedicare spazi nei suoi programmi per ricordare le vittime della strage.
«la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nell'ambito della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, può riservare appositi spazi alla divulgazione e al ricordo delle vittime della strage dello stadio Heysel, in quanto patrimonio culturale, sportivo e sociale italiano.»Vai all’articolo intero
Se studi
La tua scuola o università può organizzare iniziative per ricordare la strage dell'Heysel e parlare di sport e non violenza.
«le scuole di ogni ordine e grado e le università possono promuovere, in tutto il territorio nazionale, specifiche iniziative volte alla diffusione della conoscenza della tragedia occorsa il 29 maggio 1985 nello stadio Heysel di Bruxelles, al fine di promuovere il valore e l'importanza dei principi dello sport, della non violenza e della convivenza civile.»Vai all’articolo intero
Da quando vale
Vale dal 1 luglio 2026, 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come prevede la Costituzione (art. 73) quando la legge non indica un'altra data.
Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2026
Cosa puoi fare
Non devi fare niente: la legge si applica da sola.
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Il voto finale non è presente nei dati aperti di Camera e Senato. Può capitare quando una legge è approvata in commissione, o quando il dato non è ancora stato pubblicato.
Il voto dei gruppi su tutte le leggi
Camera · C. 1858
approvato
Senato · S. 1893
appr. definit. Legge
1. La Repubblica riconosce il giorno 29 maggio di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles, di seguito denominata «Giornata nazionale».
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 . NOTE Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 27 maggio 1949, n. 260 , recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.
1. In occasione della Giornata nazionale, le amministrazioni pubbliche, anche in collaborazione o in coordinamento con la Federazione italiana giuoco calcio, gli enti pubblici e privati, le associazioni e le società sportive, i circoli culturali, le scuole di ogni ordine e grado e le università possono promuovere, in tutto il territorio nazionale, specifiche iniziative volte alla diffusione della conoscenza della tragedia occorsa il 29 maggio 1985 nello stadio Heysel di Bruxelles, al fine di promuovere il valore e l'importanza dei principi dello sport, della non violenza e della convivenza civile.
2. In occasione della Giornata nazionale, la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nell'ambito della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, può riservare appositi spazi alla divulgazione e al ricordo delle vittime della strage dello stadio Heysel, in quanto patrimonio culturale, sportivo e sociale italiano.
3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 giugno 2026 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 11 ottobre 2026. Tutte le fonti