Legge n. 180/2026 · in vigore dal 24 ottobre 2026
La nuova legge elettorale in 30 secondi
Cosa cambia quando voti, in sei riquadri. Tocca un riquadro per leggere la frase vera con la sua fonte.
Cosa cambia per te
Oggi e con la nuova legge
A sinistra le regole del 2017, in vigore fino al 23 ottobre 2026. A destra la nuova legge, in vigore dal 24 ottobre.
La scheda
Regole del 2017
Un solo voto per Camera, su un’unica scheda con il candidato del collegio, i simboli delle liste e i nomi dei candidati del proporzionale.
Fonte
Camera dei deputati, Sistema elettorale
«Ciascun elettore dispone di un solo voto da esprimere su un'unica scheda»
Con la nuova legge, dal 24 ottobre
Un solo voto su un’unica scheda con il simbolo di ogni lista e i nomi dei suoi candidati.
Fonte: art. 1
«Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità.»
Articolo 1, modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati · testo approvato, Camera dei deputati Preferenze
Regole del 2017
Alla Camera, nel proporzionale, sono eletti i candidati della lista nell’ordine in cui sono presentati.
Fonte
Camera dei deputati, Sistema elettorale
«Sono proclamati eletti, per la parte proporzionale, i candidati della lista del collegio plurinominale secondo l’ordine di presentazione»
Con la nuova legge, dal 24 ottobre
Fino a tre preferenze ai candidati della lista votata, escluso il capolista. Più preferenze: candidati di sesso diverso.
Fonte: art. 1
«Ogni elettore, inoltre, può esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominale della lista votata tra quelli che non sono capolista.»
Articolo 1, modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati · testo approvato, Camera dei deputati «Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista»
Articolo 1, modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati · testo approvato, Camera dei deputati Collegi uninominali
Regole del 2017
3/8 dei seggi si assegnano in collegi uninominali: 147 alla Camera e 74 al Senato. Vince il candidato più votato.
Con la nuova legge, dal 24 ottobre
Il testo cita i collegi uninominali per la Valle d’Aosta (un unico collegio) e per il Trentino-Alto Adige (metodo maggioritario).
Fonte: art. 1
«La circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in un unico collegio uninominale.»
Articolo 1, modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati · testo approvato, Camera dei deputati «I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario»
Articolo 1, modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati · testo approvato, Camera dei deputati Soglia per le liste in coalizione (Camera)
Regole del 2017
3% dei voti validi in tutta Italia per le liste, 10% per le coalizioni, con alcune eccezioni.
Con la nuova legge, dal 24 ottobre
3% dei voti validi a livello nazionale per le liste collegate in coalizione.
Fonte: art. 1
«le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi»
Articolo 1, modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati · testo approvato, Camera dei deputati Voto fuori sede
Regole del 2017
Per le politiche non c’è una regola in vigore che permetta di votare nel comune di domicilio: si vota dove si è iscritti.
Con la nuova legge, dal 24 ottobre
Il testo prevede il voto nel comune di temporaneo domicilio, con domanda, per studio, lavoro o cure.
Fonte: art. 8
«Entro il 31 dicembre di ciascun anno, gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di iscrizione elettorale possono chiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno successivo nel comune di temporaneo domicilio, se la durata della permanenza prevista in quest'ultimo è di almeno nove mesi.»
Articolo 8 · testo approvato, Camera dei deputati «In analogia a quanto previsto per le altre categorie di elettori ammessi al voto dalla legge in un comune diverso da quello di residenza, gli elettori fuori sede sono ammessi a votare per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui è situato il comune di temporaneo domicilio.»
Articolo 8 · testo approvato, Camera dei deputati
La tua scheda alla Camera
Un solo voto su un’unica scheda: segni la lista che scegli.
Fino a 3 preferenze ai candidati di quella lista, escluso il capolista.
Più di una preferenza? Candidati di sesso diverso, altrimenti la seconda e la terza si annullano.
Fonte: art. 1
«Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità.»
«Ogni elettore, inoltre, può esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominale della lista votata tra quelli che non sono capolista.»
«Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista»
E adesso?
8 ott 2026
Approvata dal Parlamento
Fatto9 ott 2026
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale: legge n. 180
Fatto24 ott 2026
Entra in vigore
In attesa31 dic 2026
Ultimo giorno per chiedere il voto fuori sede per le elezioni dell’anno dopo
In attesa
Fonte
Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2026: legge n. 180, entrata in vigore il 24 ottobre 2026. Il termine del 31 dicembre è nell’articolo 8, comma 2: la domanda fatta entro il 31 dicembre vale per le elezioni dell’anno dopo.
Studi o lavori fuori sede?
Fino al 23 ottobre per le politiche si vota dove si è iscritti. Dal 24 ottobre la nuova legge apre un’altra strada, in tre passi.
Chi può
Chi è domiciliato per studio o lavoro in un’altra regione per almeno 9 mesi. Anche chi si cura per 3 mesi o lo assiste.
Fonte: art. 8
«Entro il 31 dicembre di ciascun anno, gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di iscrizione elettorale possono chiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno successivo nel comune di temporaneo domicilio, se la durata della permanenza prevista in quest'ultimo è di almeno nove mesi.»
Articolo 8 · testo approvato, Camera dei deputati «gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni di cui al comma 1, presso una struttura sanitaria situata in un comune appartenente ad una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono richiedere, non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione»
Articolo 8 · testo approvato, Camera dei deputati «Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, agli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni di cui al comma 1, prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un comune appartenente ad una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.»
Articolo 8 · testo approvato, Camera dei deputati Entro quando
Entro il 31 dicembre dell’anno prima del voto. Se ti trasferisci dopo: entro 30 giorni e al più tardi 45 giorni prima delle elezioni.
Fonte: art. 8
«Entro il 31 dicembre di ciascun anno, gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di iscrizione elettorale possono chiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno successivo nel comune di temporaneo domicilio, se la durata della permanenza prevista in quest'ultimo è di almeno nove mesi.»
Articolo 8 · testo approvato, Camera dei deputati «Gli elettori per i quali la condizione di elettore fuori sede si realizza dopo la data del 31 dicembre, entro trenta giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti di cui al comma 2 e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione, possono chiedere di essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare nel comune di temporaneo domicilio per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno in corso.»
Articolo 8 · testo approvato, Camera dei deputati Dove fai domanda
Al comune dove vivi in quel periodo, di persona o online, con un documento e la prova della tua condizione.
Fonte: art. 8
«La domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede è presentata personalmente o mediante l'utilizzo di strumenti telematici al comune di temporaneo domicilio ed è corredata della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità nonché della certificazione o di altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede.»
Articolo 8 · testo approvato, Camera dei deputati
Se si vota nel 2027, per votare fuori sede la domanda va fatta entro il 31 dicembre 2026. Come presentarla in pratica lo diranno il tuo Comune e il Ministero dell’Interno: controlla i loro siti.
Come si vota: la checklist
Valgono le regole di oggi. Cosa serve il giorno del voto.
Tessera elettorale
Se è piena o persa, chiedi il rinnovo o il duplicato al Comune.
Documento con foto
Carta d’identità, patente o passaporto. Può essere scaduto se è regolare e la foto ti riconosce.
18 anni compiuti
Per la Camera e per il Senato votano tutte e tutti i maggiorenni.
Cellulare in cabina: no
Si consegna ai membri del seggio prima di entrare in cabina.
Tutte le frasi del testo (22)Ognuna con articolo e citazione letterale.
Tutte le frasi verificate della nuova legge elettorale
Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Legge 9 ottobre 2026, n. 180). Sotto trovi cosa dice il testo. È in vigore dal 24 ottobre 2026: fino ad allora valgono le regole del 2017, che spieghiamo nella guida «Come si vota».
Cosa cambia quando voti
La scheda
Con la nuova legge per la Camera, hai un solo voto su un'unica scheda che mostra il simbolo di ogni lista con i nomi dei candidati.
Fonte: art. 1 (modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)
«Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità.»Apri il testo approvato sul sito della Camera
Le preferenze
Alla Camera puoi dare fino a tre preferenze per i candidati della lista che hai votato, ma non puoi preferire il capolista.
Fonte: art. 1 (modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)
«Ogni elettore, inoltre, può esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominale della lista votata tra quelli che non sono capolista.»Apri il testo approvato sul sito della Camera
Se dai più preferenze alla Camera, devono andare a candidati di sesso diverso, altrimenti la seconda e la terza vengono annullate.
Fonte: art. 1 (modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)
«Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista»Apri il testo approvato sul sito della Camera
Il premio di governabilità
Il testo approvato prevede un premio di governabilità di settanta seggi in tutto, distribuiti tra le liste circoscrizionali presentate per ottenerlo.
Fonte: art. 1 (modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)
«Il premio di governabilità è assegnato, nelle diverse circoscrizioni, a liste circoscrizionali appositamente presentate, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis, per un totale di settanta seggi complessivi.»Apri il testo approvato sul sito della Camera
Il testo approvato prevede che al Senato il premio di governabilità va alla lista o coalizione con più voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere, se raggiunge almeno il 42 per cento dei voti in ciascuna di esse.
Fonte: art. 2 (modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)
«L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali è effettuata con metodo proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità da assegnare, alle condizioni previste dall'articolo 16-bis, alla lista singola o alla coalizione di liste che abbia conseguito il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento di voti validi in ciascuna di esse.»Apri il testo approvato sul sito della Camera
Con la nuova legge, il premio di governabilità al Senato assegna 35 seggi complessivi alla lista o coalizione che ne ha diritto.
Fonte: art. 2 (modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)
«Il premio di governabilità è assegnato, nelle diverse circoscrizioni regionali, a liste circoscrizionali appositamente presentate, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, per un totale di trentacinque seggi complessivi.»Apri il testo approvato sul sito della Camera
I collegi
Per la Camera, la Valle d'Aosta forma un unico collegio uninominale, dove si vota per un solo candidato.
Fonte: art. 1 (modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)
«La circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in un unico collegio uninominale.»Apri il testo approvato sul sito della Camera
Con la nuova legge per la Camera, un candidato non può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, né come capolista né in altre posizioni.
Fonte: art. 1 (modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)
«Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, in posizione di capolista o in una diversa posizione, a pena di nullità»Apri il testo approvato sul sito della Camera
Secondo la nuova legge, in Trentino-Alto Adige i candidati nei collegi uninominali per la Camera sono eletti con il metodo maggioritario: vince chi ha più voti.
Fonte: art. 1 (modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)
«I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario»Apri il testo approvato sul sito della Camera
Le soglie
Alla Camera, una lista in coalizione entra nella ripartizione dei seggi se prende almeno il 3 per cento dei voti validi a livello nazionale.
Fonte: art. 1 (modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)
«le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi»Apri il testo approvato sul sito della Camera
Alla Camera, le liste che rappresentano minoranze linguistiche riconosciute in una regione a statuto speciale entrano nella ripartizione dei seggi se prendono almeno il 20 per cento dei voti in quella regione.
Fonte: art. 1 (modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)
«liste collegate con altre in coalizione rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima»Apri il testo approvato sul sito della Camera
Il testo approvato prevede che una lista in una coalizione al Senato partecipa alla ripartizione dei seggi anche se ha preso almeno il 20 per cento dei voti in almeno una regione.
Fonte: art. 2 (modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)
«le liste collegate nelle coalizioni di cui al medesimo numero 1) che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione»Apri il testo approvato sul sito della Camera
Fuori sede
Secondo la nuova legge, per votare fuori sede per studio o lavoro devi essere domiciliato in un comune di un'altra regione, prevedere di restarci almeno nove mesi e fare domanda entro il 31 dicembre dell'anno prima delle elezioni.
Fonte: art. 8
«Entro il 31 dicembre di ciascun anno, gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di iscrizione elettorale possono chiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno successivo nel comune di temporaneo domicilio, se la durata della permanenza prevista in quest'ultimo è di almeno nove mesi.»Apri il testo approvato sul sito della Camera
Se ti trasferisci per studio o lavoro dopo il 31 dicembre, con la nuova legge puoi chiedere di votare fuori sede entro trenta giorni dal trasferimento e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno prima delle elezioni.
Fonte: art. 8
«Gli elettori per i quali la condizione di elettore fuori sede si realizza dopo la data del 31 dicembre, entro trenta giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti di cui al comma 2 e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione, possono chiedere di essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1, al fine di votare nel comune di temporaneo domicilio per le consultazioni previste dal medesimo comma 1 che si svolgeranno nell'anno in corso.»Apri il testo approvato sul sito della Camera
La nuova legge permette di votare fuori sede anche ai caregiver familiari e ai genitori che accompagnano un minore in cura presso una struttura sanitaria di un'altra regione per almeno tre mesi.
Fonte: art. 8
«Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, agli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni di cui al comma 1, prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un comune appartenente ad una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.»Apri il testo approvato sul sito della Camera
Con la nuova legge, la domanda per votare fuori sede si presenta di persona o online al comune dove vivi temporaneamente, con un documento d'identità e la documentazione che attesta la tua condizione.
Fonte: art. 8
«La domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede è presentata personalmente o mediante l'utilizzo di strumenti telematici al comune di temporaneo domicilio ed è corredata della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità nonché della certificazione o di altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede.»Apri il testo approvato sul sito della Camera
Con la nuova legge, chi vota fuori sede esprime il voto per le liste e i candidati del collegio del comune in cui si trova temporaneamente.
Fonte: art. 8
«In analogia a quanto previsto per le altre categorie di elettori ammessi al voto dalla legge in un comune diverso da quello di residenza, gli elettori fuori sede sono ammessi a votare per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui è situato il comune di temporaneo domicilio.»Apri il testo approvato sul sito della Camera
Se ricevi cure mediche per almeno tre mesi in una struttura di un'altra regione, puoi chiedere di votare in quel comune non oltre il quarantacinquesimo giorno prima delle elezioni.
Fonte: art. 8
«gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni di cui al comma 1, presso una struttura sanitaria situata in un comune appartenente ad una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono richiedere, non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione»Apri il testo approvato sul sito della Camera
Italiani all’estero
Il testo approvato prevede che, per il Senato, gli italiani all'estero votino nell'intera circoscrizione Estero.
Fonte: art. 6
«per l'elezione della Camera dei deputati e per l'intera circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica»Apri il testo approvato sul sito della Camera
Con la nuova legge, per il Senato le liste nella circoscrizione Estero devono avere un numero di candidati tra quattro e otto.
Fonte: art. 6
««Per l'elezione del Senato della Repubblica, le liste sono formate da un numero di candidati non inferiore a quattro e non superiore a otto.»Apri il testo approvato sul sito della Camera
Il testo approvato prevede che per la Camera le liste dei candidati debbano avere un numero di persone almeno pari ai seggi della ripartizione e non superiore al doppio.
Fonte: art. 6
«Per l'elezione della Camera dei deputati, le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di essi»»Apri il testo approvato sul sito della Camera
Il testo approvato prevede che l'elettore all'estero debba spedire la busta con il voto entro il decimo giorno prima della data delle votazioni in Italia.
Fonte: art. 7
«L'elettore spedisce la busta affrancata entro il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia.»Apri il testo approvato sul sito della Camera
Da quando vale
Entra in vigore il 24 ottobre 2026, 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 235 del 9 ottobre 2026). Da quel giorno è la legge con cui si votano le elezioni politiche.Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2026 (nessun articolo della legge indica un’altra data)
Fonte: Gazzetta Ufficiale · Normattiva · Camera dei deputati, A.C. 2822-B · testo · PDF. Citazioni controllate sul testo della Gazzetta Ufficiale il 12 ottobre 2026.
Come abbiamo letto il testo
Abbiamo scritto la scheda prima della pubblicazione, dal testo della Camera in due colonne (testo approvato dalla Camera e testo modificato dal Senato), con l’errata corrige. Ogni frase qui sopra è controllata da un programma: la citazione deve comparire parola per parola nell’articolo indicato. Il 12 ottobre 2026 abbiamo rifatto il controllo sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale: tutte le citazioni ci sono, parola per parola.
Cosa ha fatto questo Parlamento
Il Parlamento
In arrivo
E tu come l’avresti votata?
Scegli come avresti votato e vedi chi ha votato come te.
Non siamo un sito istituzionale e non diciamo mai per chi votare: spieghiamo le regole con le fonti ufficiali. Se trovi un errore, segnalacelo: lo correggiamo in pubblico.