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Titolo ufficiale completo: Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche
Se sei un lavoratore dipendente con una malattia oncologica o invalidità dal 74 per cento in su, puoi chiedere fino a due anni di congedo conservando il posto di lavoro, ma senza stipendio.
«possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione»Vai all’articolo intero
I dipendenti con una malattia oncologica, o con una malattia invalidante o cronica con invalidità dal 74 per cento, hanno dieci ore di permesso in più all'anno per visite e cure.
«hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso»Vai all’articolo intero
Le dieci ore di permesso in più per visite e cure spettano anche ai dipendenti che hanno un figlio minorenne con una malattia oncologica.
«Il diritto di cui al primo periodo è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche»Vai all’articolo intero
I lavoratori autonomi con una malattia oncologica, invalidante o cronica possono sospendere il lavoro per un cliente fino a trecento giorni all'anno.
«la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte di un lavoratore autonomo»Vai all’articolo intero
Lo Stato mette 2 milioni di euro all'anno dal 2026 per premi di laurea in memoria di pazienti oncologici, destinati a studenti meritevoli in medicina e scienze.
«è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per l'istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti che sono stati affetti da malattie oncologiche»Vai all’articolo intero
Se sei un lavoratore dipendente
Se hai una malattia oncologica, invalidante o cronica, finito il congedo per malattia hai la priorità per lo smart work, se il tuo lavoro lo permette.
«il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile»Vai all’articolo intero
Da quando vale
Vale dal 9 agosto 2025, 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come prevede la Costituzione (art. 73) quando la legge non indica un'altra data.
Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025
Scadenze
I permessi per visite e cure mediche si possono usare dal 1° gennaio 2026.
«Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.»Vai all’articolo intero
Il Ministero dell'Università ha novanta giorni dall'entrata in vigore della legge per definire le regole dei premi di laurea.
Ente citato dal testo: Ministero dell'università e della ricerca
«Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»Vai all’articolo intero
Cosa puoi fare
Non devi fare niente: la legge si applica da sola.
Scritto da un modello AI e controllato da un secondo: ogni frase cita l’articolo da cui viene e la citazione è verificata parola per parola dal codice. Le frasi che non superano il controllo non vengono pubblicate. Può comunque contenere errori: se ne trovi uno, il testo ufficiale è qui sotto. Generata il 11 ottobre 2026. Come lavoriamo
Voto finale, Camera
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
74 sì · 0 no · 0 ast. · 43 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
51 sì · 0 no · 0 ast. · 19 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
39 sì · 0 no · 0 ast. · 25 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
31 sì · 0 no · 0 ast. · 19 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
32 sì · 0 no · 0 ast. · 17 non vot.
APERRE
Misto
6 sì · 0 no · 0 ast. · 4 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
5 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
NM-M-C
Misto
1 sì · 0 no · 0 ast. · 9 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
2 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
M-ALT
Misto
2 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
M-MIN
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 0 non vot.
M-+EUR
Misto
1 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
Camera · C. 153
appr. in t.u.
Senato · S. 1430
appr. definit. Legge
1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio nè ai fini previdenziali. Il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente. Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.
2. La certificazione delle malattie di cui al comma 1 è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore. Ai fini della verifica e del controllo delle condizioni previste, possono essere utilizzati i dati disponibili nel Sistema tessera sanitaria e nel fascicolo sanitario elettronico, secondo le modalità definite dalla normativa vigente.
3. Per le malattie di cui al comma 1 la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte di un lavoratore autonomo, di cui all' articolo 14, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 , si applica per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare.
4. Decorso il periodo di congedo di cui al comma 1, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile ai sensi del capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81 . N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' articolo 14 della legge 22 maggio 2017, n. 81 , recante: «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017 : «Art.14 (Tutela della gravidanza, malattia e infortunio). - 1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente. 2. In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonchè dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto. 3. In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, valutati in 70.000 euro per l'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.». - Il Capo II della citata legge 22 maggio 2017, n. 81 reca: «Lavoro agile».
1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso, con riconoscimento dell'indennità di cui al comma 2 e della copertura figurativa, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonchè cure mediche frequenti. Il diritto di cui al primo periodo è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.
2. Per le ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita e ai lavoratori compete un'indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.
3. Nel settore privato, l'indennità di cui al comma 2 è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all'ente previdenziale.
4. Nel settore pubblico, le amministrazioni competenti provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonchè del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 1.240.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, che è incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall'anno 2026.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, valutati in 20.900.000 euro per l'anno 2026, in 21.400.000 euro per l'anno 2027, in 21.800.000 euro per l'anno 2028, in 22.300.000 euro per l'anno 2029, in 22.700.000 euro per l'anno 2030, in 23.200.000 euro per l'anno 2031, in 23.700.000 euro per l'anno 2032, in 24.200.000 euro per l'anno 2033, in 24.700.000 euro per l'anno 2034 e in 25.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2035, e agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, valutati in 1.240.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 . Note all'art. 2: - Si riporta il testo del comma 200, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 : «200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per l'istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti che sono stati affetti da malattie oncologiche, in favore di studenti meritevoli laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche ovvero che hanno conseguito una laurea delle professioni sanitarie.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti necessari per il conferimento dei premi di cui al comma 1, i parametri per l'individuazione degli studenti meritevoli e le modalità di istituzione ed erogazione dei premi stessi da parte delle università.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 . Note all'art. 3: - Per i riferimenti al comma 200, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , si vedano le note all'articolo 2.
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede allo sviluppo e all'adeguamento della propria infrastruttura tecnologica e alle conseguenti attività di manutenzione e aggiornamento della medesima infrastruttura. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026 e di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 . Note all'art. 4: - Per i riferimenti al comma 200, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , si vedano le note all'articolo 2.
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 luglio 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio Note all'art. 5: - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , recante: «Modifiche altitolo V della parte seconda della Costituzione», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 . - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , recante: «Modifiche altitolo V della parte seconda della Costituzione», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 .
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 10 ottobre 2026. Tutte le fonti