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Governo · Legge
LEGGE 8 luglio 2026, n. 125 · Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2026
Titolo ufficiale completo: Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 517, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
Le Assemblee di Dio in Italia ottengono l'aggiornamento dell'accordo con lo Stato.
«È approvata l'allegata intesa, stipulata il 17 dicembre 2024 tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, che modifica l'intesa del 29 dicembre 1986»Vai all’articolo intero
Le Assemblee di Dio in Italia possono usare i soldi dell'otto per mille anche per progetti culturali, non solo per aiuti umanitari.
«interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero»Vai all’articolo intero
Da quando vale
La legge vale dal giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
«La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»Vai all’articolo intero
Cosa puoi fare
Non devi fare niente: la legge si applica da sola.
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Voto finale, Camera
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
79 sì · 0 no · 0 ast. · 37 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
55 sì · 0 no · 0 ast. · 15 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
33 sì · 0 no · 0 ast. · 25 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
32 sì · 0 no · 0 ast. · 22 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
24 sì · 0 no · 0 ast. · 25 non vot.
APERRE
Misto
5 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
7 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
NM-M-C
Misto
3 sì · 0 no · 0 ast. · 6 non vot.
M-ALT
Misto
3 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
5 sì · 0 no · 0 ast. · 1 non vot.
M-MIN
Misto
3 sì · 0 no · 0 ast. · 1 non vot.
M-+EUR
Misto
1 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
Camera · C. 2370
approvato
Senato · S. 1819
appr. definit. Legge
1. È approvata l'allegata intesa, stipulata il 17 dicembre 2024 tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, che modifica l'intesa del 29 dicembre 1986, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 517 . N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificate o alle quali è operato il rinvio, della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Note all'art. 1: - La legge 22 novembre 1988, n. 517 , recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 2 dicembre 1988 .
1 . All' articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo» sono sostituite dalle seguenti: «interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «le ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «l'attribuzione delle somme relative è effettuata in proporzione alle scelte espresse»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La quota di cui ai commi 1 e 2 è quella determinata ai sensi dell' articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ». Note all'art. 2: - Si riporta l' articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517 , recante «Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell' articolo 8, terzo comma, della Costituzione », pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 2 dicembre 1988 , come modificato dalla presente legge: «Articolo 23.
1. A decorrere dall'anno finanziario 1990 le ADI concorrono alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero;
2. Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'attribuzione delle somme relative è effettuata in proporzione alle scelte espresse;
3. A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alle ADL la somma di cui al primo comma, calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alle ADI;
4. La quota di cui ai commi 1 e 2 è quella determinata ai sensi dell' articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 .».
1. Le modifiche apportate dall'articolo 2 della presente legge alla legge 22 novembre 1988, n. 517 , hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 luglio 2026 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio Note all'art. 3: - Per i riferimenti alla legge 22 novembre 1988, n. 517 , si vedano le note all'articolo 1.
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 11 ottobre 2026. Tutte le fonti