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Governo · Decreto-legge
LEGGE 18 settembre 2023, n. 127 · Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2023
Titolo ufficiale completo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento
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Voto finale, Senato
Voto finale, Camera
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FdI
Fratelli d'Italia
50 sì · 0 no · 0 ast. · 13 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
1 sì · 26 no · 0 ast. · 10 non vot.
LSP-PSd'Az
Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione
20 sì · 0 no · 0 ast. · 9 non vot.
M5S
MoVimento 5 Stelle
0 sì · 18 no · 0 ast. · 10 non vot.
FI-BP-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
9 sì · 0 no · 0 ast. · 8 non vot.
Az-IV-RE
Azione-ItaliaViva-RenewEurope
0 sì · 0 no · 4 ast. · 6 non vot.
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)
Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord)
2 sì · 0 no · 0 ast. · 6 non vot.
Misto
0 sì · 3 no · 0 ast. · 4 non vot.
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE
Civici d'Italia - Noi Moderati (UDC - Coraggio Italia - Noi con l'Italia - Italia al Centro) - MAIE
4 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
89 sì · 0 no · 0 ast. · 29 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
0 sì · 55 no · 0 ast. · 14 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
43 sì · 0 no · 0 ast. · 22 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
0 sì · 31 no · 0 ast. · 21 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
23 sì · 0 no · 0 ast. · 21 non vot.
AIV-RE
Azione-Popolari Europeisti Riformatori-Renew Europe
0 sì · 0 no · 15 ast. · 6 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
0 sì · 6 no · 0 ast. · 5 non vot.
NM-M
Misto
5 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
M-MIN
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 0 non vot.
M-+EUR
Misto
0 sì · 1 no · 2 ast. · 0 non vot.
M-ALT
Misto
0 sì · 1 no · 0 ast. · 1 non vot.
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Senato · S. 826
approvato
Camera · C. 1364
appr. definit. Legge
Questa legge converte il decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98: le regole stanno lì.
1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, le disposizioni dell' articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 , non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all' (( articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o) )) , del medesimo decreto. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente articolo non si applica il contributo addizionale di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 .
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all' articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 .
1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2023, il trattamento di cui all' articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto.
2. I periodi di trattamento di cui al comma 1 non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti ((all' articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 )) .
3. In deroga all' articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , il trattamento di cui ai commi 1 e 2 è concesso dalla (( sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) )) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto.
4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all' articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 .
((1. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono e assicurano la convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere apposite intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per adottare, valutando anche la correlazione tra l'umidità relativa, la temperatura e la ventilazione, linee guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche)) 2. Le intese di cui al comma 1 possono essere recepite con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2023, N. 145 )) .
2. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 , le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2023».
2-bis. Il termine per il trasferimento delle somme di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 , è differito al 30 settembre 2023.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 luglio 2023 MATTARELLA Tajani, il Vicepresidente ex articolo 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Schillaci, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Nordio
1. Il decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98 , recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 settembre 2023 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Nordio Avvertenza: Il decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2023. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 51.
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 10 ottobre 2026. Tutte le fonti