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Governo · Ratifica di un trattato
LEGGE 14 gennaio 2026, n. 13 · Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2026
Titolo ufficiale completo: Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015
L'Italia aderisce a un accordo internazionale che protegge all'estero i nomi dei prodotti tipici italiani, come i formaggi e i vini.
«Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.»Vai all’articolo intero
Il Ministero dell'agricoltura si occupa di tutelare i nomi di cibi, vini e bevande alcolici, mentre il Ministero delle imprese gestisce gli altri prodotti.
«il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, alimentari, del vino e delle bevande spiritose»Vai all’articolo intero
Lo Stato mette 372.000 euro all'anno dal 2026 per gli impegni dell'accordo internazionale sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche.
«valutati in 372.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente»Vai all’articolo intero
Da quando vale
La legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
«La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»Vai all’articolo intero
Cosa puoi fare
Non devi fare niente: la legge si applica da sola.
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Voto finale, Camera
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
82 sì · 0 no · 0 ast. · 34 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
55 sì · 0 no · 0 ast. · 15 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
38 sì · 1 no · 0 ast. · 25 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
32 sì · 0 no · 0 ast. · 19 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
40 sì · 0 no · 0 ast. · 9 non vot.
APERRE
Misto
9 sì · 0 no · 0 ast. · 1 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
10 sì · 0 no · 0 ast. · 0 non vot.
NM-M-C
Misto
3 sì · 0 no · 0 ast. · 7 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
4 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
M-ALT
Misto
3 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
M-MIN
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 0 non vot.
M-+EUR
Misto
2 sì · 0 no · 0 ast. · 1 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
Camera · C. 1502
approvato
Senato · S. 1647
appr. definit. Legge
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Atto stesso.
1. Ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge:
a) il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, alimentari, del vino e delle bevande spiritose;
b) il Ministero delle imprese e del made in Italy è designato quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a).
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dall'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), dell'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 372.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), del medesimo Atto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 24, paragrafi 2, punto (v), e 5, dell'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 gennaio 2026 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 11 ottobre 2026. Tutte le fonti