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Parlamento · Legge
LEGGE 16 luglio 2026, n. 134 · Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2026
Titolo ufficiale completo: Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico
Le opere d'arte straniere in prestito per una mostra in Italia non possono essere sequestrate dai tribunali italiani se lo Stato rilascia una garanzia di immunità.
«i beni culturali stranieri, pubblici o appartenenti a istituzioni di rilevante interesse culturale o scientifico, destinati a manifestazioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, non possono essere sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a seguito del rilascio della garanzia di immunità da sequestro di cui al comma 2, per il periodo della loro permanenza in Italia.»Vai all’articolo intero
Il Ministero della cultura può garantire che le opere d'arte straniere in prestito per una mostra non vengano sequestrate, se lo chiede il museo che le riceve e se l'altro Paese fa lo stesso.
«A condizione di reciprocità, il Ministero della cultura può, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito i beni culturali di cui al comma 1, rilasciare all'ente o istituzione straniero che concede le opere in prestito temporaneo una garanzia di immunità da sequestro valida per la durata della permanenza in Italia»Vai all’articolo intero
Il Ministero della cultura ha sessanta giorni per scrivere le regole su come si ottiene la garanzia contro il sequestro delle opere d'arte straniere in prestito.
«secondo le modalità definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»Vai all’articolo intero
Da quando vale
Vale dal 12 agosto 2026, 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come prevede la Costituzione (art. 73) quando la legge non indica un'altra data.
Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2026
Cosa puoi fare
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Voto finale, Camera
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
70 sì · 0 no · 0 ast. · 46 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
0 sì · 45 no · 0 ast. · 25 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
31 sì · 0 no · 0 ast. · 27 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
26 sì · 0 no · 0 ast. · 28 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
0 sì · 31 no · 0 ast. · 18 non vot.
APERRE
Misto
2 sì · 0 no · 0 ast. · 8 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
0 sì · 7 no · 0 ast. · 3 non vot.
NM-M-C
Misto
5 sì · 0 no · 0 ast. · 4 non vot.
M-ALT
Misto
2 sì · 1 no · 0 ast. · 5 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
0 sì · 0 no · 2 ast. · 4 non vot.
M-MIN
Misto
2 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
M-+EUR
Misto
0 sì · 1 no · 1 ast. · 1 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
Camera · C. 182
approvato
Senato · S. 1808
appr. definit. Legge
1. Fermo restando quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali, anche di carattere bilaterale, nonchè dalla normativa dell'Unione europea, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura attraverso l'esposizione di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale, i beni culturali stranieri, pubblici o appartenenti a istituzioni di rilevante interesse culturale o scientifico, destinati a manifestazioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, non possono essere sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a seguito del rilascio della garanzia di immunità da sequestro di cui al comma 2, per il periodo della loro permanenza in Italia.
2. A condizione di reciprocità, il Ministero della cultura può, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito i beni culturali di cui al comma 1, rilasciare all'ente o istituzione straniero che concede le opere in prestito temporaneo una garanzia di immunità da sequestro valida per la durata della permanenza in Italia, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 luglio 2026 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 11 ottobre 2026. Tutte le fonti