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Parlamento · Ratifica di un trattato
LEGGE 17 settembre 2025, n. 137 · Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2025
Titolo ufficiale completo: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016
L'Italia ratifica l'accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con il Costa Rica, firmato a Roma nel 2016.
«Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.»Vai all’articolo intero
Lo Stato mette 231.600 euro all'anno dal 2025 per realizzare le attività previste dall'accordo.
«è autorizzata la spesa annua di euro 231.600 a decorrere dall'anno 2025.»Vai all’articolo intero
Da quando vale
La legge entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
«La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»Vai all’articolo intero
Cosa puoi fare
Non devi fare niente: la legge si applica da sola.
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Voto finale, Senato
Voto finale, Camera
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FdI
Fratelli d'Italia
50 sì · 0 no · 0 ast. · 13 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
29 sì · 0 no · 0 ast. · 8 non vot.
LSP-PSd'Az
Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione
18 sì · 1 no · 0 ast. · 10 non vot.
M5S
MoVimento 5 Stelle
26 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
FI-BP-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
8 sì · 0 no · 0 ast. · 9 non vot.
Az-IV-RE
Azione-ItaliaViva-RenewEurope
4 sì · 0 no · 0 ast. · 6 non vot.
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)
Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord)
1 sì · 0 no · 0 ast. · 7 non vot.
Misto
3 sì · 0 no · 0 ast. · 4 non vot.
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE
Civici d'Italia - Noi Moderati (UDC - Coraggio Italia - Noi con l'Italia - Italia al Centro) - MAIE
4 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
78 sì · 0 no · 0 ast. · 39 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
43 sì · 0 no · 0 ast. · 27 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
33 sì · 0 no · 0 ast. · 31 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
25 sì · 0 no · 0 ast. · 25 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
27 sì · 0 no · 0 ast. · 22 non vot.
APERRE
Misto
5 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
8 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
NM-M-C
Misto
2 sì · 0 no · 0 ast. · 8 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
1 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
M-ALT
Misto
2 sì · 0 no · 0 ast. · 4 non vot.
M-MIN
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 0 non vot.
M-+EUR
Misto
1 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
Senato · S. 684
approvato
Camera · C. 1387
appr. con modificaz
Senato · S. 684-B
appr. definit. Legge
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo l, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo medesimo.
1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa annua di euro 231.600 a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 231.600 annui a decorrere dall'anno 2025, nonchè agli oneri derivanti dall'attuazione dell' articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 10.000 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante riduzione, in misura pari a euro 231.600 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a euro 241.600 annui a decorrere dall'anno 2027, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 19 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 settembre 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 11 ottobre 2026. Tutte le fonti