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Governo · Ratifica di un trattato
LEGGE 18 settembre 2025, n. 140 · Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2025
Titolo ufficiale completo: Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Città del Vaticano il 23 dicembre 2024, costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo con la Santa Sede sull'assistenza spirituale ai militari.
«Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede»Vai all’articolo intero
I cappellani militari possono essere scelti a partire dai venticinque anni di età, prima il limite minimo era di ventotto.
«le parole: «non avere meno di ventotto anni e più di quaranta anni» sono sostituite dalle seguenti: «avere compiuto il venticinquesimo anno di età»»Vai all’articolo intero
Da quando vale
La legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
«La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»Vai all’articolo intero
Cosa puoi fare
Non devi fare niente: la legge si applica da sola.
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Voto finale, Camera
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
82 sì · 0 no · 0 ast. · 35 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
53 sì · 0 no · 0 ast. · 17 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
31 sì · 0 no · 0 ast. · 33 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
28 sì · 0 no · 0 ast. · 22 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
35 sì · 0 no · 0 ast. · 14 non vot.
APERRE
Misto
7 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
4 sì · 0 no · 0 ast. · 6 non vot.
NM-M-C
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 6 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
3 sì · 0 no · 0 ast. · 4 non vot.
M-ALT
Misto
2 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
M-MIN
Misto
3 sì · 0 no · 0 ast. · 1 non vot.
M-+EUR
Misto
1 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
Camera · C. 2307
approvato
Senato · S. 1477
appr. definit. Legge
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Città del Vaticano il 23 dicembre 2024, costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018.
1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallo Scambio di lettere stesso.
1 . Al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1549, comma 1, le parole: «non avere meno di ventotto anni e più di quaranta anni» sono sostituite dalle seguenti: «avere compiuto il venticinquesimo anno di età»;
b) all'articolo 1559, comma 1: 1) alla lettera b), la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «due»; 2) la lettera c) è abrogata;
c) all'articolo 1594, comma 1, secondo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «due».
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 settembre 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Crosetto, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Nordio
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 11 ottobre 2026. Tutte le fonti