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Governo · Ratifica di un trattato
LEGGE 22 settembre 2023, n. 141 · Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2023
Titolo ufficiale completo: Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999
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Voto finale, Camera
Voto finale, Camera
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
92 sì · 0 no · 0 ast. · 26 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
45 sì · 0 no · 0 ast. · 24 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
43 sì · 0 no · 0 ast. · 22 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
40 sì · 0 no · 0 ast. · 12 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
17 sì · 0 no · 0 ast. · 27 non vot.
AIV-RE
Azione-Popolari Europeisti Riformatori-Renew Europe
16 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
7 sì · 0 no · 0 ast. · 4 non vot.
NM-M
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 6 non vot.
M-MIN
Misto
2 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
M-+EUR
Misto
0 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
M-ALT
Misto
2 sì · 0 no · 0 ast. · 0 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
58 sì · 0 no · 0 ast. · 58 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
42 sì · 0 no · 0 ast. · 28 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
27 sì · 0 no · 0 ast. · 37 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
15 sì · 0 no · 0 ast. · 37 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
0 sì · 0 no · 29 ast. · 20 non vot.
APERRE
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 6 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
6 sì · 0 no · 0 ast. · 4 non vot.
NM-M-C
Misto
2 sì · 1 no · 0 ast. · 6 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
4 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
M-ALT
Misto
1 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
M-MIN
Misto
1 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
M-+EUR
Misto
2 sì · 0 no · 0 ast. · 1 non vot.
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Senato · S. 541
approvato
Camera · C. 1041
appr. definit. Legge
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Atto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Atto stesso.
1 . L'articolo 155 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , è sostituito dal seguente: «Art. 155. (Deposito di domande internazionali di disegni e modelli). - 1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, di seguito denominato «Accordo del 1999». 2. La domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi può anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento. 3. La data di deposito della domanda è quella dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo del 1999. Se la domanda internazionale è presentata indirettamente ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo del 1999, la data di tale deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi vale come data di deposito presso l'Ufficio internazionale a condizione che la domanda internazionale sia ricevuta dall'Ufficio internazionale entro un mese dalla data di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. 4. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell'Accordo del 1999 e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale. 5. La domanda internazionale designante l'Italia deve contenere gli elementi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1999 e può contenere gli elementi indicati al paragrafo 3 del medesimo articolo 5».
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), dell'Atto di cui all'articolo 1, la protezione internazionale del disegno o modello può durare fino a un massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione disposta dall'articolo 37 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 .
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 settembre 2023 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 10 ottobre 2026. Tutte le fonti