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Governo · Decreto-legge
LEGGE 24 febbraio 2023, n. 15 · Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2023
Titolo ufficiale completo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori
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Voto finale, Camera
Voto finale, Senato
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
94 sì · 0 no · 0 ast. · 24 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
0 sì · 63 no · 0 ast. · 6 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
50 sì · 0 no · 0 ast. · 15 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
0 sì · 46 no · 0 ast. · 6 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
36 sì · 0 no · 0 ast. · 8 non vot.
AIV-RE
Azione-Popolari Europeisti Riformatori-Renew Europe
0 sì · 17 no · 0 ast. · 4 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
0 sì · 10 no · 0 ast. · 1 non vot.
NM-M
Misto
7 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
M-MIN
Misto
0 sì · 0 no · 3 ast. · 1 non vot.
M-+EUR
Misto
0 sì · 1 no · 0 ast. · 2 non vot.
M-ALT
Misto
0 sì · 2 no · 0 ast. · 1 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FdI
Fratelli d'Italia
47 sì · 0 no · 0 ast. · 16 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
0 sì · 30 no · 0 ast. · 8 non vot.
LSP-PSd'Az
Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione
23 sì · 0 no · 0 ast. · 6 non vot.
M5S
MoVimento 5 Stelle
0 sì · 21 no · 0 ast. · 7 non vot.
FI-BP-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
11 sì · 0 no · 0 ast. · 7 non vot.
Az-IV-RE
Azione-ItaliaViva-RenewEurope
0 sì · 6 no · 0 ast. · 3 non vot.
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)
Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord)
0 sì · 2 no · 0 ast. · 6 non vot.
Misto
0 sì · 2 no · 0 ast. · 5 non vot.
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE
Civici d'Italia - Noi Moderati (UDC - Coraggio Italia - Noi con l'Italia - Italia al Centro) - MAIE
3 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
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Camera · C. 750
approvato
Senato · S. 553
appr. definit. Legge
Questa legge converte il decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1: le regole stanno lì.
1 . All' articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Le disposizioni del comma 2 non si applicano nelle ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo nella cui area di responsabilità si svolge l'evento e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni delle predette autorità, emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo, fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria, reso esecutivo dalla legge 16 marzo 2006, n. 146 . Ai fini del presente comma devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni: a) la nave che effettua in via sistematica attività di ricerca e soccorso in mare opera in conformità ((alle certificazioni e ai documenti rilasciati)) dalle competenti autorità dello Stato di bandiera ed è ((mantenuta conforme agli stessi ai fini della sicurezza della navigazione, della prevenzione dell'inquinamento, della certificazione e dell'addestramento del personale marittimo nonchè delle condizioni di vita e di lavoro a bordo)) ; b) sono state avviate tempestivamente iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità;
c) è stata richiesta, nell'immediatezza dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco;
d) il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità è raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso;
e) sono fornite alle autorità per la ricerca e il soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, alle autorità di pubblica sicurezza, le informazioni richieste ai fini dell'acquisizione di elementi relativi alla ricostruzione dettagliata dell'operazione di soccorso posta in essere;
f) le modalità di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non hanno concorso a creare situazioni di pericolo a bordo nè impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco. 2-ter. Il transito e la sosta di navi nel mare territoriale sono comunque garantiti ai soli fini di assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della loro incolumità, fatta salva, in caso di violazione del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies. 2-quater. Nei casi di violazione del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. La responsabilità solidale di cui all' articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , si estende all'armatore e al proprietario della nave. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per due mesi della nave utilizzata per commettere la violazione. L'organo accertatore, che applica la sanzione del fermo amministrativo, nomina custode l'armatore o, in sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido, che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia della nave a proprie spese. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo della nave, adottato dall'organo accertatore, è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, al Prefetto che provvede nei successivi venti giorni. Al fermo amministrativo di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all' articolo 214 del ((codice della strada , di cui al)) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 . 2-quinquies. In caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della nave e l'organo accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare. 2-sexies. Fuori dei casi in cui è stato adottato il provvedimento di ((limitazione)) o divieto di cui al comma 2, quando il comandante della nave o l'armatore non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare ((nonchè dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni)) , si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo è di due mesi e ((si applica)) il comma 2-quater, secondo, quarto, quinto e sesto periodo. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applica quanto previsto dal comma 2-quinquies. ((Le sanzioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di mancanza di una delle condizioni di cui al comma 2-bis accertata successivamente all'assegnazione del porto di sbarco)) . 2-septies. All'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 2-quater, primo periodo, 2-quinquies e 2-sexies, primo ((e quinto)) periodo, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente ((per il luogo di accertamento della violazione)) . Si osservano ((, in quanto compatibili,)) le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 . ((I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all' articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , e destinati annualmente, a decorrere dall'anno 2023, all'erogazione dei contributi ivi previsti, con i criteri e le modalità stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 796, della medesima legge n. 178 del 2020 )) ».
((1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente))
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 2023 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Piantedosi, Ministro dell'interno Nordio, Ministro della giustizia Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Crosetto, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Nordio
1. Il decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1 , recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 febbraio 2023 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Piantedosi, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Nordio Avvertenza: Il decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2023. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 31.
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 10 ottobre 2026. Tutte le fonti