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Parlamento · Legge
LEGGE 3 ottobre 2025, n. 150 · Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2025
Titolo ufficiale completo: Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (body shaming)
Il 16 maggio diventa la Giornata nazionale contro il body shaming, cioè contro le offese legate all'aspetto fisico.
«La Repubblica riconosce il giorno 16 maggio quale Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (body shaming)»Vai all’articolo intero
Le scuole possono dedicare il 16 maggio a lezioni e dibattiti sul rispetto del corpo e sui danni della discriminazione fisica.
«le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere e organizzare iniziative didattiche»Vai all’articolo intero
La RAI può dedicare spazi nei suoi programmi ai temi della Giornata nazionale contro il body shaming.
«La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, può assicurare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale»Vai all’articolo intero
Da quando vale
Vale dal 24 ottobre 2025, 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come prevede la Costituzione (art. 73) quando la legge non indica un'altra data.
Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2025
Cosa puoi fare
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Voto finale, Camera
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
70 sì · 0 no · 0 ast. · 47 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
50 sì · 0 no · 0 ast. · 20 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
28 sì · 0 no · 0 ast. · 36 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
22 sì · 0 no · 0 ast. · 28 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
31 sì · 0 no · 0 ast. · 18 non vot.
APERRE
Misto
3 sì · 0 no · 0 ast. · 7 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
5 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
NM-M-C
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 6 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
3 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
M-ALT
Misto
1 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
M-MIN
Misto
3 sì · 0 no · 0 ast. · 1 non vot.
M-+EUR
Misto
1 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
Camera · C. 1049
approvato
Senato · S. 1562
appr. definit. Legge
1. La Repubblica riconosce il giorno 16 maggio quale Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (body shaming), di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di sensibilizzare i cittadini sulla gravità dei comportamenti offensivi che hanno come obiettivo la denigrazione del corpo di una persona e di promuovere ogni iniziativa utile a prevenire e contrastare le condotte volte a denigrare e ridicolizzare una persona per il suo aspetto fisico.
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 .
3. Il colore simbolo della Giornata nazionale è il fucsia, scelto per rappresentare l'ottimismo dinamico e l'evoluzione personale che porta all'affermazione di se stessi. N O T E Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 27 maggio 1949, n. 260 recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.
1. In occasione della Giornata nazionale le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni e gli enti del Terzo settore possono promuovere iniziative finalizzate alla sensibilizzazione e alla prevenzione del body shaming, quali convegni, eventi, dibattiti, incontri, cerimonie, manifestazioni culturali e campagne informative e sociali.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate a:
a) prevenire e contrastare il fenomeno del body shaming;
b) favorire l'informazione e la sensibilizzazione sul problema della discriminazione basata sull'aspetto fisico;
c) incentivare la promozione dell'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri nonchè della salute fisica e psicologica;
d) promuovere un uso consapevole delle piattaforme sociali telematiche, sviluppare una consapevolezza critica delle immagini ideali e ritoccate nelle piattaforme medesime e nella pubblicità nonchè promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.
1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere e organizzare iniziative didattiche, percorsi di studio, momenti comuni di riflessione, eventi, dibattiti, incontri dedicati alla comprensione e all'approfondimento del fenomeno delle discriminazioni fisiche e delle conseguenze che ne derivano sulla salute fisica e psicologica delle persone colpite nonchè a promuovere l'accettazione del proprio corpo.
1. Le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni e gli enti del Terzo settore possono promuovere campagne informative e di sensibilizzazione sul tema del body shaming attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione telematici.
2. Le campagne di cui al comma 1 sono finalizzate a:
a) sensibilizzare l'opinione pubblica sulla gravità del body shaming, sulle eventuali responsabilità penali derivanti dai comportamenti riconducibili a tale fenomeno e sulla necessità di contrastarlo;
b) fornire informazioni sulle conseguenze del body shaming sulla salute fisica e psicologica delle persone che ne sono vittime;
c) promuovere l'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri;
d) promuovere un uso consapevole delle piattaforme sociali telematiche, sviluppare una consapevolezza critica delle immagini ideali e ritoccate nelle piattaforme medesime e nella pubblicità nonchè promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.
1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, può assicurare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 ottobre 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 11 ottobre 2026. Tutte le fonti