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Parlamento · Legge
LEGGE 8 ottobre 2025, n. 151 · Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2025
Titolo ufficiale completo: Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi
Il 4 ottobre di ogni anno diventa la festa nazionale di San Francesco d'Assisi.
«è istituita la festa nazionale di San Francesco d'Assisi, da celebrare il 4 ottobre di ogni anno.»Vai all’articolo intero
Le scuole e gli enti pubblici possono organizzare eventi e attività didattiche per celebrare San Francesco.
«le scuole, le amministrazioni pubbliche e gli enti del Terzo settore possono favorire l'organizzazione di eventi, di manifestazioni e di celebrazioni che promuovano i principi e gli insegnamenti di San Francesco d'Assisi.»Vai all’articolo intero
Se studi
La tua scuola può organizzare attività didattiche e progetti educativi dedicati a San Francesco.
«Le scuole di ogni ordine e grado possono promuovere, nell'ambito della propria autonomia, la realizzazione di attività didattiche e di progetti educativi dedicati alla figura di San Francesco d'Assisi, alla sua storia e ai valori dallo stesso rappresentati.»Vai all’articolo intero
Da quando vale
La legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.
«Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 2026.»Vai all’articolo intero
Cosa puoi fare
Non devi fare niente: la legge si applica da sola.
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Voto finale, Camera
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
75 sì · 0 no · 0 ast. · 41 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
52 sì · 0 no · 0 ast. · 18 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
35 sì · 0 no · 0 ast. · 29 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
30 sì · 0 no · 0 ast. · 22 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
35 sì · 0 no · 0 ast. · 14 non vot.
APERRE
Misto
1 sì · 2 no · 4 ast. · 3 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
7 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
NM-M-C
Misto
5 sì · 0 no · 0 ast. · 4 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
0 sì · 0 no · 3 ast. · 3 non vot.
M-ALT
Misto
3 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
M-MIN
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 0 non vot.
M-+EUR
Misto
0 sì · 0 no · 1 ast. · 2 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
Camera · C. 2097
approvato
Senato · S. 1653
appr. definit. Legge
1. Al fine di celebrare e di promuovere i valori della pace, della fratellanza, della tutela dell'ambiente e della solidarietà, incarnati dalla figura di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, è istituita la festa nazionale di San Francesco d'Assisi, da celebrare il 4 ottobre di ogni anno.
2. All' articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260 , dopo le parole: «il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;» è inserito il seguente capoverso: «il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia;».
3. Alla legge 4 marzo 1958, n. 132 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, al primo comma, le parole: «dei Santi Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e» sono sostituite dalle seguenti: «della Santa Patrona d'Italia» e, al secondo comma, le parole: «i Santi Patroni speciali d'Italia sono» sono sostituite dalle seguenti: «la Santa Patrona d'Italia è»;
b) nel titolo, le parole: «dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e» sono sostituite dalle seguenti: «della Santa Patrona d'Italia». N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260 recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», come modificato dalla presente legge: «Art. 2 Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti: tutte le domeniche; il primo giorno dell'anno; il giorno dell'Epifania; il giorno della festa, di San Giuseppe; il 25 aprile: Anniversario della Liberazione; il giorno di lunedì dopo Pasqua; il giorno dell'Ascensione; il giorno del Corpus Domini; il 1° maggio: Festa del Lavoro; il giorno della festa dei santi Apostoli Pietro e Paolo; il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria; il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia; il giorno di Ognissanti; il 4 novembre: giorno dell'unità nazionale; il giorno della festa dell'Immacolata Concezione; il giorno di Natale; il giorno 26 dicembre.». - Si riporta il testo dell' art. 1 della legge 4 marzo 1958, n. 132 recante: «Ricorrenza festiva del 4 ottobre in onore della Santa Patrona d'Italia Santa Caterina da Siena», come modificato dalla presente legge: «Art. 1 Il 4 ottobre è considerato solennità civile e giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, in onore della Santa Patrona d'Italia Santa Caterina da Siena, ai sensi dell' art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 . In occasione della solennità civile del 4 ottobre sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori universali indicati al primo comma di cui la Santa Patrona d'Italia è espressione.».
1. In occasione della giornata del 4 ottobre di ciascun anno, le scuole, le amministrazioni pubbliche e gli enti del Terzo settore possono favorire l'organizzazione di eventi, di manifestazioni e di celebrazioni che promuovano i principi e gli insegnamenti di San Francesco d'Assisi.
2. Le istituzioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale possono promuovere, in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni culturali e religiose, iniziative culturali, sociali ed educative, con particolare riguardo ai temi della pace, della fraternità tra i popoli, dell'inclusione sociale e della tutela dell'ambiente.
3. Le scuole di ogni ordine e grado possono promuovere, nell'ambito della propria autonomia, la realizzazione di attività didattiche e di progetti educativi dedicati alla figura di San Francesco d'Assisi, alla sua storia e ai valori dallo stesso rappresentati.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di 10.684.044 euro annui a decorrere dall'anno 2027, di cui 8.793.880 euro annui destinati al comparto del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 8.793.880 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10.684.044 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .
3. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 2026. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 ottobre 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio Note all'art. 3: - Si riporta il testo del comma 200, dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2015»: «200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 11 ottobre 2026. Tutte le fonti