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Governo · Ratifica di un trattato
LEGGE 30 settembre 2024, n. 157 · Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2024
Titolo ufficiale completo: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019
La spiegazione in chiaro è in arrivo.
La scriveremo solo con frasi che citano l’articolo da cui vengono. Intanto qui trovi i dati ufficiali.
Voto finale, Camera
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
85 sì · 0 no · 0 ast. · 32 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
50 sì · 0 no · 0 ast. · 20 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
43 sì · 0 no · 0 ast. · 21 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
36 sì · 0 no · 0 ast. · 14 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
26 sì · 0 no · 0 ast. · 21 non vot.
APERRE
Misto
8 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
8 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
NM-M-C
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
6 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
M-ALT
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
M-MIN
Misto
2 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
M-+EUR
Misto
0 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
Senato · S. 563
approvato
Camera · C. 1150
appr. definit. Legge
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 4.876 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4 e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 10, 12, paragrafo 1, lettera d., e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 settembre 2024 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Crosetto, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Nordio
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 10 ottobre 2026. Tutte le fonti