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Governo · Ratifica di un trattato
LEGGE 1 settembre 2026, n. 159 · Gazzetta Ufficiale n. 213 del 14 settembre 2026
Titolo ufficiale completo: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026
Il Presidente della Repubblica può ratificare l'accordo tra Italia e Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa.
«Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa»Vai all’articolo intero
L'accordo Italia-Kuwait sulla difesa entra in vigore secondo la data prevista dall'accordo stesso.
«Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.»Vai all’articolo intero
L'accordo costa allo Stato 7.237 euro ad anni alterni a partire dal 2026.
«pari a 7.237 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2026»Vai all’articolo intero
Da quando vale
La legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
«La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»Vai all’articolo intero
Cosa puoi fare
Non devi fare niente: la legge si applica da sola.
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Voto finale, Camera
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
93 sì · 0 no · 0 ast. · 25 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
0 sì · 0 no · 42 ast. · 26 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
34 sì · 1 no · 0 ast. · 21 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
29 sì · 0 no · 0 ast. · 23 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
0 sì · 24 no · 0 ast. · 24 non vot.
APERRE
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 6 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
0 sì · 6 no · 0 ast. · 4 non vot.
M-FNVF
Misto
0 sì · 0 no · 5 ast. · 3 non vot.
NM-M-C
Misto
2 sì · 0 no · 0 ast. · 6 non vot.
IV-CR
Misto
0 sì · 0 no · 2 ast. · 5 non vot.
M-ALT
Misto
0 sì · 0 no · 1 ast. · 5 non vot.
M-MIN
Misto
0 sì · 0 no · 1 ast. · 3 non vot.
M-+E-S
Misto
0 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
Senato · S. 1878
approvato
Camera · C. 2957
appr. definit. Legge
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
1. All'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 7.237 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione in misura pari a 7.237 euro per l'anno 2026 e a 7.237 euro annui a decorrere dall'anno 2028, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ad esclusione di quanto disposto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5, 9 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1° settembre 2026 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 14 ottobre 2026. Tutte le fonti