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Governo · Ratifica di un trattato
LEGGE 6 novembre 2024, n. 163 · Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2024
Titolo ufficiale completo: Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni "Ukrhydroenergo", il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024
L'Italia ratifica accordi con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e l'Ucraina per riparare le centrali idroelettriche ucraine.
«Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali»Vai all’articolo intero
Lo Stato italiano e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo mettono insieme 100 milioni di euro ciascuno per finanziare il ripristino delle centrali idroelettriche in Ucraina.
«per il sostegno al settore idroelettrico in Ucraina per un valore complessivo pari a 200 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro a carico dello Stato italiano e 100 milioni di euro a valere sulle risorse della BERS.»Vai all’articolo intero
Da quando vale
La legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
«La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»Vai all’articolo intero
Cosa puoi fare
Non devi fare niente: la legge si applica da sola.
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Voto finale, Senato
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FdI
Fratelli d'Italia
48 sì · 0 no · 1 ast. · 14 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
20 sì · 0 no · 0 ast. · 17 non vot.
LSP-PSd'Az
Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione
17 sì · 0 no · 0 ast. · 12 non vot.
M5S
MoVimento 5 Stelle
19 sì · 0 no · 0 ast. · 7 non vot.
FI-BP-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
7 sì · 0 no · 0 ast. · 13 non vot.
Misto
6 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
IV-C-RE
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe
4 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
Aut (SVP-PATT, Cb)
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)
5 sì · 0 no · 0 ast. · 1 non vot.
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE
Civici d'Italia - Noi Moderati (UDC - Coraggio Italia - Noi con l'Italia - Italia al Centro) - MAIE
4 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
Senato · S. 1230
approvato
Camera · C. 2099
appr. definit. Legge
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:
a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024;
b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024;
c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024;
d) Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024.
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dal paragrafo 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo I, sezione 1.04, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), dall'articolo VIII, sezione 8.05, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e dall'articolo III, sezione 3.01, della Dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).
1. Gli atti internazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), sono volti a finanziare un progetto di cofinanziamento tra l'Italia e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), per il sostegno al settore idroelettrico in Ucraina per un valore complessivo pari a 200 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro a carico dello Stato italiano e 100 milioni di euro a valere sulle risorse della BERS.
2. Agli oneri per lo Stato italiano derivanti dagli atti internazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), pari a 100 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel fondo rotativo di cui all' articolo 8 della legge 11 agosto 2014, n. 125 .
3. Alle eventuali spese derivanti dal paragrafo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nonchè dall'articolo VIII, sezione 8.04, del terzo degli allegati all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), dall'articolo IX dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e dall'articolo III, sezione 3.02, della Dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 novembre 2024 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 10 ottobre 2026. Tutte le fonti