Le leggi spiegate con le fonti ufficiali · indipendente e senza pubblicità
Governo · Decreto-legge
LEGGE 17 settembre 2026, n. 163 · Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2026
Titolo ufficiale completo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2026, n. 127, recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano
Questa legge converte un decreto-legge: le regole stanno nel decreto, e le fonti qui sotto rimandano a lui.
Le udienze al tribunale di Bolzano fissate tra luglio e settembre 2026 sono rinviate a dopo il 30 settembre.
«Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 16 luglio 2026 e il 30 settembre 2026 innanzi al tribunale di Bolzano sono rinviate d'ufficio a data successiva al 30 settembre 2026»Vai all’articolo intero
Dal 16 luglio al 30 settembre 2026 le scadenze per fare qualsiasi atto in un processo a Bolzano sono sospese.
«Dal 16 luglio 2026 al 30 settembre 2026 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso il tribunale e la procura della Repubblica di Bolzano.»Vai all’articolo intero
I processi per i diritti dei figli minorenni, gli alimenti e i divorzi non si fermano e vanno avanti come previsto.
«cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari»Vai all’articolo intero
Lo Stato mette un milione di euro per il 2026 per ripristinare i sistemi informatici e allestire sedi temporanee al tribunale di Bolzano.
«è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2026 per il ripristino delle infrastrutture di rete e di sicurezza informatica, l'acquisizione di postazioni di lavoro fisiche e virtuali, l'installazione di sistemi di multivideoconferenza, i servizi professionali specialistici e l'allestimento tecnologico delle sedi temporanee.»Vai all’articolo intero
Da quando vale
La legge entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
«Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana»Vai all’articolo intero
Cosa puoi fare
Non devi fare niente: la legge si applica da sola.
Scritto da un modello AI e controllato da un secondo: ogni frase cita l’articolo da cui viene e la citazione è verificata parola per parola dal codice. Le frasi che non superano il controllo non vengono pubblicate. Può comunque contenere errori: se ne trovi uno, il testo ufficiale è qui sotto. Generata il 10 ottobre 2026. Come lavoriamo
Voto finale, Camera
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
85 sì · 0 no · 0 ast. · 33 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
49 sì · 0 no · 0 ast. · 19 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
24 sì · 0 no · 0 ast. · 32 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
27 sì · 0 no · 0 ast. · 25 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
37 sì · 0 no · 0 ast. · 11 non vot.
APERRE
Misto
8 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
6 sì · 0 no · 0 ast. · 4 non vot.
M-FNVF
Misto
6 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
NM-M-C
Misto
0 sì · 0 no · 0 ast. · 8 non vot.
IV-CR
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
M-ALT
Misto
3 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
M-MIN
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 0 non vot.
M-+E-S
Misto
2 sì · 0 no · 0 ast. · 1 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
Camera · C. 3043
approvato
Senato · S. 2027
appr. definit. Legge
Questa legge converte il decreto-legge 23 luglio 2026, n. 127: le regole stanno lì.
1. Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 16 luglio 2026 e il 30 settembre 2026 innanzi al tribunale di Bolzano sono rinviate d'ufficio a data successiva al 30 settembre 2026, salvo quelle che si siano regolarmente tenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
2. Dal 16 luglio 2026 al 30 settembre 2026 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso il tribunale e la procura della Repubblica di Bolzano. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, ((i termini)) per le impugnazioni, i termini di durata della fase delle indagini preliminari e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:
a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all' articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ; procedimenti di cui all' articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 ; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di cui agli articoli 283 , 351 e 373 del codice di procedura civile , procedimenti elettorali di cui agli articoli 22 , 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 , e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato, con decreto non impugnabile ((,)) e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;
b) procedimenti di convalida dell'arresto, del fermo, dell'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e del sequestro disposto d'urgenza, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all' articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale , procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive, nonchè, quando gli imputati o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, ((procedimenti)) in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza personali;
c) nei casi di cui all' articolo 392, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale ;
d) nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con la massima urgenza al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini. In questo caso il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere. Allo stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall' articolo 360 del codice di procedura penale .
4. La sospensione di cui al comma 2 per i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata e terrorismo.
5. Nei procedimenti penali di cui ai commi 1 e 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini previsti dagli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale .
6. Ai fini del computo di cui all' articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 , nei procedimenti rinviati a norma del comma 1 ((del presente articolo)) non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 30 settembre 2026. Nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 2 non si tiene conto del periodo compreso tra il 16 luglio 2026 e il 30 settembre 2026.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga agli articoli 1 , 2 , 2-bis , 3 e 4 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 .
1. ((Al fine di assicurare la continuità dell'esercizio della funzione giurisdizionale e dello svolgimento dei servizi amministrativi presso gli uffici giudiziari di Bolzano a seguito del crollo parziale dell'immobile in cui hanno sede i medesimi uffici nonchè la piena ripresa dell'attività giudiziaria alla scadenza del periodo di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2026 per il ripristino delle infrastrutture di rete e di sicurezza informatica, l'acquisizione di postazioni di lavoro fisiche e virtuali, l'installazione di sistemi di multivideoconferenza, i servizi professionali specialistici e l'allestimento tecnologico delle sedi temporanee.))
2. ((In ragione della situazione di eccezionale urgenza, il Ministero della giustizia può procedere all'acquisizione dei beni e dei servizi occorrenti per le finalità di cui al comma 1 mediante le procedure in caso di somma urgenza previste dall' articolo 140 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , anche in relazione agli interventi avviati a decorrere dal 16 luglio 2026.))
3. ((Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 )) .
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 luglio 2026 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio
1. Il decreto-legge 23 luglio 2026, n. 127 , recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 settembre 2026 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio Avvertenza: Il decreto-legge 23 luglio 2026, n. 127 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 169 del 23 luglio 2026. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 19.
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 14 ottobre 2026. Tutte le fonti