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Parlamento · Legge
LEGGE 10 novembre 2025, n. 168 · Gazzetta Ufficiale n. 267 del 17 novembre 2025
Titolo ufficiale completo: Disposizioni sulla redazione della Mappa della memoria per laconoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei viaggi nella storiae nella memoria presso i campi medesimi
Lo Stato crea una mappa dei campi di prigionia, internamento e concentramento in Italia tra il 1922 e il 1945 per preservarne la memoria.
«è prevista la redazione della Mappa della memoria attraverso la realizzazione di ricerche storiche, documentali e archivistiche, nonchè di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita a essi inerenti.»Vai all’articolo intero
Per la Mappa della memoria dei campi di prigionia, internamento e concentramento in Italia lo Stato mette 300.000 euro per il 2025.
«è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025.»Vai all’articolo intero
Nasce un fondo di 1,2 milioni di euro per il 2025 per promuovere le visite delle scuole ai campi di prigionia, internamento e concentramento in Italia.
«è istituito un fondo, con una dotazione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i viaggi nella storia e nella memoria presso i campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia»Vai all’articolo intero
Se studi
Le scuole possono usare i soldi di un nuovo fondo per portare gli studenti in gita ai campi di prigionia e concentramento in Italia.
«i viaggi nella storia e nella memoria presso i campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli operanti durante il periodo fascista compreso tra il 1922 e il 1945, rivolti a studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado.»Vai all’articolo intero
Da quando vale
Vale dal 2 dicembre 2025, 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come prevede la Costituzione (art. 73) quando la legge non indica un'altra data.
Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 267 del 17 novembre 2025
Scadenze
Il Ministero dell'istruzione ha novanta giorni dall'entrata in vigore della legge per decidere come usare i soldi del fondo per le visite scolastiche.
Ente citato dal testo: Ministero dell'istruzione e del merito
«con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo altresì la tipologia di spese finanziabili.»Vai all’articolo intero
Cosa puoi fare
Non devi fare niente: la legge si applica da sola.
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Voto finale, Senato
Voto finale, Camera
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FdI
Fratelli d'Italia
43 sì · 0 no · 0 ast. · 20 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
30 sì · 0 no · 0 ast. · 6 non vot.
LSP-PSd'Az
Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione
18 sì · 0 no · 0 ast. · 11 non vot.
M5S
MoVimento 5 Stelle
18 sì · 0 no · 0 ast. · 8 non vot.
FI-BP-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
8 sì · 0 no · 0 ast. · 12 non vot.
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP
Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare
6 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
IV-C-RE
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe
6 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
Misto
3 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
Aut (SVP-PATT, Cb)
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)
5 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
72 sì · 0 no · 0 ast. · 44 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
44 sì · 0 no · 0 ast. · 26 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
33 sì · 0 no · 0 ast. · 31 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
22 sì · 0 no · 0 ast. · 30 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
29 sì · 0 no · 0 ast. · 20 non vot.
APERRE
Misto
3 sì · 0 no · 0 ast. · 7 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
6 sì · 0 no · 0 ast. · 4 non vot.
NM-M-C
Misto
3 sì · 0 no · 0 ast. · 6 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
5 sì · 0 no · 0 ast. · 1 non vot.
M-ALT
Misto
2 sì · 0 no · 0 ast. · 4 non vot.
M-MIN
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 0 non vot.
M-+EUR
Misto
2 sì · 0 no · 0 ast. · 1 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
Senato · S. 507
approvato
Camera · C. 2313
appr. definit. Legge
1. Al fine di promuovere la conoscenza e lo studio dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli operanti durante il periodo fascista compreso tra il 1922 e il 1945, nonchè preservarne la memoria nelle future generazioni, è prevista la redazione della Mappa della memoria attraverso la realizzazione di ricerche storiche, documentali e archivistiche, nonchè di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita a essi inerenti.
2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alla Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i viaggi nella storia e nella memoria presso i campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli operanti durante il periodo fascista compreso tra il 1922 e il 1945, rivolti a studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo altresì la tipologia di spese finanziabili.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
b) quanto a 1.000.000 di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 novembre 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 11 ottobre 2026. Tutte le fonti