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Governo · Decreto-legge
LEGGE 18 novembre 2024, n. 171 · Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2024
Titolo ufficiale completo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria
Questa legge converte un decreto-legge: le regole stanno nel decreto, e le fonti qui sotto rimandano a lui.
Chi distrugge o danneggia cose in ospedale o nelle strutture sanitarie usando violenza o minaccia rischia da uno a cinque anni di carcere e una multa fino a 10.000 euro.
«Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia»Vai all’articolo intero
Se la persona che danneggia cose in ospedale agisce in gruppo, la pena prevista aumenta.
«Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.»Vai all’articolo intero
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Voto finale, Senato
Voto finale, Camera
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FdI
Fratelli d'Italia
47 sì · 0 no · 0 ast. · 16 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
0 sì · 0 no · 18 ast. · 19 non vot.
LSP-PSd'Az
Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione
17 sì · 0 no · 0 ast. · 12 non vot.
M5S
MoVimento 5 Stelle
0 sì · 0 no · 18 ast. · 8 non vot.
FI-BP-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
7 sì · 0 no · 0 ast. · 13 non vot.
Misto
0 sì · 0 no · 2 ast. · 8 non vot.
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP
Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare
4 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
IV-C-RE
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe
0 sì · 0 no · 5 ast. · 2 non vot.
Aut (SVP-PATT, Cb)
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)
0 sì · 0 no · 1 ast. · 5 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
77 sì · 0 no · 0 ast. · 40 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
0 sì · 0 no · 41 ast. · 29 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
37 sì · 0 no · 0 ast. · 27 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
0 sì · 0 no · 34 ast. · 16 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
23 sì · 0 no · 0 ast. · 25 non vot.
APERRE
Misto
0 sì · 0 no · 5 ast. · 5 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
0 sì · 0 no · 8 ast. · 2 non vot.
NM-M-C
Misto
3 sì · 0 no · 0 ast. · 7 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
0 sì · 0 no · 2 ast. · 5 non vot.
M-ALT
Misto
1 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
M-MIN
Misto
3 sì · 0 no · 0 ast. · 1 non vot.
M-+EUR
Misto
0 sì · 0 no · 2 ast. · 1 non vot.
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Senato · S. 1256
approvato
Camera · C. 2128
appr. definit. Legge
Questa legge converte il decreto-legge 1 ottobre 2024, n. 137: le regole stanno lì.
01. ((All' articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale , dopo le parole: "dette professioni" sono inserite le seguenti: "e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente")) . 1. All' articolo 635 del codice penale , dopo il ((terzo comma)) è inserito il seguente: «Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione ((delle condotte previste nell'articolo 583-quater, secondo comma)) , distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ((mobili o immobili altrui)) ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario ((...)) è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.».
Modifiche agli articoli 380 ((, 382-bis e 550)) del codice di procedura penale 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti: «a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall' articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale ; a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall'articolo (( 635, quarto comma)) , del codice penale ;»;
b) all'articolo 382-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. ((Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei)) casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonchè di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio ((...)) »; ((b-bis) all'articolo 550, comma 2, alinea, dopo le parole: "635, terzo" sono inserite le seguenti: "e quarto")) .
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° ottobre 2024 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Schillaci, Ministro della salute Nordio, Ministro della giustizia Piantedosi, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Nordio
1. Il decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137 , recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonchè di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 novembre 2024 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Schillaci, Ministro della salute Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio Avvertenza: Il decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 230 del 1° ottobre 2024. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 75.
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 10 ottobre 2026. Tutte le fonti