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Governo · Decreto-legge
LEGGE 5 ottobre 2026, n. 173 · Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2026
Titolo ufficiale completo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi
Questa legge converte un decreto-legge: le regole stanno nel decreto, e le fonti qui sotto rimandano a lui.
I sacchetti di plastica monouso per la frutta e la verdura fresca confezionata sotto il chilo e mezzo devono essere biodegradabili e compostabili.
«imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati»Vai all’articolo intero
Se hai la partita IVA
Se hai un'attività di ristorazione o vendita di ortofrutta, devi sostituire i contenitori di plastica monouso con imballaggi certificati compostabili.
«I seguenti imballaggi sono messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale, oltre che nei formati e per gli utilizzi consentiti dal regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024 , qualora certificati»Vai all’articolo intero
Da quando vale
La legge entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
«Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana»Vai all’articolo intero
Cosa puoi fare
Non devi fare niente: la legge si applica da sola.
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Voto finale, Camera
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
98 sì · 0 no · 0 ast. · 20 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
0 sì · 0 no · 57 ast. · 11 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
38 sì · 0 no · 0 ast. · 17 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
37 sì · 0 no · 0 ast. · 14 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
0 sì · 41 no · 0 ast. · 7 non vot.
APERRE
Misto
0 sì · 0 no · 8 ast. · 2 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
0 sì · 9 no · 0 ast. · 1 non vot.
M-FNVF
Misto
0 sì · 7 no · 0 ast. · 2 non vot.
NM-M-C
Misto
3 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
IV-CR
Misto
0 sì · 0 no · 5 ast. · 2 non vot.
M-ALT
Misto
2 sì · 0 no · 2 ast. · 2 non vot.
M-MIN
Misto
0 sì · 0 no · 4 ast. · 0 non vot.
M-+E-S
Misto
0 sì · 0 no · 3 ast. · 0 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
Senato · S. 2020
approvato
Camera · C. 3118
appr. definit. Legge
Questa legge converte il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143: le regole stanno lì.
1. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ((nel titolo II,)) dopo l'articolo 226-quater è aggiunto il seguente: «Articolo 226-quinquies (Obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggio). - 1. I seguenti imballaggi sono messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale, oltre che nei formati e per gli utilizzi consentiti dal regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024 , qualora certificati ((, da organismi accreditati,)) come biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432 o a standard di compostabilità equivalenti riconosciuti a livello europeo: a) imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati;
b) imballaggi di plastica monouso di alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering;
c) imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering contenenti porzioni individuali di condimenti, ivi incluse conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad eccezione degli: 1) imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni; 2) imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l'igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali;
d) imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene per l'utilizzo nel settore ricettivo, come descritti nella classificazione delle attività economiche ATECO 2025, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell'arrivo dell'ospite successivo ((, a condizione che sia certificato che il prodotto contenuto sia biodegradabile e compostabile, e quindi compatibile con i processi di compostaggio)) .
2. ((Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 del presente articolo, gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano agli imballaggi di cui alle lettere a) e c), numero 2), del medesimo comma 1, alle condizioni stabilite dall'allegato V, punti 2 e 4, del regolamento (UE) 2025/40 , nonchè agli imballaggi di cui alla lettera b) del suddetto comma 1, alle condizioni stabilite dal paragrafo 4 dell'articolo 25 del medesimo regolamento (UE) 2025/40 )) .
2-bis. Nelle more dell'attuazione degli orientamenti della Commissione europea di cui all' articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2025/40 , gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano altresì agli imballaggi di cui al medesimo comma 1, lettera a), contenenti i seguenti prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati:
a) frutta: 1) drupacee: ciliegie, albicocche, pesche, nettarine e susine; 2) bacche e piccoli frutti: uva da tavola, mini-kiwi (kiwiberry), fragole, lamponi, more, ribes e mirtilli; 3) frutti con buccia: kiwi, frutti della passione, Ficus carica delicatissimi, fichi d'India, pitaya e avocado; 4) pomacee: pere e mele allo stadio di maturazione per il consumo; 5) cachi;
b) ortaggi: 1) ortaggi a foglia, erbe e fiori edibili: lattughe, scarole, indivie belghe, rucola, spinaci, crescione, valerianella, germogli e giovani getti, colture baby leaf; 2) brassicacee, escluse le radici di brassicacee: broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles e cavoli a foglia; 3) ortaggi da frutto: pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini e zucchine; 4) leguminose da orto: fagiolini con baccello; 5) ortaggi a radice e tubero: patate, ravanelli e carote; 6) ortaggi a fusto: asparagi, rabarbaro e porri; 7) ortaggi di piccola pezzatura ad elevata fragilità, inclusi pomodorini e mini-cetrioli;
c) erbe aromatiche fresche;
d) funghi coltivati;
e) frutta e verdura di IV gamma pronta al consumo)).
3. Resta fermo, per il caso in cui gli imballaggi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo consistano nei prodotti di plastica monouso di cui al numero 3) della parte B dell'allegato al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 , il divieto di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto.
4. Il comma 1 del presente articolo non pregiudica il rispetto degli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004 , del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011 , e del regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006 , nonchè delle previsioni sulla gestione dei rifiuti di cui al comma 6 dell'articolo 182-ter del presente decreto.»; b) all'articolo 261, dopo il comma 4-quater, è aggiunto il seguente: «4-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 226-quinquies, anche attraverso l'utilizzo di dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. La sanzione amministrativa di cui al primo periodo è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione dell'obbligo riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore è superiore al dieci per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della medesima legge n. 689 del 1981 . ((La sanzione amministrativa di cui al primo periodo non si applica all'operatore economico che dimostri di avere acquisito gli imballaggi sulla base di idonea documentazione, fornita dal fabbricante, dall'importatore o dal distributore, attestante la conformità ai requisiti di cui all'articolo 226-quinquies, salvo che fosse a conoscenza della non conformità degli imballaggi o che essa fosse evidente.)) Il presente comma si applica a partire dal 1° gennaio 2030.». 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 agosto 2026 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Visto, il Guardasigilli: Nordio
1. Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143 , recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 ottobre 2026 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Visto, il Guardasigilli: Nordio __________ Avvertenza: Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 182 del 7 agosto 2026. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 42.
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 14 ottobre 2026. Tutte le fonti