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Parlamento · Legge
LEGGE 5 ottobre 2026, n. 175 · Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2026
Titolo ufficiale completo: Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti
La seconda domenica di ottobre diventa la Giornata nazionale della meraviglia, dedicata ai bambini che vivono in guerra.
«La Repubblica riconosce la seconda domenica di ottobre quale Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra»Vai all’articolo intero
Nella Giornata nazionale della meraviglia si possono organizzare eventi per spiegare che la meraviglia è un diritto di tutti i bambini, anche con associazioni che aiutano i bambini traumatizzati dalla guerra.
«possono essere organizzati eventi e iniziative finalizzati a informare sul ruolo fondamentale della meraviglia quale diritto di tutti i bambini, per sviluppare curiosità e conoscenza ed essere portatori sani di pace, in collaborazione con le istituzioni e le associazioni che si occupano di bambini che hanno subito traumi fisici e psichici, quali conseguenze di una guerra.»Vai all’articolo intero
Se studi
Le scuole possono organizzare iniziative nella settimana prima della Giornata nazionale della meraviglia, soprattutto nelle scuole dell'infanzia e primarie.
«Le istituzioni scolastiche, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore, possono prevedere, nella settimana che anticipa la Giornata nazionale di cui all'articolo 1, adeguate iniziative presso le scuole di ogni ordine e grado, in particolare nelle scuole dell'infanzia e primaria»Vai all’articolo intero
Da quando vale
La legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
«La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»Vai all’articolo intero
Cosa puoi fare
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Il voto finale non è presente nei dati aperti di Camera e Senato. Può capitare quando una legge è approvata in commissione, o quando il dato non è ancora stato pubblicato.
Il voto dei gruppi su tutte le leggi
Senato · S. 737
approvato
Camera · C. 1886
appr. definit. Legge
1. La Repubblica riconosce la seconda domenica di ottobre quale Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 . Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 27 maggio 1949, n. 260 , recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.
1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 possono essere organizzati eventi e iniziative finalizzati a informare sul ruolo fondamentale della meraviglia quale diritto di tutti i bambini, per sviluppare curiosità e conoscenza ed essere portatori sani di pace, in collaborazione con le istituzioni e le associazioni che si occupano di bambini che hanno subito traumi fisici e psichici, quali conseguenze di una guerra.
2. Le istituzioni scolastiche, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore, possono prevedere, nella settimana che anticipa la Giornata nazionale di cui all'articolo 1, adeguate iniziative presso le scuole di ogni ordine e grado, in particolare nelle scuole dell'infanzia e primaria, in attuazione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 ottobre 2026 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Viso, il Guardasigilli: Nordio
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 14 ottobre 2026. Tutte le fonti