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Governo · Decreto-legge
LEGGE 13 febbraio 2026, n. 18 · Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2026
Titolo ufficiale completo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026
Questa legge converte un decreto-legge: le regole stanno nel decreto, e le fonti qui sotto rimandano a lui.
Nel 2026 le elezioni e i referendum si votano la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15.
«Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall' articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.»Vai all’articolo intero
Chi lavora nei seggi elettorali nel 2026 riceve un compenso maggiore del 15 per cento rispetto al normale.
«ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all' articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 , ((spettano gli)) onorari fissi forfettari di cui all' articolo 1, commi 1 , 2 , 4 e 5 , (( lettere a ) e c) )) , della legge 13 marzo 1980, n. 70 , aumentati del 15 per cento»Vai all’articolo intero
Da quando vale
La legge è entrata in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
«Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana»Vai all’articolo intero
Cosa puoi fare
Non devi fare niente: la legge si applica da sola.
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Voto finale, Camera
Voto finale, Senato
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
75 sì · 0 no · 0 ast. · 41 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
0 sì · 52 no · 0 ast. · 18 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
34 sì · 0 no · 0 ast. · 26 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
37 sì · 0 no · 0 ast. · 17 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
0 sì · 32 no · 0 ast. · 17 non vot.
APERRE
Misto
0 sì · 5 no · 0 ast. · 5 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
0 sì · 9 no · 0 ast. · 1 non vot.
NM-M-C
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
0 sì · 5 no · 0 ast. · 1 non vot.
M-ALT
Misto
1 sì · 1 no · 0 ast. · 4 non vot.
M-MIN
Misto
0 sì · 1 no · 3 ast. · 0 non vot.
M-+EUR
Misto
0 sì · 1 no · 0 ast. · 2 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FdI
Fratelli d'Italia
52 sì · 0 no · 0 ast. · 11 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
0 sì · 26 no · 0 ast. · 10 non vot.
LSP-PSd'Az
Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione
16 sì · 0 no · 0 ast. · 13 non vot.
M5S
MoVimento 5 Stelle
0 sì · 22 no · 0 ast. · 4 non vot.
FI-BP-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
13 sì · 0 no · 0 ast. · 7 non vot.
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP
Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare
5 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
IV-C-RE
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe
0 sì · 6 no · 0 ast. · 2 non vot.
Misto
0 sì · 2 no · 0 ast. · 6 non vot.
Aut (SVP-PATT, Cb)
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)
1 sì · 2 no · 1 ast. · 3 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
Camera · C. 2751
approvato
Senato · S. 1785
appr. definit. Legge
Questa legge converte il decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196: le regole stanno lì.
1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall' articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.
2. In ragione del prolungamento delle operazioni di votazione di cui al comma 1, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all' articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 , ((spettano gli)) onorari fissi forfettari di cui all' articolo 1, commi 1 , 2 , 4 e 5 , (( lettere a ) e c) )) , della legge 13 marzo 1980, n. 70 , aumentati del 15 per cento, ferme restando le maggiorazioni previste per la contemporanea effettuazione di più consultazioni.
3. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di consultazioni referendarie ed elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche suppletive relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi ((dei component)) degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all' articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 . Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle consultazioni referendarie e successivamente, senza interruzioni, a quello relativo alle elezioni politiche suppletive.
4. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica e di un turno di elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio delle elezioni suppletive e successivamente, senza interruzioni, a quelle relative alle elezioni amministrative. Lo scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali è rinviato alle ore 9 del martedì.
4-bis. ((In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di consultazioni referendarie di cui all' articolo 138 della Costituzione e di un turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, la composizione degli uffici elettorali di sezione interessati all'abbinamento è determinata dalla normativa per le elezioni amministrative. Si applicano le disposizioni previste per i referendum relativamente ai compensi dei componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all' articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 , ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall' articolo 1, comma 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70 . Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle consultazioni referendarie e successivamente, senza interruzioni, a quello relativo alle elezioni amministrative)) .
5. ((In relazione a quanto previsto dal presente articolo, il Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementato di 6.117.690 euro per l'anno 2026. Ai conseguenti oneri, pari a 6.117.690 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 6.107.690 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno)) .
1. ((Limitatamente all'anno 2026, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purchè essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non abbiano esercitato il diritto di voto)) .
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 dicembre 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Piantedosi, Ministro dell'interno Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione Alberti Casellati, Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Nordio, Ministro della giustizia Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio
1. Il decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196 , recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 febbraio 2026 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Piantedosi, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Nordio Avvertenza: Il decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2025. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 15.
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 11 ottobre 2026. Tutte le fonti