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Governo · Ratifica di un trattato
LEGGE 18 novembre 2024, n. 183 · Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2024
Titolo ufficiale completo: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024
L'Italia approva l'accordo per ospitare a Roma una sezione del Tribunale unificato dei brevetti.
«Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024, di seguito denominato «Accordo».»Vai all’articolo intero
Il Ministero della giustizia può distaccare fino a sette dipendenti per supportare il Tribunale unificato dei brevetti per un massimo di sette anni.
«il Ministero della giustizia può distaccare un contingente fino ad un massimo di 7 unità di personale non dirigenziale ai sensi dell' articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , per una durata massima di sette anni, con oneri a proprio carico.»Vai all’articolo intero
Da quando vale
La legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
«La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»Vai all’articolo intero
Cosa puoi fare
Non devi fare niente: la legge si applica da sola.
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Voto finale, Senato
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FdI
Fratelli d'Italia
44 sì · 0 no · 0 ast. · 19 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
25 sì · 0 no · 0 ast. · 12 non vot.
LSP-PSd'Az
Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione
15 sì · 0 no · 0 ast. · 14 non vot.
M5S
MoVimento 5 Stelle
18 sì · 0 no · 0 ast. · 9 non vot.
FI-BP-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
7 sì · 0 no · 0 ast. · 12 non vot.
Misto
6 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
IV-C-RE
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe
4 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
Aut (SVP-PATT, Cb)
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)
1 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE
Civici d'Italia - Noi Moderati (UDC - Coraggio Italia - Noi con l'Italia - Italia al Centro) - MAIE
3 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
Senato · S. 1042
approvato
Camera · C. 1849
appr. definit. Legge
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024, di seguito denominato «Accordo».
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.
1. Per le finalità di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo, nonchè per le finalità relative all'istituzione di una sezione della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti, di cui alla decisione adottata dal Comitato amministrativo del Tribunale unificato dei brevetti il 26 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214 , il Ministero della giustizia può distaccare un contingente fino ad un massimo di 7 unità di personale non dirigenziale ai sensi dell' articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , per una durata massima di sette anni, con oneri a proprio carico.
1. Gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 17 dell'Accordo sono valutati in 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. L'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 dell'Accordo è pari a 370.000 euro per l'anno 2024 e a 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia al Tribunale unificato dei brevetti, l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 5 della legge 3 novembre 2016, n. 214 , è incrementata di 460.000 euro per l'anno 2024, di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, determinati in 845.000 euro per l'anno 2024, 385.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 285.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante riduzione, per 845.000 euro per l'anno 2024 e 385.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 novembre 2024 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 10 ottobre 2026. Tutte le fonti