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Titolo ufficiale completo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
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Voto finale, Senato
Voto finale, Camera
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FdI
Fratelli d'Italia
50 sì · 0 no · 0 ast. · 13 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
0 sì · 0 no · 33 ast. · 5 non vot.
LSP-PSd'Az
Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione
20 sì · 0 no · 0 ast. · 9 non vot.
M5S
MoVimento 5 Stelle
0 sì · 24 no · 0 ast. · 4 non vot.
FI-BP-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
11 sì · 0 no · 0 ast. · 7 non vot.
Az-IV-RE
Azione-ItaliaViva-RenewEurope
0 sì · 0 no · 8 ast. · 1 non vot.
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)
Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord)
0 sì · 0 no · 5 ast. · 3 non vot.
Misto
0 sì · 4 no · 0 ast. · 3 non vot.
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE
Civici d'Italia - Noi Moderati (UDC - Coraggio Italia - Noi con l'Italia - Italia al Centro) - MAIE
5 sì · 0 no · 0 ast. · 1 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
84 sì · 0 no · 0 ast. · 34 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
0 sì · 0 no · 59 ast. · 10 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
41 sì · 0 no · 0 ast. · 24 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
0 sì · 42 no · 0 ast. · 10 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
27 sì · 0 no · 0 ast. · 17 non vot.
AIV-RE
Azione-Popolari Europeisti Riformatori-Renew Europe
0 sì · 0 no · 13 ast. · 8 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
0 sì · 11 no · 0 ast. · 1 non vot.
NM-M
Misto
7 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
M-MIN
Misto
0 sì · 0 no · 3 ast. · 1 non vot.
M-+EUR
Misto
0 sì · 0 no · 1 ast. · 2 non vot.
M-ALT
Misto
1 sì · 1 no · 0 ast. · 0 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
Senato · S. 299
approvato
Camera · C. 664
appr. definit. Legge
Questa legge converte il decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169: le regole stanno lì.
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2022, la proroga della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 .
2. Si applicano le disposizioni di cui ai capi III, IV e V della legge 21 luglio 2016, n. 145 .
3. Dall'attuazione del presente articolo non ((devono derivare)) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
((
1. All' articolo 538-bis, comma 1, del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, i servizi di assicurazione e di trasporto, l'approvvigionamento di carbolubrificanti, la manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione" sono sostituite dalle seguenti: ", i servizi di assicurazione, di trasporto e di vettovagliamento, gli interventi infrastrutturali, l'approvvigionamento di carbolubrificanti e di munizionamento, nonchè l'acquisto e la manutenzione di equipaggiamenti, mezzi, sistemi d'arma, sistemi per il comando e controllo, sistemi per le comunicazioni, sistemi per la raccolta informativa, sistemi per la ricognizione e sorveglianza, sistemi cyber e impianti di telecomunicazioni, comprensivi delle scorte,";
b) dopo le parole: "il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare," è inserita la seguente: "anche". ))
((
1. Nel capo III del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , dopo l'articolo 544 è aggiunto il seguente: "Art. 544-bis (Acquisizioni nell'ambito delle attività di politica militare). - 1. Per le iniziative aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, nonchè per le iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani, il Ministero della difesa, nel rispetto delle disposizioni in materia di contratti pubblici e nei limiti delle risorse assegnate, è autorizzato, per la successiva cessione a titolo gratuito, all'acquisizione dei materiali di cui all'articolo 447, comma 1, lettera o), del regolamento, e di servizi nonchè alla realizzazione di lavori e opere, ad esclusione dei materiali di cui all' articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185 .
2. Con uno o più provvedimenti del Capo di stato maggiore della difesa è definito l'elenco dei materiali, dei servizi, dei lavori e delle opere di cui al comma 1, anche ai fini delle procedure in materia di scarico contabile". ))
((
1. All' articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 , dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio del maestro direttore fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età".
2. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Polizia di Stato disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del trattenimento in servizio di cui al medesimo comma 1.
3. All' articolo 25 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantunesimo anno di età se ricopre il grado di colonnello, ovvero del sessantesimo anno di età se ricopre un grado inferiore. Il maestro vice direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantesimo anno di età";
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Il Comandante Generale può disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda della Guardia di finanza che ha raggiunto il limite di età di cui al comma 2, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età".
4. In fase di prima attuazione, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche al maestro direttore della banda della Guardia di finanza in servizio permanente alla data del 1° dicembre 2022. Qualora alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ufficiale di cui al primo periodo risulti cessato dal servizio per limiti di età e richiamato ai sensi dell' articolo 986 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , lo stesso può essere riammesso nel servizio permanente a decorrere dalla data di collocamento in congedo e nel medesimo grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio.
5. Agli oneri finanziari derivanti dai commi 3 e 4 si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Guardia di finanza disponibili a legislazione vigente, nei limiti della spesa connessa alla prosecuzione del servizio ai sensi della lettera a) del comma 3 e alla durata del trattenimento in servizio di cui alla lettera b) del medesimo comma 3))
1. Il termine di 24 mesi di cui all' articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181 , è prorogato fino al 31 dicembre 2024, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, secondo e terzo periodo, 5 e 6, del medesimo decreto e fatto salvo quanto stabilito dal comma 1-bis del presente articolo. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 , decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria di nominare i direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale, con le procedure previste dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 . (4)
1-bis. Il Commissario ad acta, nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, della collaborazione dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell' articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181 . La collaborazione è prestata, nell'ambito delle attività di competenza dell'Agenzia delle entrate e previa stipula di un'apposita convenzione tra la regione Calabria e l'Agenzia delle entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-ter. All'articolo 16-septies, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 , dopo le parole: "Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della Regione Calabria e" sono inserite le seguenti: "l'Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria - Azienda Zero, nonchè presso".
1-quater. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 16-septies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 , sono premesse le seguenti parole: "per le finalità del presente comma e".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, relativi alla proroga delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181 , si provvede, nel limite di 256.700 euro per l'anno 2022 e di 577.500 per l'anno 2023, utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), come accertato in sede di approvazione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 132.200 per l'anno 2022 e a euro 297.500 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-bis. In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 228 dell'11 novembre 2022 , al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nonchè di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Calabria, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 . I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2021, n. 215 , di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 , non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite a decorrere dalla medesima data. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2023 e non sono riferite ai crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro. ((7))
3-ter. All' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 , dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Quando, per sopravvenute ragioni soggettive od oggettive, è necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalità di cui al presente comma anche oltre i termini di cui al primo e al secondo periodo". ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 10 maggio 2023, n. 51 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Con riferimento alle misure di cui all' articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181 , gli effetti delle disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale con sentenza 5 giugno - 1 luglio 2024, n. 114 (in G.U. 1ªs.s. 03/07/2024, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169 (Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonchè di Commissioni presso l'AIFA e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n. 196 ".
1. All' articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 , le parole «15 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2023».
1-bis. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite ad una commissione unica denominata Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE). La Commissione è costituita da dieci componenti, nominati nel rispetto dei criteri e con le modalità individuati con decreto da adottare ai sensi dell' articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di nomina e le funzioni del presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, nonchè del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico istituiti dall' articolo 13, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 .
1-ter. A decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di nomina del primo presidente dell'AIFA, all' articolo 48, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è abrogata;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) il consiglio di amministrazione costituito dal presidente e da quattro componenti, di cui ((uno designato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze)) e due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".
1-quater. All'articolo 13, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 , le parole: "del direttore generale" sono soppresse.
1-quinquies. Dall'attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 novembre 2022 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Crosetto, Ministro della difesa Schillaci, Ministro della salute Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio
1. Il decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169 , recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonchè di Commissioni presso l'AIFA, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Alla legge 28 aprile 2022, n. 46 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, alinea, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
b) all'articolo 9, comma 15, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 dicembre 2022 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Crosetto, Ministro della difesa Schillaci, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Nordio Avvertenza: Il decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 261 dell'8 novembre 2022. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 34. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli artt. 9 e 16 della legge 28 aprile 2022 n. 46 (Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonchè delega al Governo per il coordinamento normativo), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 maggio 2022, n. 110, come modificato dalla presente legge: «Art. 9 (Svolgimento dell'attività di carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni). - 1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio. 2. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 può essere concesso senza oneri per l'amministrazione nella sede centrale e in quelle periferiche di livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, compatibilmente con le disponibilità e secondo le modalità determinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 16, comma 3, informate le associazioni, l'uso di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse. 3. Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonchè permessi e aspettative sindacali non retribuiti assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale, calcolata ai sensi dell'articolo 13, e con le modalità di cui all'articolo 16, comma 4.
4. Con la contrattazione di cui all'articolo 11, nell'ambito delle risorse ad essa destinate, sono stabiliti:
a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonchè il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;
b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.
5. La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 16, comma 4.
6. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita sono presentate dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il personale interessato, la quale, accertati i requisiti oggettivi previsti dalla presente legge, provvede, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero della difesa o, per il personale del Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti provvedimenti di stato.
7. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento nonchè al Ministero della difesa o al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica per i provvedimenti conseguenti. Le variazioni relative ai distacchi e alle aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno.
8. Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei distacchi in forma compensativa nonchè il loro utilizzo in forma frazionata.
9. I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite non possono durare più di tre anni. Nessun militare può essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita più di cinque volte. Tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo.
10. I dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13, che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell'autorità deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno 48 ore prima, tramite l'associazione di appartenenza avente titolo. Il comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e sempre che venga garantita la regolare funzionalità del servizio.
11. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri od orari.
12. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni all'autorità individuata ai sensi del comma 10 da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che ha chiesto e utilizzato il permesso.
13. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio.
14. Per i permessi sindacali retribuiti di cui al presente articolo è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
15. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.
16. Il decreto legislativo di cui al comma 15 è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 15 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato.
17. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 15, il Governo può adottare, nel rispetto del principio e criterio direttivo e della procedura di cui ai commi 15 e 16, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
18. Dall'attuazione della delega di cui al comma 15 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.» «Art. 16 (Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , come modificato dall'articolo 5, comma 5, della presente legge, e del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;
b) novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge;
c) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della presente legge;
d) semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonchè di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività;
e) istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile. L'istituzione dell'area negoziale di cui al precedente periodo avviene nel rispetto dei vincoli previsti dall' articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione. 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. 3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge. 4. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, è determinato, nel limite massimo fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con criterio proporzionale, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13. 5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. 6. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 10 ottobre 2026. Tutte le fonti