Le leggi spiegate con le fonti ufficiali · indipendente e senza pubblicità
Governo · Decreto-legge
LEGGE 20 dicembre 2024, n. 199 · Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024
Titolo ufficiale completo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
Questa legge converte un decreto-legge: le regole stanno nel decreto, e le fonti qui sotto rimandano a lui.
I professori universitari possono mantenere il loro incarico per un anno in più, fino al quindicesimo anno di servizio.
«le parole: «del quattordicesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «del quindicesimo anno».»Vai all’articolo intero
Lo Stato mette 5 milioni di euro per il 2024 e 5 milioni per il 2025 per ammodernare il Campus Nord del Politecnico di Milano.
«è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al Politecnico di Milano.»Vai all’articolo intero
Lo Stato mette 3,1 milioni di euro nel 2024 per potenziare le strutture degli ITS Academy anche all'estero, più 1 milione per il 2024 e 1 milione per il 2025 per ampliare l'offerta formativa.
«sono autorizzate la spesa di 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori anche presso sedi all'estero, ((nonchè la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025)) per l'ampliamento dell'offerta formativa connessa ai processi di cui al presente periodo.»Vai all’articolo intero
Da quando vale
La legge è entrata in vigore il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
«Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana»Vai all’articolo intero
Cosa puoi fare
Il tuo datore di lavoro può chiedere l'integrazione salariale all'INPS fino al 31 dicembre 2025.
Ente citato dal testo: INPS
«La misura di cui al comma 1 può essere riconosciuta per un ulteriore periodo massimo di dodici settimane a decorrere dal 1° febbraio 2025 fino al 31 dicembre 2025»Vai all’articolo intero
Se vuoi ottenere l'abilitazione scientifica nazionale per diventare professore universitario, puoi presentare la domanda per il quarto quadrimestre dal 6 novembre 2024 al 4 marzo 2025.
«la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 , rispettivamente a decorrere dal 6 novembre 2024 ed entro il 4 marzo 2025, per il quarto quadrimestre»Vai all’articolo intero
Scritto da un modello AI e controllato da un secondo: ogni frase cita l’articolo da cui viene e la citazione è verificata parola per parola dal codice. Le frasi che non superano il controllo non vengono pubblicate. Può comunque contenere errori: se ne trovi uno, il testo ufficiale è qui sotto. Generata il 13 ottobre 2026. Come lavoriamo
Voto finale, Camera
Voto finale, Senato
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
83 sì · 0 no · 0 ast. · 34 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
0 sì · 0 no · 25 ast. · 45 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
33 sì · 0 no · 0 ast. · 31 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
0 sì · 0 no · 19 ast. · 31 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
19 sì · 0 no · 0 ast. · 29 non vot.
APERRE
Misto
0 sì · 0 no · 1 ast. · 9 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
0 sì · 0 no · 5 ast. · 5 non vot.
NM-M-C
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 6 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
0 sì · 0 no · 2 ast. · 5 non vot.
M-ALT
Misto
0 sì · 0 no · 1 ast. · 5 non vot.
M-MIN
Misto
0 sì · 0 no · 1 ast. · 3 non vot.
M-+EUR
Misto
0 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FdI
Fratelli d'Italia
49 sì · 0 no · 0 ast. · 14 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
0 sì · 0 no · 27 ast. · 10 non vot.
LSP-PSd'Az
Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione
19 sì · 0 no · 0 ast. · 10 non vot.
M5S
MoVimento 5 Stelle
0 sì · 0 no · 20 ast. · 6 non vot.
FI-BP-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
11 sì · 0 no · 0 ast. · 9 non vot.
Misto
0 sì · 2 no · 2 ast. · 5 non vot.
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP
Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare
6 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
IV-C-RE
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe
0 sì · 0 no · 4 ast. · 3 non vot.
Aut (SVP-PATT, Cb)
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)
0 sì · 0 no · 3 ast. · 3 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
Camera · C. 2119
approvato
Senato · S. 1323
appr. definit. Legge
Questa legge converte il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160: le regole stanno lì.
Misure ((per il contrasto del lavoro sommerso))
1. All' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 , le parole: «dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».
2. All' articolo 25-quater, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 , le parole: «dell'ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: « ((dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) )) ».
3. All' articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , il comma 863 è sostituito dal seguente: «863. Nel primo semestre di ciascun anno l'INAIL pubblica nel proprio sito ((internet)) istituzionale l'avviso pubblico con l'indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di ammissibilità di presentazione delle domande e rende noti i parametri associati sia all'oggetto della domanda sia alle caratteristiche proprie dell'impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Nello stesso avviso sono definiti i criteri di premialità per le imprese che risultano iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all' articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 , nonchè gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza e di revoca del contributo.».
4. All' articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. A seguito del rilascio dell'attestato di cui al comma 7 e per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL di cui al medesimo comma, il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità e l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l'iscrizione nella Lista di conformità INL, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonchè le attività di indagine disposte ((dall'autorità giudiziaria)) .».
5. A decorrere dal 1° gennaio 2026, per i soggetti di cui all' articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 , sono introdotti gli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva.
6. Gli ISAC di cui al comma 5 hanno lo scopo di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all'imposizione contributiva e sono elaborati ai sensi ((dell' articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146 , e)) dell' articolo 9-bis, comma 15, del decreto-legge n. 50 del 2017 , selezionando due settori economici di prima applicazione tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva. Le attività di cui al presente comma, salvo quanto disposto dal comma 10, sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Ispettorato nazionale del lavoro, entro il 31 dicembre 2025, sono approvati gli ISAC per i primi due settori di cui al comma 6 ((e sono stabiliti)) le premialità da applicare ai soggetti di cui al comma 5, i criteri e le modalità per l'aggiornamento periodico degli stessi e le ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.
8. Con le medesime modalità di cui al comma 7 è stabilita l'estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva, entro il 31 agosto 2026.
9. Dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 non devono derivare modifiche, rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte dei soggetti di cui al comma 5.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei ((commi da 5 a 8)) , pari a 414.800 euro per l'anno 2025 e a 1,25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sugli stanziamenti relativi alla (Missione 5)) - Componente 2, Investimento 5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
11. All' articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 , dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. L'Ispettorato nazionale del lavoro assicura, con modalità tecniche dallo stesso definite, ((la possibilità di accesso)) al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i dati oggetto di condivisione ai sensi del comma 1, nonchè i soggetti abilitati ad accedere al Portale nazionale del sommerso ai sensi del presente comma.».
1. In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e alle disposizioni che disciplinano la durata della prestazione erogata dal Fondo di solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato ai sensi dell'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015 , è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario nonchè, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al presente decreto e dal codice ATECO 25.62.00, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall' articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015 , per un periodo massimo pari a dodici settimane fino al 31 gennaio 2025.
1-bis. La misura di cui al comma 1 può essere riconosciuta per un ulteriore periodo massimo di dodici settimane a decorrere dal 1° febbraio 2025 fino al 31 dicembre 2025, nel limite di spesa previsto per l'anno 2025 di cui al comma 4.
2. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, il datore di lavoro trasmette all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti dalla normativa vigente.
3. L'integrazione salariale di cui al presente articolo può essere erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall' articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015 . ((In alternativa, il datore di lavoro)) può richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 . Per le prestazioni di cui ai commi 1 e 1-bis non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 .
4. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nei limiti di spesa di 73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 36,8 milioni di euro per l'anno 2025 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto dei predetti limiti di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. L'INPS provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 4 dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa di cui al medesimo comma 4, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
7. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 36,8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all' articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 .
1 . All' articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 , il comma 6-bis è sostituito dal seguente: «6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è altresì annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria, ((ivi compreso il rifinanziamento degli interventi)) di cui all' articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 .».
1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (ASN) e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente ((delle università)) in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche in attuazione ((dell' articolo 18, comma 4-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 )) , nelle more della revisione della ((medesima legge n. 240 del 2010 )) , nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 sono istituiti i quadrimestri quarto e quinto, successivi a quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 1796 del 27 ottobre 2023. A tal fine, la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 , rispettivamente a decorrere dal 6 novembre 2024 ed entro il 4 marzo 2025, per il quarto quadrimestre, e a decorrere dal 5 marzo 2025 ed entro il 3 luglio 2025, per il quinto quadrimestre. I lavori riferiti al quinto quadrimestre si concludono entro il 3 novembre 2025. Le commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 1211 del 28 luglio 2023 restano in carica fino al 15 aprile 2026.
2. Al fine di consentire il rafforzamento dell'organico dei docenti ((universitari)) anche in funzione dell'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e stabilizzare il quadro del reclutamento universitario nelle more della sua revisione complessiva, all' articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , le parole: «del quattordicesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «del quindicesimo anno». ((2-bis. All' articolo 16, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , le parole: "nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni"))
1. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività istituzionali nelle more della riforma del Consiglio universitario nazionale (CUN) di cui alla legge 16 gennaio 2006, n. 18 , di adeguarne l'organizzazione e il funzionamento alle esigenze di semplificazione e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di contenere le spese di funzionamento, per garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il CUN, nella composizione in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua a svolgere le proprie funzioni sino al termine del ((31 dicembre 2026)) . Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività del Consiglio, il mandato degli attuali componenti è prorogato sino al termine di cui al presente comma.
Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie al fine del conseguimento ((degli obiettivi M4C1-27 e M4C1-30)) del PNRR 1. All' articolo 15 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis: 1) al primo periodo, dopo le parole: «beni immobili dello Stato» sono inserite le seguenti: «e i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata» e dopo le parole: «su richiesta», sono inserite le seguenti: «del Ministero dell'università e della ricerca, del Commissario straordinario di cui all' articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 ,»; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli interventi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1-quater, commi 2 e 2-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338 .»;
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Al fine di accelerare le procedure di verifica del raggiungimento ((dell'obiettivo)) M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Commissario straordinario di cui all' articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 , può avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all' articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , per le attività di supporto tecnico, ((ivi compresi)) il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi e il rilascio dell'attestazione certificante la creazione e la disponibilità all'assegnazione dei posti letto finanziati ai sensi degli articoli 1 e 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338 .». (( 1-bis. All' articolo 1-quater, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o dalle specifiche normative regionali e statali, fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari". 1-ter. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi M4C1-27 e M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, l' articolo 1-ter della legge 14 novembre 2000, n. 338 , è abrogato))
1. Al fine di completare gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico ((di Milano denominato)) «Campus Nord» ((, situato nel quartiere della Bovisa del comune di Milano)) , anche in attuazione degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al Politecnico di Milano. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
1. Alla legge 15 luglio 2022, n. 99 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «, anche per i percorsi attivati all'estero previsti nell'ambito dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni,»;
b) all'articolo 14, comma 5-ter, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11» e le parole: «altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni» sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga alle priorità individuate dall'articolo 11, comma 2».
2. Per la promozione dei processi di internazionalizzazione degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99 , nell'ambito del Piano Mattei, sono autorizzate la spesa di 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori anche presso sedi all'estero, ((nonchè la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025)) per l'ampliamento dell'offerta formativa connessa ai processi di cui al presente periodo. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 3,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123 , iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della medesima legge ((n. 123 del 2007 ,)) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 19, comma 1, del decreto legislativo ((13 aprile 2017, n. 59 , e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito)) .
((1. All' articolo 18, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: "; contestualmente" fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) al secondo periodo, dopo le parole: " legge 15 luglio 2011, n. 111 ," sono inserite le seguenti: "nonchè dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario previsti a legislazione vigente,"))
((1. All' articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "su posto comune" sono inserite le seguenti: "e su posto di insegnante tecnico-pratico" e dopo le parole: "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "del presente articolo, nonchè i vincitori del concorso su posto di insegnante tecnico-pratico, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "ultimo periodo," sono inserite le seguenti: "nonchè i vincitori di concorso su posto di insegnante tecnico-pratico che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo,"))
1. Il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 13.700.000 euro per l'anno 2024, al fine di incentivare il maggior impegno connesso al supporto delle azioni previste dal PNRR ed a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 7.400.000 euro per l'anno 2024, ((mediante corrispondente)) riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 , e, quanto a 6.300.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 .
1. All' articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 è incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 .
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 ottobre 2024 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Bernini, Ministro dell'università e della ricerca Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio
1. Il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 , recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 dicembre 2024 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Bernini, Ministro dell'università e della ricerca Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio Avvertenza: Il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 253 del 28 ottobre 2024. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 55.
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 10 ottobre 2026. Tutte le fonti