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Governo · Bilancio
LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 · Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024
Titolo ufficiale completo: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027
Gli scaglioni Irpef diventano tre: 23% fino a 28.000 euro, 35% fino a 50.000 euro e 43% oltre.
«L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 28.000 euro, 23 per cento; b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; c) oltre 50.000 euro, 43 per cento»Vai all’articolo intero
I lavoratori dipendenti con reddito fino a 20.000 euro ricevono una somma extra in busta paga, calcolata in percentuale sul reddito.
«che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:»Vai all’articolo intero
Se hai cripto-attività, puoi bloccarne il valore al 1° gennaio 2025 pagando un'imposta del 18 per cento, per non dover ricostruire il prezzo di acquisto storico.
«per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento.»Vai all’articolo intero
Le società che assegnano beni ai soci o si trasformano pagano un'imposta sostitutiva dell'8 per cento sul valore dei beni, invece delle imposte ordinarie.
«Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento»Vai all’articolo intero
Dal 2025 le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti pagano meno tasse se elettriche o ibride plug-in.
«La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in»Vai all’articolo intero
Se sei un lavoratore dipendente
Se guadagni tra 20.000 e 40.000 euro hai una detrazione extra in busta paga fino a 1.000 euro.
«che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:»Vai all’articolo intero
Se lavori nella Pubblica Amministrazione e hai debiti con il fisco, dal 2026 lo Stato può trattenere lo stipendio per pagare le cartelle non pagate.
«i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro»Vai all’articolo intero
Da quando vale
Le nuove regole sui registratori di cassa collegati ai pagamenti elettronici entrano in vigore dal 1° gennaio 2026.
«Le disposizioni di cui ai commi da 74 a 76 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.»Vai all’articolo intero
Scadenze
Se vuoi usare la detrazione del 65 per cento per interventi antisismici del sisma bonus sulle spese del 2025, devi aver presentato la pratica per i lavori entro il 15 ottobre 2024.
«La detrazione del 65 per cento prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell'anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti: a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;»Vai all’articolo intero
Cosa puoi fare
Le società che usano l'imposta sostitutiva dell'8 per cento devono versare il 60 per cento entro il 30 settembre 2025 e il resto entro il 30 novembre 2025.
«Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 31 a 35 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2025 e la restante parte entro il 30 novembre 2025»Vai all’articolo intero
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Voto finale, Camera
Voto finale, Senato
Voto finale, SenatoVoto di fiducia
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
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PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
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LEGA
Lega - Salvini Premier
54 sì · 0 no · 0 ast. · 10 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
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FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
40 sì · 0 no · 0 ast. · 8 non vot.
APERRE
Misto
0 sì · 5 no · 0 ast. · 5 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
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NM-M-C
Misto
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IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
0 sì · 2 no · 0 ast. · 5 non vot.
M-ALT
Misto
0 sì · 1 no · 2 ast. · 3 non vot.
M-MIN
Misto
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M-+EUR
Misto
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Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
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FdI
Fratelli d'Italia
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PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
0 sì · 33 no · 0 ast. · 4 non vot.
LSP-PSd'Az
Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione
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M5S
MoVimento 5 Stelle
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FI-BP-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
16 sì · 0 no · 0 ast. · 4 non vot.
Misto
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Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP
Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare
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IV-C-RE
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe
0 sì · 7 no · 0 ast. · 0 non vot.
Aut (SVP-PATT, Cb)
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)
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FdI
Fratelli d'Italia
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PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
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LSP-PSd'Az
Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione
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M5S
MoVimento 5 Stelle
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FI-BP-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
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Misto
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Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare
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Camera · C. 2112-bis
approvato
Senato · S. 1330
appr. definit. Legge
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all' articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , per gli anni 2025, 2026 e 2027, sono indicati nell'allegato I annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, in materia di determinazione dell'imposta, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
c) oltre 50.000 euro, 43 per cento»; b) all'articolo 13, comma 1, lettera a), in materia di detrazione per redditi di lavoro dipendente, le parole: «1.880 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.955 euro».
3. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21 , in materia di trattamento integrativo per titolari di redditi di lavoro dipendente, dopo le parole: «della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico,» sono inserite le seguenti: «diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno,».
4. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
a) 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
b) 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
5. Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile ai sensi del comma 4 il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.
6. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49, che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:
a) a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
b) al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.
7. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , riconoscono in via automatica la somma di cui al comma 4 e la detrazione di cui al comma 6 del presente articolo all'atto dell'erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede la somma di cui al comma 4 o la detrazione di cui al comma 6 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.
8. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione della somma di cui al comma 4 mediante l'istituto della compensazione di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 .
9. Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi dell' articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , recante incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, nonchè dell' articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 , e dell' articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 , in materia di regime fiscale agevolativo per i lavoratori impatriati. Il medesimo reddito complessivo di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
10. Per il completamento dell'attuazione della delega fiscale, indicata nel Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029 tra le misure necessarie ai fini della proroga del periodo di aggiustamento di cui all' articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024 , dopo l'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , è inserito il seguente: «Art. 16-ter. - (Riordino delle detrazioni) - 1. Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all'ammontare calcolato moltiplicando l'importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, del presente testo unico. 2. L'importo base di cui al comma 1 è pari a:
a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro. 3. Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a: a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2; b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2. 4. Sono esclusi dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, i seguenti oneri e le seguenti spese: a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c); b) le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ; c) le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 . 5. Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-ter, sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 nonchè le rate delle spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024. 6. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del presente testo unico».
11. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , in materia di detrazioni per carichi di famiglia, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1: 1) alla lettera c), le parole da: «950 euro» fino a: «a 21 anni.» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonchè per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 .»; 2) alla lettera d), le parole da: «750 euro» fino a: «lettera c).» sono sostituite dalle seguenti: «750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente.»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero».
12. Per gli anni 2025 e 2026, il limite di cui all' articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , è elevato a 35.000 euro.
13. All'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , le parole: «a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a 1.000 euro».
14. La deduzione della quota dell'11 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sulla base, rispettivamente, dei commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 , per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi.
15. La deduzione della quota del 4,70 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sulla base, rispettivamente, dei commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 , per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.
16. La deduzione della quota del 13 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista dall' articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, è differita, in quote costanti, rispettivamente, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi nonchè al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.
17. La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 1067 e 1068 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, è differita, in quote costanti, rispettivamente, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi nonchè al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.
18. Il computo delle perdite, ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e dell'eccedenza, ai sensi dell' articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 , relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all' articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , in diminuzione del reddito del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 14 a 17 del presente articolo in misura non superiore al 54 per cento dello stesso maggior reddito imponibile. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; a tale fine, il reddito complessivo globale si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile che si determina ai sensi dei commi da 14 a 20 del presente articolo.
19. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:
a) al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l' articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, l'articolo 1, comma 1079 , della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonchè l'articolo 1, commi 1067 e 1068 , della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145 , e applicando il comma 18 del presente articolo;
b) al 31 dicembre 2026 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l' articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, l'articolo 1, comma 1079 , della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonchè l'articolo 1, commi 1067 e 1068 , della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, inoltre, non si tiene conto delle quote differite ai sensi dei commi da 14 a 17 del presente articolo;
c) al 31 dicembre 2027 e ai due successivi, non si tiene conto delle quote differite ai sensi dei commi da 14 a 17 del presente articolo.
20. Sull'importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti per effetto delle disposizioni dei commi da 14 a 19 del presente articolo, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, non si applicano le disposizioni dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , nè quelle dell' articolo 4, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 .
21. All' articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 36 è sostituito dal seguente: «36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato e che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis, realizzano un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro»;
b) al comma 42, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti passivi versano, entro il 30 novembre dell'anno solare di cui al comma 35-bis, un acconto dell'imposta dovuta pari al 30 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente, determinata ai sensi del comma 41. Il versamento a saldo dell'imposta dovuta è effettuato entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello di cui al comma 35-bis».
22. Al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 64 è sostituito dal seguente: «Art. 64. - (Soggetti passivi) - 1. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui all'articolo 65 nel territorio dello Stato e che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di cui all'articolo 63, realizzano un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro»;
b) all'articolo 75, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti passivi versano, entro il 30 novembre dell'anno solare di cui all'articolo 63, un acconto dell'imposta dovuta pari al 30 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente, determinata ai sensi dell'articolo 74. Il versamento a saldo dell'imposta dovuta è effettuato entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello di cui all'articolo 63».
23. L'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 , è pari al 26 per cento.
24. Sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , modificata, da ultimo, dal comma 25 del presente articolo, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'imposta sostitutiva di cui agli articoli 5 , 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 , è applicata con l'aliquota del 33 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con l'aliquota del 26 per cento, in luogo di quella ordinaria del 33 per cento, ai redditi diversi e agli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all' articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del regolamento (UE) 2023/ 1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 . Ai fini del presente comma, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea. Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, nè il rimborso in euro del relativo valore nominale.
25. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), primo periodo, le parole: «, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta» sono soppresse;
b) all'articolo 68, comma 9-bis, secondo periodo, le parole: «per un importo superiore a 2.000 euro,» sono soppresse.
26. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , modificata, da ultimo, dal comma 25 del presente articolo, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento.
27. L'imposta sostitutiva di cui al comma 26 è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , entro il 30 novembre 2025.
28. L'imposta sostitutiva di cui al comma 26 può essere rateizzata fino al numero massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 novembre 2025. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
29. L'assunzione del valore di cui al comma 26 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , modificato, da ultimo, dal comma 25 del presente articolo.
30. Alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, in materia di imposta sostitutiva sul valore delle partecipazioni: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , per i titoli, le quote o i diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato, entro il 30 novembre del medesimo anno, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi secondo quanto disposto dal presente articolo. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione il valore normale è pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l' articolo 64 del codice di procedura civile , redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel registro dei revisori legali. Per i titoli, le quote o i diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, il valore normale alla data del 1° gennaio è determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 , con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente»; 2) il comma 1-bis è abrogato; 3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 18 per cento ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , entro il 30 novembre di ciascun anno»; 4) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino al massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dalla predetta data del 30 novembre»; 5) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 novembre di ciascun anno»; 6) al comma 5, secondo periodo, le parole: «1° gennaio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio di ogni anno»; 7) al comma 6, le parole: «ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 5 dell'articolo 68»; 8) al comma 7, le parole: «posseduti alla data del 1° gennaio 2002,» sono soppresse; 9) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai fini della determinazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, delle plusvalenze e minusvalenze realizzate da società ed enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato»;
b) all'articolo 7, in materia di imposta sostitutiva sul valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Entro il 30 novembre di ciascun anno i contribuenti possono optare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 67, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo relativamente ai terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno. A seguito dell'opzione, nella determinazione delle relative plusvalenze è assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore del terreno al 1° gennaio dell'anno di esercizio dell'opzione, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l' articolo 64 del codice di procedura civile , redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili»; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 18 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , entro il 30 novembre dell'anno di esercizio dell'opzione»; 3) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino al massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dalla predetta data del 30 novembre»; 4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «entro il termine del 16 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 30 novembre di cui al comma 2»; 5) al comma 5, dopo le parole: «è rimasto a carico» sono aggiunte le seguenti: «del contribuente».
31. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2025, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , o beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente comma e dei commi da 32 a 36 del presente articolo a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2024 ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2025 si trasformano in società semplici.
32. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
33. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 . In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , o, in alternativa, ai sensi del primo periodo del presente comma, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori suddetti.
34. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate è aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni dei commi 1 e da 5 a 8 dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.
35. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 31 a 33, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
36. Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 31 a 35 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2025 e la restante parte entro il 30 novembre 2025, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 . Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
37. Le disposizioni dell' articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2024, poste in essere dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025.
38. Le prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , da enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale costituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
39. In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti in relazione alle prestazioni di cui al comma 38 effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi. Non si fa luogo a rimborsi d'imposta.
40. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in ogni stato e grado di giudizio, e aventi ad oggetto il trattamento delle prestazioni di cui al comma 38 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono essere definiti, a istanza di parte, mediante il versamento della maggiore imposta sul valore aggiunto accertata, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, ovvero con la presentazione della prova dell'avvenuto assolvimento dell'imposta da parte del prestatore. Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio.
41. A seguito dell'istanza della parte, l'organo giurisdizionale sospende il giudizio per novanta giorni per la definizione del procedimento di cui al comma 40.
42. L'Agenzia delle entrate accerta, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, che la somma indicata nell'istanza di definizione corrisponda all'importo della maggiore imposta sul valore aggiunto accertata e ne dà comunicazione al contribuente.
43. Al fine dell'estinzione del giudizio, il contribuente ha l'onere di depositare presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, entro il termine di cui al comma 41, prova del versamento effettuato ovvero dell'effettivo assolvimento dell'imposta da parte del prestatore.
44. L'organo giurisdizionale dichiara estinto il giudizio relativamente alle domande aventi ad oggetto il trattamento delle prestazioni di cui al comma 38 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con compensazione delle spese di giudizio.
45. All'articolo 25, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , in materia di circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa, le parole: «gli prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del presente articolo ed» sono soppresse.
46. Il comma 4 dell'articolo 39-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , concernente procedimenti amministrativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di tariffe di vendita di tabacchi e prodotti assimilati, è sostituito dal seguente: «4. Il termine per la conclusione dei procedimenti, che decorre dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore, è di quarantacinque giorni per i procedimenti di cui al comma 1 e di venti giorni lavorativi per i provvedimenti di cui al comma 2».
47. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 46 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
48. Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici, la lettera a) del comma 4 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , è sostituita dalla seguente: «a) per gli autoveicoli indicati nell' articolo 54, comma 1, lettere a) , c) e m), del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in».
48-bis. ((Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nel testo vigente al 31 dicembre 2024, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonchè per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nell'anno 2025. Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione il valore determinato ai sensi del primo periodo è incrementato del 50 per cento. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano anche nei casi in cui i veicoli ivi contemplati siano concessi in uso promiscuo ad altro dipendente.))
49. Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici nonchè per favorire il rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, il numero 127-sexiesdecies) alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , è sostituito dal seguente: «127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia, come definite dall'articolo 183, comma 1, lettere n), aa), bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , di rifiuti urbani e di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, commi 2 e 3, lettera g), del medesimo decreto legislativo, nonchè prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione».
50. Al fine di migliorare la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete di distribuzione dell'energia elettrica quale infrastruttura critica e conseguire tempestivamente gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dagli accordi internazionali e dall'Unione europea per il 2050, nonchè per assicurare interventi urgenti volti al rafforzamento della difesa e della sicurezza delle infrastrutture di distribuzione dell'energia elettrica anche contro i rischi di intrusione illecita e di attacchi informatici e cibernetici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), previa intesa, per gli aspetti di competenza, in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione, da parte dei concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di piani straordinari di investimento pluriennale aventi almeno i seguenti obiettivi:
a) miglioramento della resilienza e dell'affidabilità del servizio ai fini dell'adattamento dello stesso ad eventi meteoclimatici estremi;
b) aumento della capacità di integrare la generazione distribuita, in particolare da fonti rinnovabili, assicurando tempi celeri di connessione;
c) adeguato potenziamento delle infrastrutture di rete, funzionale a gestire, con elevati livelli di affidabilità, l'aumento della domanda connesso alla transizione dei consumi verso l'impiego dell'energia elettrica;
d) aumento della flessibilità del sistema di distribuzione, ai fini di un più efficace perseguimento delle finalità di cui alle lettere a), b) e c), anche attraverso l'adozione di meccanismi che facilitino l'approvvigionamento da terzi dei relativi servizi, a pronti e a termine, secondo i principi di trasparenza e non discriminazione;
e) adozione di sistemi, anche di monitoraggio, funzionali ad assicurare la difesa e la protezione delle infrastrutture di rete. (35)
51. Con il decreto di cui al comma 50 sono altresì definiti i termini e le modalità per la valutazione e l'approvazione dei piani straordinari di investimento, ai sensi del comma 52, e sono stabiliti i criteri per la determinazione degli oneri che i concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica sono tenuti a versare in ragione della rimodulazione di cui al medesimo comma 52. Gli oneri di cui al primo periodo sono computati dall'ARERA nel capitale investito ai fini del riconoscimento degli ammortamenti e della remunerazione attraverso l'applicazione del tasso definito per gli investimenti nella distribuzione elettrica. (35)
52. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti l'ARERA e il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili di stretta competenza, valuta i piani straordinari di investimento di cui al comma 50 e, in caso di esito positivo della valutazione, li approva. L'approvazione dei piani straordinari di investimento comporta la rimodulazione delle concessioni in essere, in coerenza con la durata degli investimenti previsti dai medesimi piani, comunque per un periodo non superiore a venti anni. (35)
52-bis. Per le cooperative elettriche, la rimodulazione delle concessioni in essere è riconosciuta, a condizioni semplificate definite con il decreto di cui al comma 50, anche in deroga alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, nonchè ai commi 51 e 52, per un periodo di venti anni. Nel definire le condizioni ai sensi del primo periodo, si tiene conto della funzione sociale svolta dalle cooperative di cui al presente comma.
53. Le eventuali maggiori entrate derivanti dai commi da 50 a 52 sono destinate prioritariamente alla riduzione dei costi energetici delle utenze domestiche e non domestiche.
54. All'articolo 16-bis, comma 3-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, le parole: «1° gennaio 2028» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».
55. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente: «3-quinquies. La detrazione di cui al presente articolo spetta anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese, per l'anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale»;
b) all'articolo 16, in materia di detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale»; 2) dopo il comma 1-septies è inserito il seguente: «1-septies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies spettano anche per le spese, documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute per l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale»; 3) al comma 2: 3.1) al primo periodo, le parole: « anni 2022, 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « anni 2022, 2023, 2024 e 2025 »; 3.2) al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2024 e 2025».
56. All' articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 8-bis.1 è inserito il seguente: «8-bis.2. La detrazione del 65 per cento prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell'anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti: a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
b) adottata la deliberazione dell'assemblea del condominio che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la CILA ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici»; b) dopo il comma 8-quinquies è inserito il seguente: «8-sexies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024».
57. All' articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , la lettera a-quinquies) è sostituita dalla seguente: «a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di altri enti e società di cui all'articolo 17-ter del presente decreto nè alle agenzie per il lavoro di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ».
58. L'efficacia della disposizione di cui alla lettera a-quinquies) del sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell' articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 .
59. In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui alla lettera a-quinquies) del sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinchè il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta. Nel caso di cui al primo periodo, la fattura è emessa ai sensi dell' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dal prestatore e l'imposta è versata dal committente ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , senza possibilità di compensazione, entro il termine di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.
60. L'opzione di cui al comma 59 ha durata triennale ed è comunicata dal committente all'Agenzia delle entrate con apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e reso disponibile gratuitamente, in formato elettronico, nel sito internet istituzionale dell'Agenzia.
61. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 59 si considera effettuato dalla data di trasmissione della comunicazione di cui al comma 60 all'Agenzia delle entrate.
62. Nel caso in cui l'imposta risulti non dovuta, si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e il diritto al rimborso spetta al committente a condizione che esso dimostri l'effettivo versamento dell'imposta. Nei confronti del committente è applicabile la sanzione di cui all'articolo 6, comma 9-bis.1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 . Al 63. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalità di attuazione dei commi da 57 a 62. 64. Al numero 1-septies) della parte II-bis della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «attività sportiva invernale» sono inserite le seguenti: «e alpinistica»;
b) la parola: «individuata» è sostituita dalle seguenti: «individuate, rispettivamente,»;
c) dopo le parole: «Comitato Olimpico Nazionale Italiano» sono inserite le seguenti: «e dall' articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1989, n. 6 , relativa all'ordinamento della professione di guida alpina». 65. Agli oneri derivanti dal comma 64, valutati in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo. 66. Nei casi di pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento presso i soggetti tenuti agli obblighi di cui dall' articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , l'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento, e in ogni caso con valuta il giorno della ricezione dell'ordine medesimo. 67. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alla disposizione di cui al comma 66 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 68. All' articolo 8 del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 , è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Nei territori soggetti al sistema tavolare di pubblicità immobiliare di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , gli atti preordinati alla cancellazione di diritti di usufrutto, uso o abitazione, già iscritti a favore di persone decedute, sono esenti dall'imposta ipotecaria. L'esenzione si applica a tutte le domande di cancellazione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione per causa di morte pervenute agli uffici competenti successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione aventi a oggetto diritti iscritti a favore di soggetti deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2025». 69. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 68, valutati in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo. 70. All' articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Sono altresì esenti da imposte ipotecarie gli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario di vincoli previsti dall'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata della provincia autonoma di Bolzano, nonchè gli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario di vincoli per immobili convenzionati o riservati a residenti ai sensi della legge provinciale in materia urbanistica». 71. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 70, valutati in euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo. 72. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , in materia di accertamento dell'accisa sulla birra, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono inserite le seguenti: «nonchè a decorrere dall'anno 2025»; b) al comma 3-quater, alinea, le parole: «Limitatamente agli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2022 e 2023 nonchè a decorrere dall'anno 2025». 73. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte di accisa previste dai commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 35 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , come modificati da ultimo dal comma 72 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2025 si applicano altresì le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019 , e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022 . 74. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 , in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, è sostituito dal seguente: «3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati nonchè la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tale fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonchè i dati dei pagamenti elettronici giornalieri». 75. All' articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , concernente sanzioni amministrative per violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni dei periodi precedenti si applicano anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all' articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 »; b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione di cui al primo periodo si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 ». 76. All' articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , concernente sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, ultimo periodo, le parole «commi 1, 1-bis e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis, 2 e 3,»; b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 ». 77. Le disposizioni di cui ai commi da 74 a 76 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026. 78. Con i provvedimenti di approvazione della modulistica fiscale adottati dal direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di indicazione del codice identificativo nazionale di cui all' articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 , nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica. Il medesimo codice identificativo è indicato nelle comunicazioni di cui all' articolo 4, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 . 79. All' articolo 13-ter, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 , concernente sanzioni per violazioni in materia di locazioni per finalità turistiche, locazioni brevi e attività turistico-ricettive, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del rafforzamento delle attività di analisi di cui al comma 12, i risultati dei controlli di cui al primo periodo sono comunicati anche alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore». 80. All' articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 , in materia di memorizzazione delle fatture elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5-bis, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le attività di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 »; b) al comma 5-ter, le parole: «e l'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «, l'Agenzia delle entrate nonchè l'Agenzia delle dogane e dei monopoli». 81. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 51, comma 5, in materia di indennità per trasferte o missioni di lavoratori dipendenti, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all' articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 , per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall' articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 »; b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 17 GIUGNO 2025, N. 84 ; c) all'articolo 95, in materia di deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all' articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 , nonchè i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall' articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 »;
d) all'articolo 108, comma 2, in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese di cui al presente comma sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall' articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ». 82. Le disposizioni di cui al comma 81 si applicano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 . 83. Le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. 84. All' articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a duemilacinquecento euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro». 85. Le disposizioni di cui al comma 84 si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuare a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026. 86. Il comma 2 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , è sostituito dal seguente: «2. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Comandante generale della Guardia di finanza, è disciplinata la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette, anche disponendo la possibilità che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal contribuente. In caso di firma analogica del documento da parte del contribuente, i verbalizzanti attestano la conformità della copia informatica al documento analogico ai sensi dell' articolo 22 del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ». 87. Per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno, a decorrere dal 2025, dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall' articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2012 . Resta fermo che l'ammontare corrispondente all'imposta di bollo versato annualmente dall'impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza. 88. Per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1° gennaio 2025, l'ammontare corrispondente all'importo complessivo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , calcolata per ciascun anno fino al 2024, è versato per una quota pari al 50 per cento entro il 30 giugno 2025, per una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2026, per una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2027 e per la restante quota del 10 per cento entro il 30 giugno 2028. Per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, resta fermo che l'ammontare corrispondente all'imposta di bollo versato annualmente dall'impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza. 89. A fini di parità di trattamento tributario fra tipologie omologhe di gioco pubblico raccolto a distanza, la lettera a) del comma 1052 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, si interpreta nel senso che l'importo del prelievo ivi previsto riguarda altresì i giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo. 90. All' articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , in materia di concessioni per la raccolta del gioco del bingo, le parole da: «e il divieto di trasferimento» fino a: «Agenzia delle dogane e dei monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga, fatta eccezione per i concessionari che, versando nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore, per loro comprovata diseconomia o per fatti non imputabili al concessionario, si trasferiscono, previa favorevole valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in altro immobile di cui dispongono, situato nello stesso comune ad una distanza minima stradale di 1.000 metri dalla sala bingo più vicina ovvero in altro comune a una distanza minima stradale di 30.000 metri dalla sala bingo più vicina». 91. All' articolo 10, comma 9-septies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 , in materia di determinazione del montepremi per il gioco del bingo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, il montepremi è fissato in una misura compresa tra il minimo del 70 per cento e il massimo del 71 per cento del prezzo di vendita delle cartelle». 92. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 , è stabilita: a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, compresi i giochi di carte in modalità di torneo e i giochi di carte in modalità diversa dal torneo, nonchè per i giochi di sorte a quota fissa e per il gioco del bingo a distanza, nella misura del 25,5 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore; b) per le scommesse sportive a quota fissa, nelle misure del 20,5 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24,5 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte; c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati, di cui all' articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , nella misura del 24,5 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore. 93. Il prelievo sui prodotti di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e di cui all'articolo 1, comma 1053 , della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura, rispettivamente, del 20,5 per cento per le scommesse ippiche a quota fissa raccolte su rete fisica e del 24,5 per cento per quelle raccolte a distanza, applicato sulla differenza tra somme giocate e vincite corrisposte, ferma restando la ripartizione del prelievo conseguito ai sensi dell'articolo 1, comma 1051, secondo periodo, della medesima legge n. 205 del 2017 . 94. A decorrere dall'anno 2025 è effettuata nella giornata di venerdì un'estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi del Lotto e del Superenalotto. Se tale estrazione aggiuntiva ricorre in un giorno di festività riconosciuta agli effetti civili in tutto il territorio nazionale, l'estrazione è differita al primo giorno feriale successivo ovvero, in casi eccezionali, è anticipata al primo giorno feriale antecedente, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, garantendo la continuità progressiva dei concorsi. 95. In relazione a quanto disposto dal comma 94, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. 96. In considerazione dell'obiettivo del riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, di cui all' articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111 , e della persistente mancata intesa con le regioni e con gli enti locali in ordine a un appropriato quadro regolatorio ed economico idoneo a identificare un corretto equilibrio finanziario delle concessioni in materia di distribuzione e raccolta del gioco pubblico, tenuto altresì conto delle dovute esigenze di continuità delle connesse entrate erariali, sono prorogate nei seguenti termini le concessioni in scadenza il 31 dicembre 2024 in materia di raccolta del gioco del bingo, delle scommesse su eventi sia sportivi, anche ippici, sia non sportivi, compresi quelli simulati, nonchè di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento: a) le concessioni relative al gioco del bingo sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026. Conseguentemente ciascun concessionario corrisponde l'importo di euro 108.000 per ciascuna concessione e per ciascun anno di proroga, effettuando il versamento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli in rate di pari importo entro il 31 gennaio e il 30 giugno sia dell'anno 2025 sia dell'anno 2026; b) le concessioni in materia di scommesse sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026. Conseguentemente gli oneri concessori dovuti sono versati all'Agenzia delle dogane e dei monopoli in due rate per ciascun anno di proroga, con scadenza il 30 aprile e il 31 ottobre sia dell'anno 2025 sia dell'anno 2026, e ammontano a euro 9.500 annui per ogni diritto afferente ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e a euro 5.700 annui per ogni diritto afferente ai punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le garanzie economiche alla cui prestazione sono tenuti i concessionari, adeguate ai nuovi termini di scadenza delle concessioni e in grado di salvaguardare l'effettivo versamento degli oneri concessori dovuti; c) le concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all' articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026. Conseguentemente gli oneri concessori dovuti da ciascun concessionario sono versati all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre sia dell'anno 2025 sia dell'anno 2026 e ammontano, quanto agli apparecchi di cui alla lettera a) del comma 6 del citato articolo 110, a euro 120 per ciascun apparecchio e, quanto agli apparecchi di cui alla lettera b) del medesimo comma 6, a euro 4.000 per ciascun diritto, rispettivamente per i nulla osta posseduti da ciascun concessionario e per i diritti rilasciati a ciascun concessionario alla data del 31 dicembre 2023. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le garanzie economiche alla cui prestazione sono tenuti i concessionari, adeguate ai nuovi termini di scadenza delle concessioni e in grado di salvaguardare l'effettivo versamento degli oneri concessori dovuti. 97. Nelle more della ratifica e dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, i lavoratori frontalieri, come definiti all'articolo 2, lettera b), del citato Accordo, compresi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto dall'articolo 9 del medesimo Accordo, possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25 per cento della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 dell'Accordo, l'attività di lavoro dipendente svolta dal lavoratore frontaliere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino al massimo del 25 per cento del tempo di lavoro, si considera effettuata presso il datore di lavoro nell'altro Stato contraente. 98. Le disposizioni dell'articolo 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , si interpretano nel senso che sono compresi nella loro applicazione anche i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana. 99. A seguito dell'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno 2025, ai sensi dell' articolo 10, comma 3, della legge 13 giugno 2023, n. 83 , una quota del contributo statale di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 10 compete anche ai comuni italiani di frontiera indicati nell'allegato 1 al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 . La quota del contributo statale di cui al primo periodo è calcolata sulla base di criteri da individuare con il decreto di cui all'articolo 10, comma 5, della citata legge n. 83 del 2023 . Non è dovuto alcun contributo statale per le annualità antecedenti a quella di istituzione del fondo di cui al citato articolo 10, comma 3, della legge n. 83 del 2023 . 100. Al primo periodo del comma 238 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , dopo le parole: «di 200 euro per ogni mese lavorato,» sono inserite le seguenti: «raddoppiabili in caso di omesso pagamento o comunicazione,».
(Stato di previsione dell'entrata)
1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2025, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 145.000 milioni di euro per l'anno 2025, in 130.000 milioni di euro per l'anno 2026 e in 115.000 milioni di euro per l'anno 2027.
3. I limiti di cui all' articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa-Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2025, rispettivamente, in 7.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 67.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2025, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all' articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 , entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.
5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte di SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all' articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , è fissato, per l'esercizio finanziario 2025, in 235.000 milioni di euro.
6. Il limite di cui all' articolo 64, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , è fissato, per l'anno 2025, in 1.000 milioni di euro.
7. Il limite di cui all' articolo 1, comma 267, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , è fissato, per l'anno 2025, in 10.000 milioni di euro.
8. Per l'anno 2025, il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all' articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , può assumere è fissato in 160.000 milioni di euro, riferibili all'esposizione di garanzie in essere al 31 dicembre 2024 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2025.
9. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26 , 27 , 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2025, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.260 milioni di euro, 1.561 milioni di euro, 750 milioni di euro e 9.000 milioni di euro.
10. Per gli effetti di cui all' articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2025, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
11. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall' articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , sono indicate, per l'anno finanziario 2025, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
12. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell' articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per lo svolgimento dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2025, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
15. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2025, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all' articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831 , iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonchè nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
16. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , da mantenere in servizio nell'anno 2025, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.
17. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con propria deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell' articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144 , per l'anno finanziario 2025, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
18. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2025, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all' articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2025, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
20. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».
21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale» e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
22. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la «Sezione paralimpica Fiamme Gialle».
23. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2025, variazioni compensative, in termini di residui e cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze negli anni 2021 e seguenti, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni «Competitività e sviluppo delle imprese» e «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», classificate nella categoria economica «Acquisizione di attività finanziarie-Acquisto azioni e altre partecipazioni».
(Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del made in Italy, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all' articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410 , convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513 , recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2025, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993 , convertito dalla legge n. 513 del 1993 .
3. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Entrate da recuperi e rimborsi di spese», «Altre entrate extratributarie» e «Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Le risorse finanziarie derivanti dal bilancio di chiusura dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di cui all' articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 , sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, anche con profilo pluriennale, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le eventuali risorse, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono acquisite all'erario.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonchè per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2025.
3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonchè al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi «Giustizia civile e penale» e «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2025.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell' articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 , e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2025, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in età scolare.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2025, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all' articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001 , iscritto nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2025, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell' articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , dell' articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 , e delle disposizioni di cui all' articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 .
5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2025, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2025, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2025, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell' articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 .
8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», della missione «Ordine pubblico e sicurezza», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all' articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 , i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2024.
10. Per l'attuazione dell' articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , per l'esercizio finanziario 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
11. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attività di vigilanza di cui all' articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , e per quelle relative alla formazione del personale di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo, mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 1806, istituito nel programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», della missione «Soccorso civile», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2025, le risorse iscritte nel capitolo 2501, piano gestionale 21, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, unitamente ai corrispondenti oneri riflessi, in attuazione dell'articolo 1808, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 .
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2025, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , è stabilito come segue: 245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 ; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 ; 6 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 .
3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , è fissato, per l'anno 2025, in 136 unità.
4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2025, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
5. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale o bancario intestato all'ente, distaccamento o reparto di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento.
6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.
7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2025, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.
(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2025, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , è stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 : 1) Esercito n. 112; 2) Marina n. 97; 3) Aeronautica n. 75; 4) Carabinieri n. 0;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 : 1) Esercito n. 0; 2) Marina n. 44; 3) Aeronautica n. 67;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 : 1) Esercito n. 112; 2) Marina n. 75; 3) Aeronautica n. 40; 4) Carabinieri n. 200.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , è fissata, per l'anno 2025, come segue: 1) Esercito n. 322; 2) Marina n. 393; 3) Aeronautica n. 371; 4) Carabinieri n. 130.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , è stabilita, per l'anno 2025, come segue: 1) Esercito n. 277; 2) Marina n. 380; 3) Aeronautica n. 600.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , è stabilita, per l'anno 2025, come segue: 1) Esercito n. 480; 2) Marina n. 200; 3) Aeronautica n. 120.
6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), sostenute a carico del programma «Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», e dei programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2025, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2025, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 .
8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.
9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.
10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2025 nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 .
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l'anno finanziario 2025, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa in applicazione dell'articolo 1805-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 .
12. Il Ministro della difesa è autorizzato, per l'anno finanziario 2025, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all' articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 . Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unità elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016 .
13. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.
(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 , e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 , il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2025, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2025, a provvedere con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all' articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992 .
4. Per l'anno finanziario 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , in ordine alla soppressione e alla riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2025, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale», istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499 , recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell' articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191 , dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70 , nonchè di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell' articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125 , e dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
(Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2025, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonchè per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonchè su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell' articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 . A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2025, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
2. Per l'anno finanziario 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all' articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , iscritti in bilancio nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
(Stato di previsione del Ministero del turismo 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
(Totale generale della spesa)
1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.199.544.721.805, in euro 1.231.207.911.635 e in euro 1.199.854.020.231 in termini di competenza, nonchè in euro 1.219.231.272.769, in euro 1.247.026.020.764 e in euro 1.207.064.232.525 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2025-2027.
(Quadro generale riassuntivo)
1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2025-2027, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.
(Disposizioni diverse)
1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2025, le disponibilità esistenti in altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2025, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell' articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nonchè degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia nonchè quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2025, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell' articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 .
7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2025, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea nei riguardi del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell' articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997 .
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 , concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
11. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell' articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , nonchè di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi e iniziative finalizzati al benessere del personale.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell' articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 .
13. In attuazione dell' articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2025, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell' articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 .
15. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2025, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all' articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , le somme, residuali al 31 dicembre 2024, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
16. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall' articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 .
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall' articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 .
18. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, le risorse iscritte nel fondo istituito ai sensi dell' articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385 , nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte nei pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2024. È autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2024.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2025, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
20. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell' articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all' articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 , al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2024.
21. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell' articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2025, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse e accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2025, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
23. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall' articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 , finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2025, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
24. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 .
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2025. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
26. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2025, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2025, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi e organismi internazionali iscritte nel programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario», del medesimo stato di previsione.
28. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali e in cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2025, delle somme di cui all' articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
29. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all' articolo 113 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2025, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse allo scopo destinate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche.
30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare nell'anno finanziario 2025, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno. Ai fini dell'immediata attuazione dei detti provvedimenti legislativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
31. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2025, nel rispetto dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative tra stati di previsione, anche in termini di residui e cassa, con riferimento a somme oggetto di rimborso in virtù di apposite convenzioni, intese o accordi stipulati tra le amministrazioni.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2025. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 dicembre 2024 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio Avvertenza: La presente legge è pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 . In Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 20 gennaio 2025, si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge, corredata delle relative note, ai sensi dell' art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 .
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 10 ottobre 2026. Tutte le fonti