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Parlamento · Legge
LEGGE 16 dicembre 2024, n. 210 · Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2025
Titolo ufficiale completo: Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia
L'Italia riconosce la mototerapia come terapia complementare per aiutare il percorso riabilitativo e l'autonomia delle persone con disabilità.
«la presente legge riconosce e promuove la mototerapia, in maniera uniforme nell'intero territorio nazionale, quale terapia complementare per rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l'autonomia, il benessere psico-fisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità.»Vai all’articolo intero
Da quando vale
Vale dal 17 gennaio 2025, 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come prevede la Costituzione (art. 73) quando la legge non indica un'altra data.
Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2025
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Voto finale, Camera
Voto finale, Senato
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
70 sì · 0 no · 0 ast. · 48 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
0 sì · 0 no · 39 ast. · 30 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
36 sì · 0 no · 0 ast. · 29 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
0 sì · 0 no · 29 ast. · 22 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
17 sì · 0 no · 2 ast. · 25 non vot.
APERRE
Misto
0 sì · 0 no · 5 ast. · 8 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
0 sì · 0 no · 8 ast. · 3 non vot.
NM-M-C
Misto
6 sì · 0 no · 0 ast. · 4 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
0 sì · 5 no · 0 ast. · 4 non vot.
M-MIN
Misto
0 sì · 0 no · 2 ast. · 2 non vot.
M-+EUR
Misto
0 sì · 0 no · 3 ast. · 0 non vot.
M-ALT
Misto
0 sì · 0 no · 2 ast. · 0 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FdI
Fratelli d'Italia
40 sì · 0 no · 9 ast. · 14 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
0 sì · 24 no · 0 ast. · 13 non vot.
LSP-PSd'Az
Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione
16 sì · 0 no · 0 ast. · 13 non vot.
M5S
MoVimento 5 Stelle
0 sì · 0 no · 0 ast. · 26 non vot.
FI-BP-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
10 sì · 0 no · 0 ast. · 10 non vot.
Misto
1 sì · 2 no · 0 ast. · 7 non vot.
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP
Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare
4 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
IV-C-RE
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe
0 sì · 3 no · 0 ast. · 4 non vot.
Aut (SVP-PATT, Cb)
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)
0 sì · 5 no · 0 ast. · 1 non vot.
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Camera · C. 113
approvato
Senato · S. 1037
appr. definit. Legge
1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e dell'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonchè in armonia con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 e con gli articoli 25 e 26 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 , la presente legge riconosce e promuove la mototerapia, in maniera uniforme nell'intero territorio nazionale, quale terapia complementare per rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l'autonomia, il benessere psico-fisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUUE). Note all'art. 1: - Si riportano gli articoli 2 e 3 della Costituzione : «Art.
2. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art.
3. - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.». - L'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea reca: «Inserimento delle persone con disabilità», pubblicato nella GUUE del 14 dicembre 2007, C 303. - La legge 3 marzo 2009, n. 18 , recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 4 marzo 2009 .
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Autorità politica delegata in materia di famiglia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le linee guida per garantire un'uniforme regolamentazione e attuazione della mototerapia nel territorio nazionale.
2. Nell'ambito delle linee guida di cui al comma 1 sono disciplinati:
a) gli ambiti di applicazione e gli obiettivi dei progetti di mototerapia nonchè i criteri generali di programmazione, di attuazione e di monitoraggio dei progetti medesimi;
b) le modalità di partecipazione e di supervisione allo svolgimento dei progetti di mototerapia da parte del personale medico, del personale sanitario, dei familiari e delle altre figure eventualmente coinvolte, anche a seconda del contesto nel quale si svolge il progetto e delle condizioni di salute dell'utente;
c) il coinvolgimento degli enti privati, anche sportivi dilettantistici e del Terzo settore, che operano nell'ambito della mototerapia;
d) i compiti e le responsabilità dell'operatore motociclistico, i requisiti e le licenze che lo stesso deve possedere nonchè i relativi percorsi formativi;
e) i protocolli di sicurezza e le misure igienico-sanitarie da garantire;
f) la tipologia e i requisiti dei motoveicoli e delle attrezzature utilizzabili;
g) le disposizioni finali e transitorie.
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'organizzazione di eventi e di progetti di mototerapia da attuare con il coinvolgimento di enti privati, anche sportivi dilettantistici e del Terzo settore, presso strutture ospedaliere, sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, nonchè presso altri luoghi all'aperto o al chiuso idonei a garantire la sicurezza e la piena accessibilità da parte delle persone con disabilità. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 2, gli eventi e i progetti di mototerapia sono svolti nel rispetto delle indicazioni previste dalle linee guida medesime. Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell' articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001 : «Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione - Art. 1 del D.Lgs n. 29 del 1993 , come modificato dall' art. 1 del D.Lgs n. 80 del 1998 ). - 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell' articolo 97, comma primo, della Costituzione , al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonchè l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 . Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall' articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , e successive modificazioni, e dall' articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.».
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 dicembre 2024 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 10 ottobre 2026. Tutte le fonti