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Governo · Legge
LEGGE 30 dicembre 2023, n. 214 · Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023
Titolo ufficiale completo: Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022
Terna, l'azienda che gestisce la rete elettrica nazionale, prepara ogni due anni un piano decennale per sviluppare le linee elettriche.
«Terna S.p.A. predispone ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico»Vai all’articolo intero
Le aziende che vendono energia elettrica e gas non possono farti pagare extra per ricevere le bollette o per accedere ai tuoi dati di consumo.
«L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture, delle informazioni sulla fatturazione e per l'accesso ai dati relativi ai loro consumi.»Vai all’articolo intero
Le navi ormeggiate nei porti possono ricevere energia elettrica direttamente dalla terraferma invece di tenere i motori accesi.
«Per infrastruttura di cold ironing si intende l'insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto.»Vai all’articolo intero
Le aziende ferroviarie devono creare procedure di pronto soccorso per chi si infortuna lungo la rete ferroviaria.
«i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l'attuazione»Vai all’articolo intero
I sistemi individuali per gestire i rifiuti elettronici domestici e i pannelli fotovoltaici devono iscriversi al Centro di coordinamento.
«Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici.»Vai all’articolo intero
Se sei un lavoratore dipendente
Se lavori in ferrovia, il tuo datore di lavoro deve assegnare ruoli e responsabilità per il soccorso in base ai rischi e alla tua qualifica.
«Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni»Vai all’articolo intero
Se hai la partita IVA
Se sei cittadino di un Paese fuori dall'Unione Europea puoi fare il mediatore del diporto, se sei in regola con le norme sull'immigrazione e sul lavoro.
«essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia»Vai all’articolo intero
Se hai una partita IVA e vendi nei mercati all'aperto, la tua attuale concessione resta valida fino al 31 dicembre 2025 anche se scadeva prima.
«le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista.»Vai all’articolo intero
Da quando vale
Le regole su tutela dei centri storici e aperture dei negozi si applicano quattro mesi dopo l'entrata in vigore della legge.
«Le presenti disposizioni si applicano decorsi quattro mesi dalla data della loro entrata in vigore»Vai all’articolo intero
Scadenze
Entro il primo gennaio 2027 i sistemi di misurazione del calore negli appartamenti con riscaldamento centralizzato devono essere aggiornati per permettere la lettura da remoto.
«entro il 1° gennaio 2027, tutti i predetti sistemi sono dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto.»Vai all’articolo intero
Cosa puoi fare
Non devi fare niente: la legge si applica da sola.
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Voto finale, Senato
Voto finale, Camera
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FdI
Fratelli d'Italia
46 sì · 0 no · 0 ast. · 17 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
0 sì · 31 no · 0 ast. · 6 non vot.
LSP-PSd'Az
Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione
19 sì · 0 no · 0 ast. · 10 non vot.
M5S
MoVimento 5 Stelle
0 sì · 20 no · 0 ast. · 8 non vot.
FI-BP-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
10 sì · 0 no · 0 ast. · 8 non vot.
Misto
0 sì · 3 no · 0 ast. · 8 non vot.
IV-C-RE
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe
0 sì · 0 no · 5 ast. · 2 non vot.
Aut (SVP-PATT, Cb)
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)
0 sì · 3 no · 1 ast. · 2 non vot.
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE
Civici d'Italia - Noi Moderati (UDC - Coraggio Italia - Noi con l'Italia - Italia al Centro) - MAIE
4 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
85 sì · 0 no · 0 ast. · 33 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
0 sì · 50 no · 0 ast. · 19 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
36 sì · 0 no · 0 ast. · 29 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
0 sì · 31 no · 0 ast. · 21 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
27 sì · 0 no · 0 ast. · 17 non vot.
APERRE
Misto
0 sì · 0 no · 6 ast. · 6 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
0 sì · 10 no · 0 ast. · 1 non vot.
NM-M
Misto
5 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
0 sì · 0 no · 6 ast. · 3 non vot.
M-MIN
Misto
0 sì · 0 no · 4 ast. · 0 non vot.
M-+EUR
Misto
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M-ALT
Misto
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Senato · S. 795
approvato
Camera · C. 1555
appr. definit. Legge
1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16: 1) al comma 2, primo periodo, le parole: «Il Gestore trasmette annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «L'impresa maggiore di trasporto, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, trasmette ogni due anni»; 2) al comma 4, le parole: «il Gestore» sono sostituite dalle seguenti: «l'impresa maggiore di trasporto»; 3) al comma 6-bis, terzo periodo, le parole: «al Gestore» sono sostituite dalle seguenti: «all'impresa maggiore di trasporto»; 4) al comma 8, le parole: «il Gestore, per cause a esso» sono sostituite dalle seguenti: «l'impresa maggiore di trasporto, per cause a essa» e le parole: «al Gestore» sono sostituite dalle seguenti: «all'impresa maggiore di trasporto»;
b) all'articolo 36, i commi 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti: «12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica approva il Piano entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte seconda, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , previa acquisizione del parere delle regioni e delle province autonome territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere, nonchè previa acquisizione delle valutazioni formulate dall'ARERA ai sensi del comma 13. In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni e alle province autonome, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede comunque all'approvazione del Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonchè gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 . Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA un documento sintetico relativo agli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Terna S.p.A. può integrare il Piano trasmesso nel caso in cui si renda necessaria la pianificazione di nuovi interventi in ragione di specifiche, indifferibili e comprovate esigenze del sistema elettrico. In tal caso, i termini di cui al secondo periodo del presente comma e di cui al comma 13, che decorrono dalla data di presentazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica della proposta di integrazione del Piano, sono ridotti della metà. 13. Il Piano di cui al comma 12 è sottoposto alla valutazione dell'ARERA che, secondo i propri autonomi regolamenti, effettua una consultazione pubblica di cui rende pubblici i risultati e trasmette l'esito della propria valutazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro sei mesi dalla data di presentazione del Piano medesimo». N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificato o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 16 e 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE , 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonchè abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE) , come modificato dalla presente legge: «Art. 16 (Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti). - 1.
2. L'impresa maggiore di trasporto, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, trasmette ogni due anni all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e al Ministero dello sviluppo economico il piano decennale di sviluppo della rete, che contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicità degli investimenti e della tutela dell'ambiente. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ricevuto il piano, lo sottopone alla consultazione degli utenti della rete effettivi o potenziali secondo modalità aperte e trasparenti e rende pubblici i risultati della consultazione.
3. In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete:
a) contiene una descrizione di dettaglio delle caratteristiche della rete di trasporto, delle aree in cui la stessa è funzionalmente articolata, nonchè delle criticità e delle congestioni presenti o attese;
b) indica ai partecipanti al mercato le principali infrastrutture di trasporto da costruire o potenziare nell'arco dei dieci anni successivi;
c) contiene tutti gli investimenti già decisi ed individua, motivandone la scelta, i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo, anche ai fini di consentire il superamento delle criticità presenti o attese;
d) indica, per tutti i progetti di investimento, la data prevista di realizzazione.
4. Nell'elaborare il piano decennale di sviluppo della rete, l'impresa maggiore di trasporto procede ad una stima ragionevole dell'evoluzione in termini di produzione, fornitura, consumo e scambi di gas naturale con altri Paesi, tenendo conto dei piani di investimento per le reti degli altri Paesi, nonchè dei piani di investimento per lo stoccaggio e per terminali di rigassificazione del GNL.
5. Alle imprese del gas naturale che si dichiarano utenti potenziali di sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. I risultati della procedura consultiva sono resi pubblici, ivi inclusi i possibili fabbisogni in termini di investimenti.
6. Il Ministero dello sviluppo economico valuta la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con la strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, con i programmi infrastrutturali derivanti da accordi internazionali firmati dal Governo italiano e con l'esigenza di garantire, nel medio e lungo termine, la sicurezza degli approvvigionamenti di cui all'articolo 8, senza pregiudizio delle competenze dell'autorità di regolazione per quanto riguarda il piano decennale di sviluppo della rete.
6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello europeo, di cui all' articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 715/2009 .Se insorgono dubbi sulla coerenza con il piano decennale di sviluppo della rete a livello europeo, l'Autorità consulta l'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico può chiedere all'impresa maggiore di trasporto di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.
7. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico effettua il monitoraggio dell'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.
8. Nei casi in cui l'impresa maggiore di trasporto, per cause a essa imputabili, non realizzi un investimento che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, doveva essere realizzato nel triennio successivo, e nei casi in cui la mancata realizzazione costituisca ostacolo all'accesso al sistema o allo sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico impone all'impresa maggiore di trasporto di realizzare l'investimento medesimo entro un termine definito, purchè tale investimento sia ancora pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della rete.
9. Nei casi di cui al comma 8, le pertinenti regolazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione.
9-bis. Le modalità di valutazione dei piani decennali di sviluppo della rete, di cui al presente articolo, si applicano anche ai piani in corso di valutazione». «Art. 36 (Gestore dei sistemi di trasmissione). - 1. L'attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica è riservata allo Stato e svolta in regime di concessione da Terna Spa, che opera come gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , secondo modalità definite nella convenzione stipulata tra la stessa Terna e il Ministero dello sviluppo economico per la disciplina della stessa concessione. 2. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale non può, nè direttamente nè indirettamente, esercitare attività di produzione e di fornitura di energia elettrica, nè gestire, neppure temporaneamente, infrastrutture o impianti di produzione di energia elettrica. Il personale del gestore della rete di trasmissione nazionale non può essere trasferito a imprese elettriche che esercitano attività di generazione ovvero di fornitura di energia elettrica. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la concessione relativa alle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e l'annessa convenzione sono modificate in attuazione del divieto di cui al comma 2, nonchè al fine di assicurare che le attività del gestore del sistema di trasmissione nazionale diverse da quelle di programmazione, manutenzione e sviluppo della rete non pregiudichino il rispetto dei principi di indipendenza, terzietà e non discriminazione. 4. 5 6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dell'entrata in vigore del presente decreto, definisce e avvia la procedura ai sensi dell' articolo 10 della direttiva 2009/72/CE per la certificazione del gestore del sistema di trasmissione nazionale, sulla base della quale la medesima Autorità è tenuta ad adottare, entro il 3 marzo 2012, una decisione di certificazione nei confronti di Terna Spa. 7. Ai fini della certificazione di cui al comma 6, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tiene conto dei criteri di cui all' articolo 9 della direttiva 2009/72/CE e in particolare:
a) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non sono autorizzate ad esercitare contemporaneamente un controllo su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura e a esercitare un controllo o diritti sul gestore del sistema di trasmissione;
b) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non sono autorizzate a nominare membri del collegio sindacale, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno del gestore del sistema di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura, e viceversa;
c) la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non sono autorizzate a essere membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno del gestore del sistema di trasmissione sia all'interno di un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura. 7-bis. Il gestore della rete di trasmissione nazionale notifica tempestivamente all'ARERA tutte le operazioni idonee a richiedere un riesame dell'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente comma. 8. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas comunica al Ministero dello sviluppo economico l'esito della procedura di certificazione di Terna Spa e vigila sulla permanenza delle condizioni favorevoli al rilascio della stessa. 8-bis. L'ARERA avvia una nuova procedura di certificazione di Terna S.p.a.: a) se ha ricevuto la notifica di cui al comma 7-bis del presente articolo; b) d'ufficio, quando viene a conoscenza del fatto che una modifica dei diritti o dell'influenza esercitati nei confronti del gestore della rete di trasmissione nazionale rischia di dar luogo a una violazione delle prescrizioni di cui al comma 7 del presente articolo ovvero vi è fondato motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata; c) su richiesta della Commissione europea. 8-ter. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'ARERA adotta una nuova decisione entro quattro mesi dalla notifica del gestore, dall'avvio d'ufficio del procedimento ovvero dalla richiesta della Commissione europea. In caso di inutile decorso del termine di quattro mesi, la certificazione si intende rilasciata alle stesse condizioni della precedente. 8-quater. La decisione espressa o tacita ai sensi del comma precedente deve essere notificata senza indugio alla Commissione europea, unitamente a tutte le informazioni rilevanti. La decisione dell'Autorità nazionale, sia essa espressa o tacita, acquista efficacia soltanto una volta che si sia conclusa la procedura di valutazione di cui al presente comma. 8-quinquies. L'ARERA e la Commissione europea possono richiedere al gestore della rete di trasmissione nazionale e alle imprese che esercitano attività di generazione o di fornitura di energia elettrica tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri di valutazione loro conferiti. L'Autorità assicura la segretezza di tutte le informazioni commercialmente sensibili. 9. Ai fini della certificazione di cui al comma 6, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tiene conto del fatto che porzioni di rete facenti parte della rete di trasmissione nazionale sono di proprietà di soggetti diversi da Terna Spa e verifica che i suddetti proprietari: a) forniscano ogni opportuna cooperazione e ausilio a Terna Spa nell'espletamento dei suoi compiti e, in particolare, forniscano tutte le informazioni pertinenti; b) finanzino gli investimenti decisi da Terna e gli interventi di sviluppo della rete approvati dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero diano il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore; c) garantiscano la copertura della responsabilità civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della responsabilità collegata all'esercizio delle attività di Terna Spa;
d) forniscano le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), hanno dato l'assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso Terna Spa.
10. Al fine di migliorare la sicurezza e l'efficiente funzionamento della rete elettrica di trasmissione nazionale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, determina idonei meccanismi volti a promuovere la completa unificazione della rete di trasmissione nazionale da conseguire nei successivi 36 mesi.
11. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per la certificazione di Terna S.p.a. nell'ipotesi in cui un soggetto stabilito in uno Stato terzo, non appartenente all'Unione europea, ne acquisisca il controllo. Ferma restando la disciplina nazionale in materia di poteri speciali sulle attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, l'ARERA è tenuta a decidere in merito alla certificazione sulla base di tali criteri, i quali:
a) assicurano il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 7;
b) prevedono che l'ARERA, prima di decidere sulla certificazione, debba richiedere un parere alla Commissione europea circa il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 7, nonchè circa gli eventuali rischi per l'approvvigionamento dell'Unione europea, adottando la decisione entro quattro mesi dalla data di ricevimento della richiesta di parere ad opera della Commissione;
c) consentono all'ARERA di rifiutare la certificazione, a prescindere dal contenuto del parere della Commissione europea, nel caso in cui il controllo esercitato sul gestore della rete di trasmissione nazionale sia tale da mettere a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento nazionale ovvero la sicurezza dell'approvvigionamento di un altro Stato membro dell'Unione europea. d) stabiliscono che l'ARERA, una volta assunta la decisione finale sulla certificazione, trasmetta la stessa alla Commissione europea, unitamente a tutte le informazioni necessarie. In caso di difformità rispetto al parere della Commissione, la decisione sulla certificazione deve essere motivata e la relativa motivazione è pubblicata sul sito web dell'Autorità.
11-bis. Il gestore della rete di trasmissione nazionale notifica all'ARERA qualsiasi operazione o circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo del medesimo gestore ovvero del sistema di trasmissione da parte di un soggetto stabilito in uno Stato terzo.
12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica approva il Piano entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte seconda, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , previa acquisizione del parere delle regioni e delle province autonome territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere, nonchè previa acquisizione delle valutazioni formulate dall'ARERA ai sensi del comma 13. In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni e alle province autonome, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede comunque all'approvazione del Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonchè gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 . Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA un documento sintetico relativo agli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Terna S.p.A. può integrare il Piano trasmesso nel caso in cui si renda necessaria la pianificazione di nuovi interventi in ragione di specifiche, indifferibili e comprovate esigenze del sistema elettrico. In tal caso, i termini di cui al secondo periodo del presente comma e di cui al comma 13, che decorrono dalla data di presentazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica della proposta di integrazione del Piano, sono ridotti della metà.
13. Il Piano di cui al comma 12 è sottoposto alla valutazione dell'ARERA che, secondo i propri autonomi regolamenti, effettua una consultazione pubblica di cui rende pubblici i risultati e trasmette l'esito della propria valutazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro sei mesi dalla data di presentazione del Piano medesimo.
14. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas controlla e valuta l'attuazione del Piano e, nel caso in cui Terna non realizzi un investimento in base al Piano decennale di sviluppo della rete che sarebbe dovuto essere realizzato nel triennio successivo, provvede ad imporre alla società di realizzare gli investimenti, a meno che la mancata realizzazione non sia determinata da motivi indipendenti dal controllo della società stessa. Restano ferme le disposizioni in materia di verifica, inadempimenti e sanzioni previste nella convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e Terna Spa per la disciplina della concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica.
14-bis. L'ARERA verifica la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione di cui ai commi precedenti, oltre che con i fabbisogni individuati nell'ambito della procedura di consultazione pubblica, altresì con il piano decennale di sviluppo della rete dell'Unione europea di cui all' articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 . In caso di dubbi, l'Autorità può consultare l'ACER. L'ARERA valuta inoltre la coerenza del piano decennale con il piano nazionale per l'energia e il clima presentato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 . All'esito delle verifiche di cui al presente comma, l'ARERA può richiedere al gestore della rete di trasmissione nazionale di modificare il piano decennale presentato.
15. Ai fini di promuovere la necessaria conoscenza e di favorire la cooperazione regionale in un'ottica di maggiore condivisione delle esigenze di sviluppo della rete, Terna redige con cadenza annuale una relazione sullo stato della rete, da trasmettersi al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da cui si evincano le caratteristiche della rete di trasmissione, le aree di carico in cui la stessa è funzionalmente articolata, nonchè le criticità, le congestioni e i livelli di sovraccarico riscontrati o previsti».
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove, in collaborazione con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione a fini di risparmio energetico e per assicurare l'accesso a nuovi servizi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. L'ARERA disciplina gli obblighi in capo alle imprese distributrici di assicurare l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti, nel rispetto delle condizioni di cui all' articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 .
3. All' articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3: 1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) nel caso dell'energia elettrica e del gas naturale, su richiesta del cliente finale, l'Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema informatico integrato di cui all' articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129 , per il tramite del Portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale istituito ai sensi dell' articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , metta i dati del contatore di fornitura relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo del gas naturale a disposizione del medesimo cliente finale o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili ovvero per l'erogazione di servizi da parte dei predetti soggetti terzi»; 2) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) le attività funzionali all'attivazione dei servizi abilitati dal canale di comunicazione, dal misuratore verso il corrispondente dispositivo di utenza, avvengano in modo centralizzato per il tramite dell'Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema informatico integrato»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. È istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A. un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale ai sensi del comma 3, lettera d). Il registro di cui al primo periodo garantisce a titolo gratuito la messa a disposizione dei clienti finali di ciascuna informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi, comprese la cronologia di tali accessi e la tipologia di dati consultati. I costi sostenuti dall'Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del presente comma sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3, lettera d), secondo criteri e modalità definiti dall'ARERA».
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere d) ed e-bis) del comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014 , rispettivamente modificata e introdotta dal comma 3, lettera a), numeri 1) e 2), del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 1.000.000 di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell' articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 , relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE , nonchè recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE) : «Art. 9 (Sistemi di misurazione intelligenti e diritto al contatore intelligente). - 1. L'ARERA fissa i requisiti funzionali e tecnici minimi dei sistemi di misurazione intelligenti, assicurandone la piena interoperabilità, in particolare con i sistemi di gestione dell'energia dei clienti finali e con le reti intelligenti, nonchè la capacità di fornire informazioni per i sistemi di gestione energetica dei clienti finali. Tali requisiti si conformano alle pertinenti norme tecniche europee, anche in tema di interoperabilità, e alle migliori prassi e, comunque, rispettano le seguenti condizioni:
a) il consumo effettivo di energia elettrica deve essere accuratamente misurato e devono essere fornite ai clienti informazioni sul tempo effettivo d'uso assicurando la coerenza delle modalità di rilevazione tra le due grandezze dell'energia elettrica immessa in rete e prelevata dalla rete e prevedendo la medesima granularità e frequenza. I dati rilevati sull'energia elettrica immessa in rete sono registrati e conservati con gli stessi criteri e per il medesimo arco temporale previsti per i dati relativi all'energia elettrica prelevata. I dati sui consumi storici convalidati devono essere resi accessibili e visualizzabili ai clienti finali, in modo facile e sicuro, su loro richiesta e senza costi aggiuntivi. I dati sui consumi in tempo quasi reale non convalidati sono resi accessibili ai clienti finali in modo facile e sicuro e senza costi aggiuntivi, attraverso un'interfaccia standardizzata o mediante accesso a distanza, a sostegno dei programmi di efficienza energetica automatizzata, della gestione della domanda e di altri servizi;
b) la sicurezza dei sistemi di misurazione e della comunicazione dei dati deve essere conforme alla pertinente normativa europea, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili di cyber-sicurezza e dei costi, alla luce del principio di proporzionalità;
c) la riservatezza dei clienti finali e la protezione dei loro dati devono risultare conformi alla normativa nazionale ed europea sulla protezione e il trattamento dei dati personali;
d) l'accesso ai dati di misurazione e di consumo dei clienti finali da parte dei soggetti ammessi e per le finalità consentite dalla legge e dai provvedimenti dell'ARERA avviene in maniera non discriminatoria;
e) gli operatori assicurano che i contatori dei clienti attivi che immettono energia elettrica nella rete siano in grado di registrare l'energia immessa nella rete;
f) se il cliente finale lo richiede, i dati sull'energia elettrica immessa nella rete e sul consumo sono messi a disposizione, in conformità agli atti di esecuzione emessi dalla Commissione europea ai sensi dell' articolo 24 della direttiva 2019/944/Ue , attraverso un'interfaccia di comunicazione standardizzata ovvero mediante l'accesso a distanza, oppure sono comunicati a un soggetto terzo che rappresenta il cliente. I dati sono messi a disposizione in un formato facilmente comprensibile, così da consentire il raffronto tra offerte comparabili. Il cliente finale ha diritto alla portabilità dei suoi dati personali, estraendoli dal contatore e trasmettendoli a terzi senza costi aggiuntivi;
g) l'operatore, prima ovvero, al più tardi, al momento dell'installazione del contatore intelligente, fornisce al cliente una consulenza e informazioni adeguate, con particolare riferimento al pieno potenziale del dispositivo in termini di gestione della lettura e di monitoraggio del consumo di energia elettrica e al trattamento dei suoi dati personali;
h) la misurazione e il pagamento debbono essere assicurati ai clienti finali con la stessa risoluzione temporale utilizzata per il periodo di regolazione degli sbilanciamenti nel mercato interno.» - Si riporta il testo dell' articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE .), come modificato dalla presente legge: «Art. 9 (Misurazione e fatturazione dei consumi energetici). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 , e da altri provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in materia, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, previa definizione di criteri concernenti la fattibilità tecnica ed economica, anche in relazione ai risparmi energetici potenziali, individua le modalità con cui le imprese distributrici, in qualità di esercenti l'attività di misura: a) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori di fornitura che riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia e sulle relative fasce temporali; b) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori di fornitura di cui alla lettera a), in sostituzione di quelli esistenti anche in occasione di nuovi allacci in nuovi edifici o a seguito di importanti ristrutturazioni, come previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 , e successive modificazioni. 2. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda il settore elettrico e del gas naturale e entro ventiquattro mesi dalla medesima data per quanto riguarda il settore del teleriscaldamento, teleraffrescamento e i consumi di acqua calda per uso domestico. 3. Fatto salvo quanto già previsto dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e nella prospettiva di un progressivo miglioramento delle prestazioni dei sistemi di misurazione intelligenti e dei contatori intelligenti, introdotti conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE , al fine di renderli sempre più aderenti alle esigenze del cliente finale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dei relativi standard internazionali e delle raccomandazioni della Commissione europea, predispone le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualità di esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi, affinchè: a) i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni sulla fatturazione precise, basate sul consumo effettivo e sulle fasce temporali di utilizzo dell'energia. Gli obiettivi di efficienza energetica e i benefici per i clienti finali siano pienamente considerati nella definizione delle funzionalità minime dei contatori e degli obblighi imposti agli operatori di mercato; b) sia garantita la sicurezza dei contatori, la sicurezza nella comunicazione dei dati e la riservatezza dei dati misurati al momento della loro raccolta, conservazione, elaborazione e comunicazione, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati. Ferme restando le responsabilità degli esercenti dell'attività di misura previste dalla normativa vigente, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura il trattamento dei dati storici di proprietà del cliente finale attraverso apposite strutture indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai distributori e ad ogni altro soggetto, anche cliente finale, con interessi specifici nel settore energetico o in potenziale conflitto di interessi, anche attraverso i propri azionisti, secondo criteri di efficienza e semplificazione; c) nel caso dell'energia elettrica e su richiesta del cliente finale, i contatori di fornitura siano in grado di tenere conto anche dell'energia elettrica immessa nella rete direttamente dal cliente finale; d) nel caso dell'energia elettrica e del gas naturale, su richiesta del cliente finale, l'Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema informatico integrato di cui all' articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129 , per il tramite del Portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale istituito ai sensi dell' articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , metta i dati del contatore di fornitura relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo del gas naturale a disposizione del medesimo cliente finale o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili ovvero per l'erogazione di servizi da parte dei predetti soggetti terzi; e) siano adeguatamente considerate le funzionalità necessarie ai fini di quanto previsto all'articolo 11; e-bis) le attività funzionali all'attivazione dei servizi abilitati dal canale di comunicazione, dal misuratore verso il corrispondente dispositivo di utenza, avvengano in modo centralizzato per il tramite dell'Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema informatico integrato. 3-bis. È istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A. un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale ai sensi del comma 3, lettera d). Il registro di cui al primo periodo garantisce a titolo gratuito la messa a disposizione dei clienti finali di ciascuna informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi, comprese la cronologia di tali accessi e la tipologia di dati consultati. I costi sostenuti dall'Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del presente comma sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3, lettera d), secondo criteri e modalità definiti dall'ARERA. 3-bis. È istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A. un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale ai sensi del comma 3, lettera d). Il registro di cui al primo periodo garantisce a titolo gratuito la messa a disposizione dei clienti finali di ciascuna informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi, comprese la cronologia di tali accessi e la tipologia di dati consultati. I costi sostenuti dall'Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del presente comma sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3, lettera d), secondo criteri e modalità definiti dall'ARERA. 4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede affinchè gli esercenti l'attività di misura assicurino che, sin dal momento dell'installazione dei contatori di fornitura, i clienti finali ottengano informazioni adeguate con riferimento alla lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico.
5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime:
a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, è obbligatoria, entro il 30 giugno 2017, l'installazione, a cura degli esercenti l'attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell'edificio o del condominio;
b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione entro il 30 giugno 2017, a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
c) nei casi in cui l'uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b), all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto norme tecniche vigenti, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonchè per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore della presente disposizione si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.
5-bis. Ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali di cui al comma 5 che siano installati dopo il 25 ottobre 2020, sono leggibili da remoto. Conseguentemente, entro il 1° gennaio 2027, tutti i predetti sistemi sono dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto.
5-ter. Gli obblighi di cui al comma 5, lettere b) e c), non possono essere derogati nel caso di condomini di nuova costruzione o di edifici polifunzionali di nuova costruzione.
5-quater. Al fine di informare gli utenti riguardo alla ripartizione delle spese per i prelievi di energia termica volontari e involontari di cui al comma 5, lettera d), con particolare riferimento ai casi in cui siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, l'ENEA, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sottopone al Ministero dello sviluppo economico una guida che indichi le ripartizioni delle spese suggerite in relazione ai fattori quali, a titolo non esaustivo, la zona climatica, le prestazioni energetiche dell'edificio o l'anno di costruzione.
6. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in materia, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalità con cui, se tecnicamente possibile: a) le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio provvedono, affinchè, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni sulle fatture emesse siano precise e fondate sul consumo effettivo di energia, secondo le seguenti modalità: 1) per consentire al cliente finale di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione deve avvenire sulla base del consumo effettivo almeno con cadenza annuale; 2) le informazioni sulla fatturazione sono comunicate al cliente finale almeno ogni bimestre a titolo gratuito; 2-bis) è garantita al cliente finale la possibilità di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi; 3) l'obbligo di cui al numero 2) può essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali, in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi direttamente al fornitore di energia, esclusivamente nei casi in cui siano installati contatori non abilitati alla trasmissione dei dati per via telematica; 4) fermo restando quanto previsto al numero 1), la fatturazione si basa sul consumo stimato o un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del proprio contatore per un determinato periodo di fatturazione; 5) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico può esentare dai requisiti di cui ai numeri 1) e 2) il gas utilizzato solo ai fini di cottura. b) le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio, nel caso in cui siano installati contatori, conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE , provvedono affinchè i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano loro di effettuare controlli autonomi dettagliati. Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono almeno: 1) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore. I dati devono corrispondere agli intervalli per i quali sono state fornite informazioni sulla fatturazione; 2) dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati sono resi disponibili al cliente finale via internet o mediante l'interfaccia del contatore per un periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o per il periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore; b-bis) le imprese di distribuzione al dettaglio del calore per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda sanitaria per uso domestico provvedono affinchè siano rispettati i requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo di cui all'allegato 9.
7. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in materia, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalità con cui le società di vendita di energia al dettaglio, indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE siano installati o meno, provvedono affinchè:
a) nella misura in cui sono disponibili, le informazioni relative alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti finali siano rese disponibili, su richiesta formale del cliente finale, a un fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale stesso;
b) ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e sia fornita, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile sul modo in cui la loro fattura è stata compilata, soprattutto qualora le fatture non siano basate sul consumo effettivo;
c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai clienti finali le seguenti informazioni minime per presentare un resoconto globale dei costi energetici attuali: 1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo; 2) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico; 3) informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni dei consumatori, le agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano energia; c-bis) in occasione dell'invio di contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali, nonchè nei siti web destinati ai clienti individuali, i distributori di energia o le società di vendita di energia includono un elenco di recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori riconosciuti ai sensi dell' articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , e delle agenzie pubbliche per l'energia, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, profili comparativi sui loro consumi di energia, nonchè indicazioni pratiche sull'utilizzo di apparecchiature domestiche al fine di ridurre il consumo energetico delle stesse. Tale elenco è predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, ed è aggiornato, se del caso, con cadenza annuale;
d) su richiesta del cliente finale, siano fornite, nelle fatture, informazioni aggiuntive, distinte dalle richieste di pagamento, per consentire la valutazione globale dei consumi energetici e vengano offerte soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi;
e) le informazioni e le stime dei costi energetici siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempestivamente e in un formato facilmente comprensibile che consenta ai consumatori di confrontare offerte comparabili. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico valuta le modalità più opportune per garantire che i clienti finali accedano a confronti tra i propri consumi e quelli di un cliente finale medio o di riferimento della stessa categoria d'utenza.
8. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture, delle informazioni sulla fatturazione e per l'accesso ai dati relativi ai loro consumi. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura, altresì, che le società di vendita di energia al dettaglio non ostacolino i consumatori nel passaggio a un altro fornitore. Nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati dal presente articolo, al fine di evitare duplicazioni di attività e di costi, la stessa Autorità si avvale ove necessario del Sistema Informativo Integrato (SII) di cui all' articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 , convertito, con modificazioni, in legge 13 agosto 2010, n. 129 , e della banca dati degli incentivi di cui all' articolo 15-bis del decreto-legge n. 63 del 2013 , convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2013, n. 90 .
8-bis. Nei condomini e negli edifici polifunzionali in cui sono installati i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i contabilizzatori di calore di cui al comma 5, le informazioni sulla fatturazione e sul consumo sono affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura del contabilizzatore di calore, conformemente ai punti 1 e 2 dell'allegato 9. Tale obbligo, ad eccezione dei casi in cui sono installati contabilizzatori di calore, può essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte degli utenti, in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi: in tal caso la fatturazione si basa sul consumo stimato esclusivamente nel caso in cui l'utente non abbia provveduto a comunicare l'autolettura per il relativo periodo.
8-ter. Nei casi di cui al comma 8-bis, i responsabili della fatturazione dei consumi, quali gli amministratori di condominio o altri soggetti identificati dagli utenti, provvedono affinchè: 1) se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi storici o sulle letture dei contabilizzatori di calore degli utenti siano rese disponibili, su richiesta formale, a un fornitore di servizi energetici designato dall'utente stesso; 2) gli utenti possano scegliere di ricevere le informazioni sulla fatturazione e le bollette in via elettronica; 3) insieme alla fattura siano fornite a tutti gli utenti informazioni chiare e comprensibili in conformità dell'allegato 9, punto 3; 4) le informazioni sulla fatturazione dei consumi siano comunicate all'utente a titolo gratuito, ad eccezione della ripartizione dei costi in relazione al consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali ove siano installati sotto-contatori o contabilizzatori di calore, che è effettuata senza scopo di lucro; 5) sia garantita all'utente la possibilità di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi; 6) sia promossa la sicurezza informatica e assicurata la riservatezza e la protezione dei dati degli utenti conformemente alla normativa, anche europea.
8-quater. I costi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al comma 8-ter, e concernenti la contabilizzazione, la ripartizione e il calcolo del consumo individuale effettivo nei condomini e negli edifici polifunzionali, possono essere fatturati agli utenti nella misura in cui tali costi sono ragionevoli. Al fine di garantire la ragionevolezza dei costi di cui al presente comma l'ENEA, in collaborazione con il CTI, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, pubblica un rapporto contenente un'analisi del mercato e dei costi di tali servizi a livello nazionale, se del caso suddiviso per aree geografiche.»
1. All' articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è premesso il seguente: «01. Per infrastruttura di cold ironing si intende l'insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto. L'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto costituisce un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura di cold ironing, individuato dall'autorità competente nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il gestore dell'infrastruttura di cui al primo periodo è: a) un cliente finale ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa;
b) un consumatore finale dell'energia elettrica, ai fini dell'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 »; b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere uno sconto, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all' articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al comma 01 del presente articolo»;
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. I soggetti gestori delle infrastrutture di cui al comma 01 trasferiscono i benefici derivanti dall'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 agli utilizzatori finali del servizio di cold ironing, ai quali garantiscono condizioni di accesso e di fornitura eque e non discriminatorie. Nel caso in cui l'infrastruttura di cui al comma 01 insista su aree portuali già affidate in concessione ai sensi dell' articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , l'Autorità di sistema portuale adotta, anche mediante la previsione di apposite clausole negli atti di concessione, le misure necessarie a evitare che il concessionario possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori». Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell' articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonchè di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 , come modificato dalla presente legge: «Art. 34-bis (Cold ironing). - 01. Per infrastruttura di cold ironing si intende l'insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto. L'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto costituisce un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura di cold ironing, individuato dall'autorità competente nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il gestore dell'infrastruttura di cui al primo periodo è: a) un cliente finale ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa; b) un consumatore finale dell'energia elettrica, ai fini dell'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 . 1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere uno sconto, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all' articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al comma 01 del presente articolo.
1-bis. I soggetti gestori delle infrastrutture di cui al comma 01 trasferiscono i benefici derivanti dall'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 agli utilizzatori finali del servizio di cold ironing, ai quali garantiscono condizioni di accesso e di fornitura eque e non discriminatorie. Nel caso in cui l'infrastruttura di cui al comma 01 insista su aree portuali già affidate in concessione ai sensi dell' articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , l'Autorità di sistema portuale adotta, anche mediante la previsione di apposite clausole negli atti di concessione, le misure necessarie a evitare che il concessionario possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori.
2. Alla voce: «Energia elettrica» dell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: «per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005 per ogni kWh».
3. La disposizione di cui al comma 2 ha efficacia subordinatamente all'adozione di una decisione del Consiglio dell'Unione europea che autorizzi, ai sensi dell' articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 , lo Stato ad applicare un'aliquota di accisa ridotta all'energia elettrica fornita per l'impiego di cui al medesimo comma 2, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le altre amministrazioni competenti.
4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 2 è altresì subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell' articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea , richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le altre amministrazioni competenti.»
1 . All' articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l'attuazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati. Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni». 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell' articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), come modificato dalla presente legge: «Art. 45 (Primo soccorso). - 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. 2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario. 3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l'attuazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati. Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni.».
1. All' articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora non siano previste sedute d'esame nella provincia di residenza, è consentita la partecipazione alle prove d'esame anche in province diverse da quella di residenza, previa sottoscrizione di apposito protocollo in sede di Conferenza unificata». Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell' articolo 8 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea , modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonchè il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), come modificato dalla presente legge: «Art 8 (Esame di idoneità professionale). - 1. Le prove scritte che costituiscono l'esame di cui all'articolo 7, commi 2, 3 e 4, consistono in:
a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative;
b) una esercitazione su un caso pratico.
2. Per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui al comma 1, lettere a) e b), il candidato dispone di due ore; per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera a), sono attribuibili al massimo sessanta punti; per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera b), sono attribuibili al massimo quaranta punti.
3. Per gli effetti dell'articolo 7, commi 2 e 3, l'esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno venti punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.
4. Per gli effetti dell'articolo 7, comma 4, l'esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno sedici punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.
5. A cura della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono resi pubblici l'elenco generale dei quesiti per la prova di cui al comma 1, lettera a), e dei tipi di esercitazione per la prova di cui al comma 1, lettera b).
6. Possono partecipare alle prove d'esame di cui al comma 1 le persone, maggiori d'età, non interdette giudizialmente e non inabilitate che abbiano assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione agli esami di cui al presente articolo presso organismi autorizzati. Esse sostengono tali prove d'esame presso la provincia nel cui territorio hanno la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale. Qualora non siano previste sedute d'esame nella provincia di residenza, è consentita la partecipazione alle prove d'esame anche in province diverse da quella di residenza, previa sottoscrizione di apposito protocollo in sede di Conferenza unificata.».
1. All' articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 , dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. I sistemi di gestione individuali e collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la diffusione mediante il proprio sito web, delle informazioni relative al valore dei contributi di cui al comma 3 e al periodo di loro applicazione, differenziati per ciascuna apparecchiatura elencata nei raggruppamenti di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185 , come sostituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40. 3-ter. Le informazioni di cui al comma 3-bis sono pubblicate e aggiornate a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi. 3-quater. I sistemi di gestione collettivi di cui al comma 2, che destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dai contributi ambientali alla riduzione degli importi dei contributi stessi, assicurano la pubblicità ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter anche degli importi dei contributi così determinati». Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell' articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)), come modificato dalla presente legge: «Art. 8 (Obblighi dei produttori di AEE). - 1. I produttori devono conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio di cui all'Allegato V.
2. I produttori adempiono ai propri obblighi derivanti dalle disposizioni del presente decreto legislativo mediante sistemi di gestione individuali o collettivi, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale.
3. I produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di gestione di cui al comma 2, determinano annualmente e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare del contributo necessario per adempiere, nell'anno solare di riferimento, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal presente decreto legislativo, in misura tale da non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti. Il produttore, al momento della messa a disposizione sul mercato nazionale di un'AEE, può applicare sul prezzo di vendita della stessa il contributo, indicandolo separatamente nelle proprie fatture di vendita ai distributori. La presenza del contributo può essere resa nota nell'indicazione del prezzo del prodotto all'utilizzatore finale.
3-bis. I sistemi di gestione individuali e collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la diffusione mediante il proprio sito web, delle informazioni relative al valore dei contributi di cui al comma 3 e al periodo di loro applicazione, differenziati per ciascuna apparecchiatura elencata nei raggruppamenti di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185 , come sostituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40.
3-ter. Le informazioni di cui al comma 3-bis sono pubblicate e aggiornate a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi.
3-quater. I sistemi di gestione collettivi di cui al comma 2, che destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dai contributi ambientali alla riduzione degli importi dei contributi stessi, assicurano la pubblicità ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter anche degli importi dei contributi così determinati.».
1. All' articolo 178-ter, comma 6, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , dopo le parole: «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere».
2. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 10-bis, le parole: «al 3 per cento, in almeno un raggruppamento» sono sostituite dalle seguenti: «all'1 per cento, in almeno un raggruppamento, o almeno pari all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento»;
b) all'articolo 33: 1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. Possono altresì iscriversi i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali»; 2) al comma 5, alinea, dopo le parole: «sistemi collettivi» sono inserite le seguenti: «e individuali».
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell' articolo 178-ter, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dalla presente legge: «Art. 178-ter (Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore). - 1. I regimi di responsabilità estesa del produttore rispettano i seguenti requisiti:
a) definizione dei ruoli e delle responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell'economia sociale;
b) definizione in linea con la gerarchia dei rifiuti degli obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto ed alle direttive 94/62/CE , 2000/53/CE , 2006/66/CE e 2012/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , e definiscono, ove opportuno, altri obiettivi quantitativi e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore;
c) adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini della lettera b), da parte dei produttori, tramite il Registro di cui al comma 8;
d) adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto del principio di equità e proporzionalità in relazione alla quota di mercato e indipendentemente dalla loro provenienza;
e) assicurazione che i produttori del prodotto garantiscano la corretta informazione agli utilizzatori del loro prodotto e ai detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttorecirca le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti nonchè le misure per incentivare i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del caso, mediante incentivi economici. 2. I regimi di responsabilità estesa assicurano: a) una copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei prodotti, senza limitare la raccolta alle aree in cui la raccolta stessa e gestione dei rifiuti sono più proficue e fornendo un'adeguata disponibilità dei sistemi di raccolta dei rifiuti anche nelle zone più svantaggiate; b) idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore; c) meccanismi adeguati di autosorveglianza supportati da regolari verifiche indipendenti, e inviate al soggetto di cui al comma 4, per valutare: 1. la loro gestione finanziaria, compreso il rispetto degli obblighi di cui al comma 3, lettere a) e b); 2. la qualità dei dati raccolti e comunicati in conformità del comma 1, lettera c) e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 ; d) pubblicità delle informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, lettera b), e, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, informazioni altresì su: 1. proprietà e membri; 2. contributi finanziari versati da produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato; 3. procedura di selezione dei gestori di rifiuti. 3. I produttori, in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, versano un contributo finanziario affinchè lo stesso: a) copra i seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nazionale: 1) costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto; 2) costi della cernita e del trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate; 3) costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi di cui al comma 1, lettera b); 4) costi di una congrua informazione agli utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti a norma del comma 1, lettera e); 5) costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma del comma 1, lettera c); b) nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, sia modulato, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e della presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa dell'Unione e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno; c) non superi i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), in modo trasparente tra i soggetti interessati.
4. La lettera a) di cui al comma 3 non si applica ai regimi di responsabilità estesa del produttore di cui alle direttive 2000/53/CE , 2006/66/CE e 2012/19/UE . Il principio della copertura finanziaria dei costi, così come declinato alla lettera a) del comma 3 può essere derogato, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove ricorra la necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti e la sostenibilità economica del regime di responsabilità estesa, a condizione che:
a) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti con direttive europee, per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei costi necessari;
b) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei costi necessari;
c) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori sostengano almeno il 50 per cento dei costi necessari;
d) e a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da produttori originali di rifiuti o distributori.
5. La deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore e, in particolare:
a) raccoglie in formato elettronico i dati di cui al comma 9 nel Registro nazionale di cui al comma 8 e ne verifica la correttezza e la provenienza;
b) analizza i bilanci di esercizio ed effettua analisi comparative tra i diversi sistemi collettivi evidenziando eventuali anomalie;
c) analizza la determinazione del contributo ambientale di cui al comma 3;
d) controlla che vengano raggiunti gli obbiettivi previsti negli accordi di programma stipulati dai sistemi di gestione volti a favorire la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti e ne monitora l'attuazione;
e) verifica la corretta attuazione delle previsioni del presente articolo e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere per ciascun sistema istituito e per tutti i soggetti responsabili.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità di vigilanza e controllo di cui al comma 6.
8. Al fine dello svolgimento della funzione di vigilanza e controllo di cui al comma 6, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il Registro nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 7; in caso di produttori con sede legale in altro Stato Membro dell'Unione che immettono prodotti sul territorio nazionale, ai fini di adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di un regime di responsabilità estesa, questi designano una persona giuridica o fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante autorizzato per l'adempimento degli obblighi e l'iscrizione al Registro.
9. I soggetti di cui al comma 8 trasmettono al Registro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 7: i dati relativi all'immesso sul mercato nazionale dei propri prodotti e le modalità con cui intendono adempiere ai propri obblighi; i sistemi attraverso i quali i produttori adempiono ai propri obblighi, in forma individuale e associata, con statuto e annessa documentazione relativa al proprio progetto; entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio in caso di sistemi collettivi, il rendiconto dell'attività di gestione in caso di sistemi individuali; entro il 31 maggio di ogni anno una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente contenente gli obiettivi raggiunti ovvero le ragioni che, eventualmente, impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni, le modalità di raccolta e di trattamento implementate, le voci di costo relative alle diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i ricavi dalla commercializzazione dei materiali e dal riutilizzo e le entrate da contributo ambientale; entro il 30 settembre di ogni anno un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo; entro il 31 maggio di ogni anno l'entità del contributo ambientale per l'anno successivo dettagliando le voci di costo che lo compongono.» - Si riporta il testo degli articoli 10, comma 10-bis, e 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), come modificato dalla presente legge: «Art. 10 (I sistemi collettivi). - (Omissis) 10-bis. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore all'1 per cento, in almeno un raggruppamento, o almeno pari all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento. (Omissis)» «Art. 33 (Centro di coordinamento).- 1. Il Centro di coordinamento, istituito e disciplinato ai sensi degli articoli 9, commi 1 e 3, 11 e 12 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185 , ha la forma del consorzio con personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinato ai sensi dell' articolo 2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto nel presente decreto legislativo. Il consorzio è composto da tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, che vi aderiscono entro 30 giorni dalla loro costituzione, e da due componenti nominati rispettivamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico. 2. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, il Centro di coordinamento predispone apposito elenco, in cui i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti ad iscriversi mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, ed a comunicare annualmente le quantità di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno. 3. Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. Possono altresì iscriversi i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali. 4. Il Centro di coordinamento adegua lo statuto alle disposizioni del presente decreto legislativo entro 90 giorni dall'entrata in vigore. Lo statuto e le successive modifiche sono approvate con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla presentazione. 5. Il Centro di coordinamento ottimizza, uniformando le relative modalità e condizioni, la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi collettivi e individuali per il conferimento agli impianti di trattamento. In particolare il Centro di coordinamento ha il compito di:
a) garantire il ritiro dei RAEE conferiti ai centri di raccolta comunali in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte di ogni sistema collettivo, nel rispetto del principio di concorrenza e non discriminazione, al fine di incrementare la raccolta dei RAEE da parte dei Comuni e di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio, recupero stabiliti dal presente decreto legislativo;
b) collaborare alla definizione della metodologia di cui al decreto ministeriale dell'articolo 18, comma 4;
c) supportare il Comitato di vigilanza nella definizione criteri oggettivi di quantificazione delle quote di mercato, promuovendo a tal fine studi da parte di istituti scientifici e di ricerca;
d) assicurare risposte tempestive alle richieste di ritiro da parte dei centri di raccolta, utilizzando a tal fine metodologie telematiche;
e) raccogliere e rendicontare i dati relativi alla raccolta e al trattamento sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 34;
f) trasmettere annualmente all'ISPRA le informazioni di cui alla lettera e) ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 31, comma 1;
g) stipulare specifici accordi con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, sentito il Comitato di indirizzo, al fine di assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende di settore;
h) assicurare il monitoraggio dei flussi di RAEE distinti per categoria di cui agli Allegati I e III del presente decreto legislativo smistati ai sistemi collettivi sulla base di modalità da definire d'intesa con l'ISPRA e il Comitato di vigilanza e controllo;
i) predisporre per ciascun raggruppamento di RAEE un programma annuale di prevenzione e attività da trasmettere al Comitato di vigilanza e controllo. Tale programma deve contenere indicazioni specifiche anche con riguardo agli obiettivi di recupero dei RAEE stabilite per ogni categoria; l) coordinare e garantire il corretto trasferimento delle informazioni di cui all'articolo 27 fornite dai produttori agli impianti di preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio attraverso strumenti elettronici, mediante la predisposizione di un'apposita banca dati. 6. Il Centro di coordinamento può svolgere i propri compiti anche mediante il ricorso a società di servizi ed altri soggetti esterni purchè venga garantita la riservatezza dei dati trattati».
1. Al codice della nautica da diporto , di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49-ter: 1) al comma 3, dopo le parole: «può svolgere» sono inserite le seguenti: «, anche su base temporanea e occasionale,» e le parole: «, di rappresentanza o da rapporti che ne possano» sono sostituite dalle seguenti: «o di rappresentanza ovvero da altro rapporto che ne possa»; 2) al comma 5, le parole: «per la quale» sono sostituite dalle seguenti: «per il quale»; 3) al comma 6, dopo le parole: «del codice civile » sono aggiunte le seguenti: «nonchè, per i profili ivi disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o svizzeri, e l'articolo 49 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , per i cittadini di Paesi terzi»; 4) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Ai fini del presente codice, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è l'autorità nazionale competente per le attività amministrative connesse alla figura professionale del mediatore del diporto, ai sensi dell' articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 »;
b) all'articolo 49-quater: 1) al comma 3: 1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia»; 1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma di istruzione e formazione professionale ovvero di titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane»; 1.3) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione o che il reato sia estinto, non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni»; 2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il corso teorico-pratico di cui al comma 3, lettera e), è organizzato da enti di formazione di diritto pubblico o privato, italiani o stranieri, riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'iscrizione al corso è in ogni caso subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'ente di formazione per la gestione del corso»; 3) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento degli enti di formazione di cui al comma 4»; 4) al comma 6: 4.1) all'alinea, le parole: «del luogo in cui è stata commessa la condotta» sono sostituite dalle seguenti: «competente per il luogo in cui è stata commessa la violazione»; 4.2) alla lettera a), secondo periodo, le parole: «Esso è disposto» sono sostituite dalle seguenti: «L'ammonimento è disposto»; 4.3) alla lettera c), le parole: «nell'esclusione temporanea» sono sostituite dalle seguenti: «nell'interdizione temporanea»; 5) al comma 11, lettera d), le parole: «salvo che sia intervenuta la riabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione o che il reato sia estinto»; 6) al comma 13: 6.1) le parole: «il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia»; 6.2) le parole: «con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 28» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »; 6.3) dopo le parole: «di cui al comma 3, lettera e), » sono inserite le seguenti: «limitatamente agli enti di formazione di diritto interno,» e le parole: «del luogo in cui» sono sostituite dalle seguenti: «competente per il luogo in cui».
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Note all'art. 8: - Si riporta il testo degli articoli 49-ter e 49-quater del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 ( Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE , a norma dell' articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 ), come modificato dalla presente legge: «Art. 49-ter (Mediatore del diporto). - 1. È istituita la figura professionale del mediatore del diporto. 2. È mediatore del diporto colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unità da diporto.
3. Il mediatore del diporto può svolgere, anche su base temporanea e occasionale, esclusivamente l'attività indicata al comma 2 nonchè, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 , e alla legge 8 agosto 1991, n. 264 , le attività connesse o strumentali e svolge la propria attività professionale senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza, o di rappresentanza ovvero da altro rapporto che ne possa compromettere l'indipendenza.
4. Il mediatore del diporto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto.
5. Dopo la conclusione del contratto per il quale ha prestato la propria opera, il mediatore del diporto può ricevere incarico dal cantiere costruttore o comunque da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto medesimo.
6. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 49-quater del presente codice, ai mediatori del diporto si applica la disciplina di cui agli articoli 1754 e seguenti del codice civile , nonchè, per i profili ivi disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o svizzeri, e l'articolo 49 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , per i cittadini di Paesi terzi.
6-bis. Ai fini del presente codice, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è l'autorità nazionale competente per le attività amministrative connesse alla figura professionale del mediatore del diporto, ai sensi dell' articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 .». «Art. 49-quater (Attività del mediatore del diporto). - 1. L'attività di cui all'articolo 49-ter è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure, per i soggetti diversi dalle imprese, in una apposita sezione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , e dall' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 , assegnando ad essi la relativa qualifica con effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale. 3. Possono svolgere la professione del mediatore del diporto coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;
b) età minima di 18 anni;
c) requisiti di onorabilità previsti per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478 ;
d) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma di istruzione e formazione professionale ovvero di titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
e) aver frequentato un apposito corso teorico-pratico e superato il relativo esame, salvo che per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478 ;
f) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge;
g) salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione o che il reato sia estinto, non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni. 4. Il corso teorico-pratico di cui al comma 3, lettera e), è organizzato da enti di formazione di diritto pubblico o privato, italiani o stranieri, riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'iscrizione al corso è in ogni caso subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'ente di formazione per la gestione del corso. 5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento degli enti di formazione di cui al comma 4. 6. Il mediatore del diporto di cui all'articolo 49-ter, che si rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia professionale ovvero delle norme di comportamento previste dal presente codice è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari disposte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui è stata commessa la violazione: a) ammonimento, che consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. L'ammonimento è disposto quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni; b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione; c) sospensione, che consiste nell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura; d) inibizione perpetua dell'attività, che impedisce in via definitiva lo svolgimento dell'attività professionale. L'inibizione perpetua è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la prosecuzione dell'attività professionale da parte dell'incolpato.
7. La sospensione, di cui al comma 6, lettera c), è disposta per una durata non superiore a 12 mesi.
8. La sospensione è obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale , nei seguenti casi:
a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di assicurazione di cui al comma 4, lettera f);
b) emissione del decreto di fermo di cui all' articolo 384 del codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all' articolo 285 del codice di procedura penale ;
c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 13, lettera b);
e) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all' articolo 219 del codice penale ;
f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall' articolo 215, comma terzo, numeri 1) , 2) , 3) del codice penale .
9. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un mediatore del diporto la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale dell'attività fino alle sentenze che definiscono il grado di giudizio.
10. La sospensione obbligatoria di cui al comma 8 o cautelare di cui al comma 9 non è soggetta al limite di durata stabilito dal comma 7.
11. L'inibizione perpetua dell'attività può essere pronunciata a carico del mediatore del diporto che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria ed è obbligatoria nei seguenti casi:
a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;
b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall' articolo 222, secondo comma, del codice penale ;
c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
d) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione o che il reato sia estinto.
12. Le sanzioni di cui al comma 6 sono annotate ed iscritte per estratto nel REA. A detti provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese nonchè, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 , gli altri soggetti interessati.
13. Con decreto da adottare, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , stabilisce le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, i programmi del corso e i criteri per le prove di esame di cui al comma 3, lettera e), limitatamente agli enti di formazione di diritto interno nonchè nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali dell'attività amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 6 per le violazioni disposte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui è stata commessa la violazione.».
1. All' articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'inclusione e la permanenza nell'Elenco di cui al comma 1 sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di gas naturale ai clienti finali. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), sono definiti le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il medesimo decreto di cui al secondo periodo, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito all'ARERA, all'AGCM, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 1, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita del gas, accertate e sanzionate dalle predette Autorità. L'ARERA formula la proposta di cui al secondo periodo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
2. All' articolo 51, comma 6, del codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il consenso non è valido se il consumatore non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile». Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell' articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell' articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ), come modificato dalla presente legge: «Art. 17 (Attività di vendita ai clienti finali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è operativo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un «Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali», relativo anche alla vendita di gas naturale liquefatto attraverso autocisterne e di gas naturale a mezzo di carri bombolai, nonchè di biogas. 2. I soggetti che alla data del presente decreto risultano autorizzati alla vendita di gas naturale a clienti finali, sono direttamente iscritti all'elenco di cui al comma 1.
3. L'inclusione e la permanenza nell'Elenco di cui al comma 1 sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di gas naturale ai clienti finali. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), sono definiti le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il medesimo decreto di cui al secondo periodo, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito all'ARERA, all'AGCM, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 1, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita del gas, accertate e sanzionate dalle predette Autorità. L'ARERA formula la proposta di cui al secondo periodo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4. L'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.
5. Per motivi di continuità del servizio, o su segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le imprese distributrici possono essere autorizzate in via eccezionale a svolgere transitoriamente l'attività di vendita ai clienti finali nell'area di loro operatività. Tale attività è esercitata a condizioni e modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas». - Si riporta il testo dell' articolo 51, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ( Codice del consumo , a norma dell' articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 ), come modificato dalla presente legge: «Art. 51 (Requisiti formali per i contratti a distanza). - (Omissis)
6. Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell' articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole. In ogni caso il consenso non è valido se il consumatore non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile.».
1. Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all' articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 , sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione europea. Si applica il comma 3 dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 .
2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003 , sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all'intensità di campo elettrico E, a un valore pari a 0,039 A/m, per quanto attiene all'intensità di campo magnetico H, e a un valore pari a 0,59 W/m², per quanto attiene alla densità di potenza D.
3. All' articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 22 febbraio 2001, n. 36 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «in particolare il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «in particolare il Ministro della salute»;
b) dopo le parole: «alta frequenza» sono aggiunte le seguenti: «, e il Ministro delle imprese e del made in Italy effettua la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute e al Comitato di cui all'articolo 6 al fine di implementare e sostenere le attività di monitoraggio ambientale e consentire una più efficiente e razionale gestione dello spettro elettromagnetico».
4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell' articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Funzioni dello Stato). - 1. Lo Stato esercita le funzioni relative:
a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 1;
b) alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonchè al coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attività, in particolare il Ministro della salute promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza, e il Ministro delle imprese e del made in Italy effettua la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute e al Comitato di cui all'articolo 6 al fine di implementare e sostenere le attività di monitoraggio ambientale e consentire una più efficiente e razionale gestione dello spettro elettromagnetico;
c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente;
d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più regioni nonchè alle migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;
e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;
f) alla realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiamo comunque la disponibilità nonchè con gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;
g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore. 2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , di seguito denominata «Conferenza unificata»; b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentiti i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti. 3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a) e b). 4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e la Conferenza unificata.
5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e, limitatamente alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attività di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001 per le attività di cui al comma 1, lettera c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera f), nonchè per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 12 e 13». - Il decreto de Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003 , reca: «Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz».
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 , da sancire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al fine di potenziare la concorrenza, le linee guida di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti criteri:
a) prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;
b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa, come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 ;
c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo.
3. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, compiono una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicono procedure selettive con cadenza annuale nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1. La prima ricognizione è effettuata entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo le concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con procedure selettive ovvero già riassegnate ai sensi dell' articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 .
5. I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all' articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , che alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 77 del 2020 erano in scadenza al 31 dicembre 2020 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l'eventuale inerzia dei comuni, sono conclusi secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate salva rinuncia dell'avente titolo e salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 , in caso di successivo accertamento dell'originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.
6. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista.
7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) la lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 7 e il comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ;
b) il comma 1181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ;
c) l' articolo 1, comma 686, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 .
8. All' articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 , le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 ): «Art. 8 (Attuazione dell' articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo). - (Omissis) 6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . Nelle materie di cui all' articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all' articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e all' articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ». - Si riporta il testo dell' articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19): «Art. 181 (Sostegno delle imprese di pubblico esercizio). (Omissis) 4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013 , nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 , sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività. 4-ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione. (Omissis)» - Si riporta il testo dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): «Art. 21-nonies (Annullamento d'ufficio). - 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonchè delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ". - Si riporta il testo dell' articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 (Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), come modificato dalla presente legge. «Art. 40 (Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese). - 1. L'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 , è prorogata al 31 dicembre 2024, salva disdetta da parte dell'interessato. 1-bis. Per le domande di finanziamento agevolato riferite alla linea progettuale «Rifinanziamento e ridefinizione del fondo 394/81 gestito da SIMEST" - sub-misura del PNRR M1.C2.I5, presentate a valere sulla delibera quadro approvata il 30 settembre 2021 dal Comitato agevolazioni di cui all' articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021 , come modificata dalla delibera del 31 marzo 2022, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2022 , ed eccedenti il limite di spesa previsto a copertura del suddetto intervento dall' articolo 11 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 , si provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis), a valere sulle risorse disponibili, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 49, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , sul fondo rotativo di cui all' articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 , fino ad un ammontare massimo di euro 700 milioni, e sulla quota di risorse del fondo di cui all' articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , per il connesso cofinanziamento a fondo perduto, fino ad un ammontare massimo di euro 180 milioni».
1. All' articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , dopo le parole: «rinnovo dei locali» sono inserite le seguenti: «nonchè accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ,».
2. All' articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare, in via telematica, allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo altresì le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione ai SUAP competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali e in conformità alle modalità telematiche di comunicazione del Sistema informatico degli Sportelli unici di cui all'articolo 3 dell'allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 , come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021 . La relativa documentazione è tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni».
3. Con riferimento alle strutture di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , al fine di tutelare la natura di presidio urbano e di servizio rappresentati dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani, nonchè in attuazione di quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa» - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno «Small Business Act» per l'Europa):
a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 »;
b) il comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , è sostituito dal seguente: «2. Secondo la disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonchè alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali. Per tali finalità le regioni, le città metropolitane e i comuni, fermo restando quanto previsto dall' articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , possono prevedere, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi volti a valorizzarli. I comuni possono altresì promuovere percorsi conciliativi tra esercenti e proprietari dei locali, volti a evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici. Le presenti disposizioni si applicano decorsi quattro mesi dalla data della loro entrata in vigore».
4. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118 , dopo la lettera l) è inserita la seguente: «l-bis) previsione che le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio e fermo restando quanto previsto dall' articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi. Previsione che detti albi possano essere raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività». Note all'art. 12: - Si riporta il testo articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), come modificato dalla presente legge: «Art. 15 (Vendite straordinarie). - 1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. 2. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali nonchè accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , e possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti. 3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. 4. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.
5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.
6. Le regioni, sentiti i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.
7. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purchè documentati.
8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si avvale della facoltà prevista dall' articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59 . Per gli aspetti sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 , si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2 e 3.
9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributive.
9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare, in via telematica, allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo altresì le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione ai SUAP competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali e in conformità alle modalità telematiche di comunicazione del Sistema informatico degli Sportelli unici di cui all'articolo 3 dell'allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 , come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021 . La relativa documentazione è tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni». - Si riporta il testo dell' articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ): «Art. 4 (Definizioni e ambito di applicazione del decreto). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);
g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
h) per forme speciali di vendita al dettaglio: 1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonchè la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; 2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici; 3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione; 4) la vendita presso il domicilio dei consumatori». - Si riporta il testo dell' articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale). - 1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonchè di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell' articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione , le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande; b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ; c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare; d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale; d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonchè quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio; e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario; f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti; f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. 2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1. 4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007». - Si riporta il testo dell' articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), come modificato dalla presente legge: «Art. 31 (Esercizi commerciali). - 1. In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1, lettera d-bi s, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , sono soppresse le parole: "in via sperimentale" e dopo le parole "dell'esercizio" sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte". 2. Secondo la disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonchè alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali. Per tali finalità le regioni, le città metropolitane e i comuni, fermo restando quanto previsto dall' articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , possono prevedere, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi volti a valorizzarli. I comuni possono altresì promuovere percorsi conciliativi tra esercenti e proprietari dei locali, volti a evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici. Le presenti disposizioni si applicano decorsi quattro mesi dalla data della loro entrata in vigore.». - Si riporta il testo dell' articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021). come modificato dalla presente legge: «Art. 27 (Delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche). - 1. Al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti e delle attività di controllo, consentendo l'efficace tutela degli interessi pubblici, nonchè di favorire la ripresa e il rilancio delle attività economiche, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi volti a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, nel rispetto dei criteri di cui all' articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , nonchè dei seguenti principi e criteri direttivi: a) eliminazione degli adempimenti non necessari alla tutela degli interessi pubblici, nonchè delle corrispondenti attività di controllo; b) semplificazione degli adempimenti amministrativi necessari sulla base del principio di proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e sovrapposizioni dei controlli e ritardi al normale esercizio delle attività dell'impresa, assicurando l'efficace tutela dell'interesse pubblico; d) programmazione dei controlli secondo i principi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti, definendo contenuti, modalità e frequenza dei controlli anche sulla base dell'esito delle verifiche e delle ispezioni pregresse, nonchè sulla base del possesso di certificazioni del sistema di gestione per la qualità ISO o di sistemi equivalenti o dell'adozione da parte degli operatori economici di adeguati sistemi e modelli per l'identificazione e la gestione dei rischi; e) ricorso alla diffida o ad altri meccanismi di promozione dell'ottemperanza alla disciplina a tutela di interessi pubblici per valorizzare l'attività di controllo come strumento di governo del sistema, in un'ottica non solo repressiva, ma anche conoscitiva, di sostegno all'adempimento e di indirizzo; f) promozione della collaborazione tra le amministrazioni e i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità, anche introducendo meccanismi di dialogo e di valorizzazione dei comportamenti virtuosi, anche attraverso strumenti premiali; g) accesso ai dati e scambio delle informazioni da parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai fini del coordinamento e della programmazione dei controlli anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati, secondo la disciplina recata dal codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , e del codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , nonchè attraverso l'utilizzo del fascicolo d'impresa di cui all' articolo 43-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , e degli atti dei controlli compiuti, con i relativi esiti, quando essi confermino, limitino o inibiscano lo svolgimento dell'attività d'impresa; h) individuazione, trasparenza e conoscibilità degli obblighi e degli adempimenti che le imprese devono rispettare per ottemperare alle disposizioni normative, nonchè dei processi e metodi relativi ai controlli, per mezzo di strumenti standardizzati e orientati alla gestione dei rischi, quali liste di verifica, manuali e linee guida e indirizzi uniformi;
i) verifica e valutazione degli esiti dell'attività di controllo in termini di efficacia, efficienza e sostenibilità; l) divieto per le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei controlli sulle attività economiche, di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso anche prevedendo sanzioni disciplinari nel caso di inadempienze; l-bis) previsione che le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio e fermo restando quanto previsto dall' articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi. Previsione che detti albi possano essere raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività; m) individuazione di specifiche categorie per i creatori di contenuti digitali, tenendo conto dell'attività economica svolta; n) previsione di meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie tra creatori di contenuti digitali e relative piattaforme». (Omissis)»
1. All' articolo 98-duodecies del codice delle comunicazioni elettroniche , di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non possono utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del database per la portabilità dei numeri mobili, nonchè quelle comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo, per formulare offerte agli utenti finali aventi a oggetto requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza». Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell' articolo 98-duodecies del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 ( Codice delle comunicazioni elettroniche ), come modificato dalla presente legge: «Art. 98-duodecies (Non discriminazione). - 1. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi che risultino differenti per ragioni connesse alla cittadinanza, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento dell'utente finale, a meno che tale differenza di trattamento sia oggettivamente giustificata.
1-bis. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non possono utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del database per la portabilità dei numeri mobili, nonchè quelle comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo, per formulare offerte agli utenti finali aventi a oggetto requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza.»
1. Nella parte III, titolo III, capo I, sezione III, del codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , dopo l'articolo 65 è aggiunto il seguente: «Art. 65-bis (Contratti di servizi a tacito rinnovo). - 1. Nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, il professionista, trenta giorni prima della scadenza del contratto, è tenuto ad avvisare il consumatore della data entro cui può inviare formale disdetta. La comunicazione di cui al primo periodo è inviata per iscritto, tramite sms o altra modalità telematica indicata dal consumatore, e la sua mancanza consente al consumatore, sino alla successiva scadenza del contratto, di recedere in qualsiasi momento senza spese».
1. Alla legge 13 maggio 2011, n. 77 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari e degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, le fasi del lavaggio e dell'asciugatura di cui al comma 1 non si applicano ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate e in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, definisce le modifiche al decreto di cui al comma 1 dell'articolo 4, individuando le tecniche e le modalità di produzione dei prodotti di cui al presente comma, compatibili con la normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari»;
b) all'articolo 4, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati. Note all'art. 15: - Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77 (Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma), come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Definizione). - 1. Si definiscono prodotti ortofrutticoli di quarta gamma i prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.
1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari e degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, le fasi del lavaggio e dell'asciugatura di cui al comma 1 non si applicano ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate e in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, definisce le modifiche al decreto di cui al comma 1 dell'articolo 4, individuando le tecniche e le modalità di produzione dei prodotti di cui al presente comma, compatibili con la normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari.» «Art. 4 (Disposizioni di attuazione). - 1. In linea con la normativa comunitaria in materia, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, individuando le misure da introdurre progressivamente al fine di utilizzare imballaggi ecocompatibili secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche di settore, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e i requisiti qualitativi minimi, anche sulla base delle norme di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007 , e successive modificazioni, in quanto compatibili, nonchè le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore.
1-bis. (abrogato)
1-ter. (abrogato)
2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
1. All'articolo 68, comma 1, lettera c), del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , le parole: «, purchè non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente» sono soppresse. Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell' articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell' articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ), come modificato dalla presente legge: «Art. 68 (Limitazioni del diritto di brevetto). - 1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:
a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali; a-bis) agli atti compiuti a titolo sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata, ovvero all'utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione, o alla scoperta e allo sviluppo di altre varietà vegetali;
b) agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie;
c) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati; c-bis) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata a bordo di navi di altri Paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) o di membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dall'Italia, nel corpo della nave in questione, nelle macchine, nel sartiame, nell'attrezzatura e negli altri accessori, quando tali navi entrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque italiane, purchè l'invenzione sia utilizzata esclusivamente per le esigenze della nave, ovvero all'utilizzazione dell'invenzione brevettata nella costruzione o ai fini del funzionamento di aeromobili o di veicoli terrestri o altri mezzi di trasporto di altri Paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) o di membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dall'Italia, oppure degli accessori di tali aeromobili o veicoli terrestri, quando questi entrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio italiano, ferme restando le disposizioni del codice della navigazione e quelle della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva ai sensi del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616 , ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 ; c-ter) agli atti consentiti ai sensi degli articoli 64-ter e 64-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e alle utilizzazioni ivi consentite delle informazioni così legittimamente ottenute. (Omissis)»
1. All' articolo 16, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni». Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell' articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), come modificato dalla presente legge: «Art. 16 (Comunicazione delle concentrazioni). - 1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a quattrocentonovantadue milioni di euro e qualora il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a trenta milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.
1-bis. L'Autorità può richiedere alle imprese interessate di notificare entro trenta giorni un'operazione di concentrazione anche nel caso in cui sia superata una sola delle due soglie di fatturato di cui al comma 1, ovvero nel caso in cui il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 5 miliardi di euro, qualora sussistano concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una sua parte rilevante, tenuto anche conto degli effetti pregiudizievoli per lo sviluppo e la diffusione di imprese di piccole dimensioni caratterizzate da strategie innovative, e non siano trascorsi oltre sei mesi dal perfezionamento dell'operazione. L'Autorità definisce con proprio provvedimento generale, in conformità all'ordinamento dell'Unione europea, le regole procedurali per l'applicazione del presente comma. In caso di omessa notifica si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19, comma 2. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni di concentrazione perfezionate prima della data della sua entrata in vigore.
2. Per gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari il fatturato è sostituito dalla somma delle seguenti voci di provento al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai proventi:
a) interessi e proventi assimilati;
b) proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, proventi di partecipazioni, proventi di partecipazioni in imprese collegate e altri proventi su titoli;
c) proventi per commissioni;
d) profitti da operazioni finanziarie;
e) altri proventi di gestione. Per le imprese di assicurazione il fatturato è sostituito dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo.
3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di una operazione di concentrazione l'Autorità ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Se l'Autorità ritiene che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'art. 6, avvia entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme dell'art. 14. L'Autorità, a fronte di un'operazione di concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario avviare l'istruttoria deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni nel merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica.
5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere comunicata all'Autorità contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa.
6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata all'Autorità ai sensi del comma 5, l'Autorità deve notificare l'avvio dell'istruttoria entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa.
7. L'Autorità può avviare l'istruttoria dopo la scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel caso in cui le informazioni fornite dalle imprese con la comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere.
8. L'Autorità, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui al presente articolo, deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle proprie conclusioni nel merito. Tale termine può essere prorogato nel corso dell'istruttoria per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora le imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilità».
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è l'autorità designata per l'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022 , relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 .
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato pone in essere tutte le forme di collaborazione e cooperazione previste dal citato regolamento (UE) 2022/1925 , ivi inclusa l'assistenza nel corso delle ispezioni richieste dalla Commissione europea, all'uopo adottando propri regolamenti compatibili con le procedure già previste in materia di concorrenza.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 38 del citato regolamento (UE) 2022/1925 , l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita gli stessi poteri di indagine di cui al titolo II, capo II, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , previsti per l'applicazione delle norme di concorrenza, all'uopo adottando propri regolamenti compatibili con le procedure già previste in materia di concorrenza.
4. Nell'esercizio dei poteri di cui al comma 3, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può irrogare le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 14 della citata legge n. 287 del 1990 .
5. Con le stesse modalità già previste per l'applicazione della citata legge n. 287 del 1990 , l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'assolvimento delle funzioni in quanto autorità designata ad applicare il citato regolamento (UE) 2022/1925 , può avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e 29 settembre 1973, n. 600 , e dalle altre disposizioni tributarie, nonchè della collaborazione di altri organi dello Stato.
6. Gli esiti delle indagini eseguite a norma del citato regolamento (UE) 2022/1925 possono essere utilizzati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea, ai fini dell'esercizio dei suoi poteri nei mercati digitali di cui al predetto regolamento (UE) 2022/1925 , nonchè in materia di intese restrittive della concorrenza, di abuso di posizione dominante, di abuso di dipendenza economica e di operazioni di concentrazione.
7. L'Autorità svolge i compiti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
8. Sono fatte salve le competenze di supervisione e controllo del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai profili regolati dagli articoli 5, paragrafi 2, 6 e 10, 7, paragrafo 8, 8, paragrafo 1, e 13, paragrafo 5, del citato regolamento (UE) 2022/1925 . Note all'art. 18: - Il Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 12 ottobre 2022. - Si riporta il testo dell' articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato): «Art. 14 (Istruttoria). - 1. L'Autorità, nei casi di presunta infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge, svolge l'istruttoria in tempi ragionevoli e ne notifica l'apertura alle imprese e agli enti interessati. I titolari o legali rappresentanti delle imprese ed enti hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla no tifica ed hanno facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria, nonchè di essere nuovamente sentiti prima della chiusura della stessa. 2. L'Autorità può in ogni momento dell'istruttoria richiedere a imprese, associazioni di imprese o persone fisiche e giuridiche che ne sono in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria, entro un termine ragionevole e indicato nella richiesta. Tali richieste di informazioni sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge. L'obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie comprende le informazioni accessibili ai destinatari della richiesta. 2-bis. L'Autorità può in ogni momento dell'istruttoria convocare in audizione ogni rappresentante di un'impresa o di un'associazione di imprese, un rappresentante di altre persone giuridiche e ogni persona fisica se tali rappresentanti o tali persone fisiche possono essere in possesso di informazioni rilevanti ai fini dell'istruttoria. 2-ter. L'Autorità può disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonchè la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. 2-quater. L'Autorità può in ogni momento dell'istruttoria disporre presso imprese e associazioni di imprese tutte le ispezioni necessarie all'applicazione della presente legge e degli articoli 101 e 102 del TFUE. I funzionari dell'Autorità incaricati di procedere alle ispezioni possono:
a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese e associazioni di imprese;
b) controllare i libri e qualsiasi altro documento connesso all'azienda, su qualsiasi forma di supporto, e accedere a tutte le informazioni accessibili all'entità oggetto dell'accertamento ispettivo;
c) fare o acquisire, sotto qualsiasi forma, copie o estratti dei suddetti libri o documenti e, se lo ritengono opportuno, continuare dette ricerche di informazioni e la selezione di copie o estratti nei locali dell'Autorità o in altri locali da essa designati;
d) apporre sigilli a tutti i locali, libri e documenti aziendali per la durata dell'accertamento ispettivo e nella misura necessaria al suo espletamento;
e) chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'impresa o dell'associazione di imprese spiegazioni sui fatti o documenti relativi all'oggetto e allo scopo dell'accertamento ispettivo e verbalizzarne le risposte. 2-quinquies. Se vi sono motivi ragionevoli di sospettare che libri o altri documenti connessi all'azienda e all'oggetto dell'ispezione, che possono essere pertinenti per provare un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge, siano conservati in locali, terreni e mezzi di trasporto diversi da quelli di cui all'articolo 14, comma 2-quater, lettera a), della presente legge, compresa l'abitazione di dirigenti, amministratori e altri membri del personale delle imprese o associazioni di imprese interessate, l'Autorità può disporre ispezioni in tali locali, terreni e mezzi di trasporto. I funzionari dell'Autorità incaricati dell'ispezione dispongono dei poteri di cui al comma 2-quater, lettere a), b), e c), del presente articolo. 2-sexies. L'accertamento ispettivo nei luoghi di cui al comma 2-quinquies del presente articolo può essere eseguito soltanto se autorizzato con decreto motivato emesso dal procuratore della Repubblica del luogo ove deve svolgersi l'accesso. Il decreto è notificato all'Autorità entro dieci giorni dall'emissione. Contro il decreto di diniego, l'Autorità può proporre opposizione, entro dieci giorni dalla notificazione, con atto presentato alla segreteria del procuratore della Repubblica che ha emesso il decreto. L'atto di opposizione è trasmesso, unitamente al decreto di diniego, al giudice per le indagini preliminari ai sensi dell' articolo 368 del codice di procedura penale . 2-septies. Nello svolgimento dell'attività ispettiva di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies del presente articolo, l'Autorità può avvalersi della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, che, ai sensi dell' articolo 54, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , agiscono con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e 29 settembre 1973, n. 600 , e dalle altre disposizioni tributarie, nonchè della collaborazione di altri organi dello Stato. 2-octies. Quando l'Autorità svolge un'ispezione ai sensi dei commi 2-quater e 2-quinquies del presente articolo o un'audizione ai sensi del comma 2-bis del presente articolo, in nome e per conto di altre autorità nazionali garanti della concorrenza conformemente all' articolo 22 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002 , i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati o nominati dall'autorità nazionale garante della concorrenza richiedente possono assistere all'ispezione o all'audizione svolti dall'Autorità e parteciparvi attivamente, sotto il controllo dei funzionari dell'Autorità medesima. 3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. 4. I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio. 5. L'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente se, dolosamente o per colpa: a) le imprese o le associazioni di imprese ostacolano l'ispezione di cui al comma 2-quater, del presente articolo; b) sono stati infranti i sigilli apposti ai sensi del comma 2-quater, lettera d), del presente articolo, ferme le ulteriori sanzioni penali previste per l'autore dell'infrazione; c) in risposta ad una domanda rivolta nel corso di un'ispezione ai sensi del comma 2-quater, lettera e), del presente articolo, le imprese e le associazioni di imprese non forniscono una risposta completa o forniscono informazioni inesatte o fuorvianti; d) in risposta ad una richiesta di informazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo, le imprese e le associazioni di imprese forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito; e) le imprese o le associazioni di imprese non si presentano all'audizione convocata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. 6. L'Autorità può irrogare alle imprese e associazioni di imprese penalità di mora il cui importo può giungere fino al 5 per cento del fatturato medio giornaliero realizzato a livello mondiale durante l'esercizio sociale precedente per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella richiesta o nel provvedimento, al fine di costringerle: a) a fornire informazioni complete ed esatte in risposta ad una richiesta di informazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) a presentarsi all'audizione convocata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo; c) a sottoporsi all'ispezione di cui al comma 2-quater del presente articolo. 7. Con provvedimento dell'Autorità, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 25.823 euro le persone fisiche che, dolosamente o per colpa: a) ostacolano l'accertamento ispettivo di cui al comma 2-quinquies del presente articolo; b) in risposta ad una richiesta di informazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo, forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito, salvo rifiuto motivato se le informazioni richieste possono far emergere la propria responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato; c) non si presentano all'audizione convocata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. 8. L'Autorità può irrogare alle persone fisiche penalità di mora da 150 euro a 500 euro per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella richiesta o nel provvedimento, al fine di costringerle a: a) fornire informazioni complete ed esatte in risposta a una richiesta di informazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo, salvo rifiuto motivato se le informazioni richieste possono far emergere la propria responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato; b) presentarsi all'audizione convocata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo; c) sottoporsi all'ispezione di cui al comma 2-quinquies del presente articolo». - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 reca: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto". - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 reca disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
1. All'articolo 4, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , dopo le parole: «Sono altresì ammesse le partecipazioni» sono inserite le seguenti: «, dirette e indirette,» e dopo le parole: «nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici» sono inserite le seguenti: «e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori».
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, adotta linee guida con le quali sono definite le modalità che il gestore dello spazio fieristico osserva per garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie e una corretta e completa informazione alle imprese terze che operano nel mercato fieristico. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 decorre dalla pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta adozione delle linee guida nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 19: - Si riporta il testo dell' articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche). - (Omissis) 7. Sono altresì ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonchè la produzione di energia da fonti rinnovabili».
1. All' articolo 180, secondo comma, numero 1), della legge 22 aprile 1941, n. 633 , dopo le parole: «opere tutelate» sono aggiunte le seguenti: «, a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati». Note all'art. 20: - Si riporta il testo dell' articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), come modificato dalla presente legge: «Art. 180 L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 . Tale attività è esercitata per effettuare: 1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere tutelate, a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati; 2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni; 3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto. L'attività della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza organizzata. La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge. Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinati dal regolamento. Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo a percezioni di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nella Repubblica, ed i titolari di tali diritti non provvedono, per qualsiasi motivo, alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità, è conferito alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) (332) il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse dell'autore e dei suoi successori o aventi causa. I proventi di cui al precedente comma riscossi dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Confederazione nazionale professionisti ed artisti, per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti».
1 . All' articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118 , le parole: «Entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro ventiquattro mesi». Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell' articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), come modificato dalla presente legge: «Art. 26 (Delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili). - (Omissis) 13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 , al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e di operare altre semplificazioni procedimentali, individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, nonchè al fine di riordinare, introducendo la relativa disciplina nell'ambito del predetto regolamento, le fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge».
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 dicembre 2023 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy Visto, il Guardasigilli: Nordio
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 10 ottobre 2026. Tutte le fonti