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Parlamento · Legge
LEGGE 30 dicembre 2023, n. 223 · Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2024
Titolo ufficiale completo: Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana
La spiegazione in chiaro è in arrivo.
La scriveremo solo con frasi che citano l’articolo da cui vengono. Intanto qui trovi i dati ufficiali.
Il voto finale non è presente nei dati aperti di Camera e Senato. Può capitare quando una legge è approvata in commissione, o quando il dato non è ancora stato pubblicato.
Il voto dei gruppi su tutte le leggi
Senato · S. 840
approvato
Camera · C. 1550
appr. definit. Legge
1. Al fine di garantire la continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'Istituto della Enciclopedia italiana, con riguardo alla tutela e all'aggiornamento della base di dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana e del patrimonio culturale costituitisi nel corso di cento anni di storia, nonchè al fine di favorire l'arricchimento della sua banca dati, la certificazione dei contenuti, la necessaria transizione e trasformazione multimediale per una migliore fruizione anche attraverso gli strumenti digitali, oltre che la sua internazionalizzazione attraverso opportune traduzioni, al medesimo Istituto è concesso un contributo annuo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
2. In merito alle attività finanziate ai sensi del comma 1, l'Istituto della Enciclopedia italiana riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sugli obiettivi conseguiti e sul lavoro svolto.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 dicembre 2023 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio N O T E Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il comma 199 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 : «199. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 da ripartire tra le finalità di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 10 ottobre 2026. Tutte le fonti