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Parlamento · Legge
LEGGE 28 febbraio 2024, n. 24 · Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 2024
Titolo ufficiale completo: Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura
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Voto finale, Senato
Voto finale, Camera
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FdI
Fratelli d'Italia
52 sì · 0 no · 0 ast. · 11 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
27 sì · 0 no · 1 ast. · 9 non vot.
LSP-PSd'Az
Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione
20 sì · 0 no · 0 ast. · 9 non vot.
M5S
MoVimento 5 Stelle
25 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
FI-BP-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
9 sì · 0 no · 0 ast. · 8 non vot.
Az-IV-RE
Azione-ItaliaViva-RenewEurope
7 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)
Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord)
6 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
Misto
0 sì · 0 no · 3 ast. · 4 non vot.
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE
Civici d'Italia - Noi Moderati (UDC - Coraggio Italia - Noi con l'Italia - Italia al Centro) - MAIE
4 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
70 sì · 0 no · 1 ast. · 47 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
52 sì · 0 no · 0 ast. · 17 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
37 sì · 0 no · 0 ast. · 28 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
0 sì · 0 no · 36 ast. · 15 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
26 sì · 0 no · 0 ast. · 18 non vot.
APERRE
Misto
0 sì · 0 no · 7 ast. · 6 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
0 sì · 0 no · 9 ast. · 2 non vot.
NM-M-C
Misto
5 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
4 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
M-MIN
Misto
3 sì · 0 no · 1 ast. · 0 non vot.
M-+EUR
Misto
1 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
M-ALT
Misto
0 sì · 0 no · 2 ast. · 0 non vot.
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Senato · S. 17
approvato
Camera · C. 1304
appr. con modificaz
Senato · S. 17-B
appr. definit. Legge
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nel rispetto dei principi di cui all' articolo 9 della Costituzione , anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole nonchè dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194 , sono agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile , nonchè le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano di una o più delle seguenti attività:
a) manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonchè cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi;
b) custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali;
c) allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali;
d) conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;
e) contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;
f) contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettarifero e pollinifero. Note all'art. 2: - La legge 1° dicembre 2015, n. 194 , recante: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare», è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2015, n. 288. - Il testo dell' art. 2135 del codice civile , approvato con regio-decreto 16 marzo 1942, n. 262 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79, edizione straordinaria, è il seguente: «Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonchè le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.».
1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province, i comuni e le comunità montane e isolane, anche costituiti in unioni o associazioni di comuni, possono promuovere la diffusione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, anche attraverso progetti, accordi e protocolli d'intesa volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, nonchè opere di protezione dei coltivi e degli allevamenti.
2. Per la finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere il riconoscimento di specifici criteri di premialità, inclusivi della riduzione dei tributi di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, in favore degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'elenco ai sensi dell'articolo 5.
1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni valutano l'opportunità di accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dall'articolo 5, in ragione del servizio che si intende affidare con i medesimi contratti. Note all'art. 4: - Il testo dell' art. 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , recante: «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 .» pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, è il seguente: «Art. 14 (Contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni). - 1. Le pubbliche amministrazioni possono concludere contratti di collaborazione, anche ai sensi dell' art. 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , con gli imprenditori agricoli anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.
2. I contratti di collaborazione sono destinati ad assicurare il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria agricola locale, anche attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche tenendo conto dei distretti agroalimentari, rurali e ittici.
3. Al fine di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima e della peculiarità delle produzioni di cui ai commi 1 e 2, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, possono concludere contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnino nell'esercizio dell'attività di impresa ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale.». - Il testo dell' art. 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , recante: «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 .» pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, è il seguente: «Art. 15 (Convenzioni con le pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i consorzi di bonifica, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.».
1. Gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio sono iscritti, su richiesta, in un apposito elenco da istituire presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
1. La Repubblica riconosce la seconda domenica di novembre come Giornata nazionale dell'agricoltura, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di far conoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura, che nelle sue fasi di semina, cura, attesa e raccolto incarna l'essenza della vita e la cui pratica è fondamentale al soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e al raggiungimento del benessere economico, ambientale e sociale del Paese.
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 . Note all'art. 6: - La legge 27 maggio 1949, n. 260 , recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive.» è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1949, n. 124.
1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti gestori di parchi nazionali e di altre aree naturali protette possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del Terzo settore, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a far conoscere i valori e le esternalità positive dell'agricoltura sostenibile nonchè a diffondere la conoscenza e la consapevolezza delle funzioni ecosistemiche dell'attività agricola in termini di tutela della risorsa idrica, di mantenimento degli equilibri idromorfologici, di tenuta idraulica del terreno e di regimazione delle acque.
1. In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura anche con la collaborazione di istituzioni, enti pubblici, associazioni di categoria ed enti del Terzo settore.
1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
Istituzione del premio «De agri cultura»
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un premio al merito, denominato «De agri cultura», riconosciuto agli agricoltori che si sono distinti per aver prodotto beni di elevata qualità o per l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o di tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
2. Il premio di cui al comma 1 è assegnato, a decorrere dall'anno 2024, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, agli agricoltori di cui al comma 1 che presentino progetti volti alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della competitività del settore agricolo.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, pari a 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 febbraio 2024 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 10 ottobre 2026. Tutte le fonti