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Parlamento · Legge
LEGGE 13 febbraio 2026, n. 24 · Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2026
Titolo ufficiale completo: Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia
Lo Stato crea un elenco ufficiale dei cammini d'Italia, percorsi turistici da fare a piedi o in bici, e lo mette in una mappa digitale online.
«è istituita presso il Ministero del turismo la banca dati dei cammini d'Italia, di seguito denominata «banca dati», che integra una mappa digitale dei cammini con informazioni relative alle loro principali caratteristiche, finalizzate ad orientare il potenziale fruitore.»Vai all’articolo intero
I percorsi inseriti dal Ministero del turismo nella banca dati dei cammini ricevono il titolo ufficiale di «cammino d'Italia».
«Il Ministero del turismo provvede all'inserimento dei cammini di cui al comma 2 nella banca dati, assegnando contestualmente la qualifica di «cammino d'Italia».»Vai all’articolo intero
Il Ministero del turismo presenta ogni anno al Parlamento, entro il 31 maggio, una relazione su cosa è stato fatto per i cammini d'Italia.
«Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro del turismo trasmette alle Camere una relazione sui cammini d'Italia»Vai all’articolo intero
Se hai una disabilità
Se hai una disabilità o ridotta mobilità, puoi usare mezzi a motore sui cammini, perché il divieto di circolazione motorizzata non si applica ai veicoli indispensabili per il tuo accesso.
«la circolazione motorizzata è consentita per i mezzi indispensabili per consentire l'accessibilità alle persone con disabilità o con ridotta mobilità.»Vai all’articolo intero
Da quando vale
La legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
«La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»Vai all’articolo intero
Scadenze
Il Ministero del Turismo presenta entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività del tavolo permanente che segue lo sviluppo dei cammini.
Ente citato dal testo: Ministero del turismo
«Il tavolo permanente presenta al Ministro del turismo, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta.»Vai all’articolo intero
Le campagne di promozione dei cammini partono dal 2026.
«Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026.»Vai all’articolo intero
Cosa puoi fare
Non devi fare niente: la legge si applica da sola.
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Voto finale, Senato
Voto finale, Camera
Voto finale, Senato
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FdI
Fratelli d'Italia
43 sì · 0 no · 0 ast. · 20 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
28 sì · 0 no · 0 ast. · 9 non vot.
LSP-PSd'Az
Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione
16 sì · 0 no · 0 ast. · 13 non vot.
M5S
MoVimento 5 Stelle
20 sì · 0 no · 0 ast. · 7 non vot.
FI-BP-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
9 sì · 0 no · 0 ast. · 10 non vot.
Misto
1 sì · 0 no · 0 ast. · 10 non vot.
IV-C-RE
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe
3 sì · 0 no · 0 ast. · 4 non vot.
Aut (SVP-PATT, Cb)
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)
3 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE
Civici d'Italia - Noi Moderati (UDC - Coraggio Italia - Noi con l'Italia - Italia al Centro) - MAIE
5 sì · 0 no · 0 ast. · 1 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
74 sì · 0 no · 0 ast. · 42 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
49 sì · 0 no · 0 ast. · 21 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
37 sì · 0 no · 0 ast. · 23 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
28 sì · 0 no · 0 ast. · 26 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
30 sì · 0 no · 0 ast. · 19 non vot.
APERRE
Misto
8 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
7 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
NM-M-C
Misto
2 sì · 0 no · 0 ast. · 7 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
4 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
M-ALT
Misto
2 sì · 0 no · 0 ast. · 4 non vot.
M-MIN
Misto
2 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
M-+EUR
Misto
0 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FdI
Fratelli d'Italia
47 sì · 0 no · 0 ast. · 16 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
22 sì · 0 no · 0 ast. · 14 non vot.
LSP-PSd'Az
Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione
17 sì · 0 no · 0 ast. · 12 non vot.
M5S
MoVimento 5 Stelle
19 sì · 0 no · 0 ast. · 7 non vot.
FI-BP-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
11 sì · 0 no · 0 ast. · 9 non vot.
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP
Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare
6 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
IV-C-RE
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe
5 sì · 1 no · 0 ast. · 2 non vot.
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 4 non vot.
Aut (SVP-PATT, Cb)
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)
4 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
Senato · S. 562
approvato
Camera · C. 1805
appr. con modificaz
Senato · S. 562-B
appr. definit. Legge
1. La Repubblica promuove e valorizza i cammini, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine, delle lagune e dei laghi, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonchè di sviluppo turistico dei territori interessati. In deroga a quanto previsto al primo periodo, la circolazione motorizzata è consentita per i mezzi indispensabili per consentire l'accessibilità alle persone con disabilità o con ridotta mobilità.
2. La promozione e la valorizzazione dei cammini sono finalizzate ad assicurare: la fruizione dei luoghi su cui insistono, garantendo adeguati standard di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità o con ridotta mobilità; lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio; la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici nazionali e internazionali; l'incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori interessati e all'evoluzione della lingua italiana nella storia dei cammini medesimi, delle tradizioni religiose, dei luoghi e delle comunità; la valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico e delle minoranze linguistiche presenti nei territori attraversati; lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano; il dialogo interculturale e interreligioso; la tutela dell'ambiente e del paesaggio. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
1. Al fine di favorire la conoscenza, lo sviluppo, la tutela e la promozione, anche a fini turistici, dei cammini, è istituita presso il Ministero del turismo la banca dati dei cammini d'Italia, di seguito denominata «banca dati», che integra una mappa digitale dei cammini con informazioni relative alle loro principali caratteristiche, finalizzate ad orientare il potenziale fruitore.
2. Sono inseriti nella banca dati, qualora conformi ai criteri individuati dal decreto di cui al comma 4:
a) i tratti presenti sul territorio italiano dei cammini riconosciuti quali itinerari culturali europei dal Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res (2013)67, adottata il 18 dicembre 2013, e le loro dirette confluenze viarie di riconosciuto interesse turistico, culturale, locale o regionale;
b) i cammini interregionali che interessano il territorio di almeno due regioni, di una regione e di una provincia autonoma ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano;
c) i cammini riconosciuti da una regione o da una provincia autonoma quali cammini di interesse regionale o locale;
d) i cammini riconosciuti dalle città metropolitane e da Roma Capitale quali cammini di interesse locale.
3. Il Ministero del turismo provvede all'inserimento dei cammini di cui al comma 2 nella banca dati, assegnando contestualmente la qualifica di «cammino d'Italia».
4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 3, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:
a) le linee guida per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;
b) gli standard di qualità a cui i cammini indicati dal comma 2 devono essere conformi per l'inserimento nella banca dati;
c) le modalità e i termini per l'inserimento, la sospensione temporanea e la cancellazione dalla banca dati dei cammini non più rispondenti ai criteri fissati dal decreto.
5. Per il funzionamento della banca dati è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.
6. Resta ferma la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a istituire e disciplinare cammini e itinerari di interesse regionale e locale.
7. Salvo quanto previsto dal comma 5, per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2026 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.
1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità della presente legge, favorendo il coordinamento delle politiche e degli interventi che le amministrazioni interessate devono attuare, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita, presso il Ministero del turismo, la cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, di seguito denominata «cabina di regia».
2. Il decreto di cui al comma 1 individua i compiti e le funzioni della cabina di regia. In particolare, la cabina di regia, sentito il tavolo permanente per i cammini d'Italia di cui all'articolo 4:
a) definisce gli standard di qualità dei cammini d'Italia, eventualmente anche prevedendo l'utilizzo della segnaletica europea del Club alpino italiano (CAI) sulla base di una convenzione stipulata tra la stessa cabina di regia e il CAI;
b) definisce le modalità per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;
c) definisce il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 5 e ne monitora l'attuazione;
d) approva ogni altra proposta o iniziativa utile a favorire lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia.
3. La cabina di regia è composta da un membro della segreteria tecnica di cui al comma 4, due rappresentanti del Ministero del turismo, due rappresentanti del Ministero della cultura, un rappresentante del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed è presieduta dal Ministro del turismo o da un suo delegato. Alla cabina di regia possono essere invitati i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti all'ordine del giorno.
4. Il Ministero del turismo, mediante l'istituzione di una segreteria tecnica, assicura, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, anche avvalendosi di esperti esterni all'amministrazione il cui incarico è conferito esclusivamente a titolo gratuito.
5. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese, ad eccezione di quelli relativi alle missioni, o emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate fanno fronte ad eventuali costi di funzionamento, ivi inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti della cabina di regia, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero del turismo, con decreto del Ministro del turismo, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro per le disabilità, nonchè la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , il tavolo permanente per i cammini d'Italia, di seguito denominato «tavolo permanente».
2. La composizione del tavolo permanente, presieduto dal Ministro del turismo o da un suo delegato, è definita con il decreto di cui al comma 1.
3. Al tavolo permanente partecipano i componenti della cabina di regia, i rappresentanti delle associazioni, ivi incluse quelle a tutela delle persone con disabilità, delle università, degli enti del Terzo settore e degli operatori ed organismi attivi nei settori culturale e turistico, nonchè esperti della materia. Il tavolo permanente può articolare i suoi lavori in sezioni specializzate su specifici aspetti dei cammini, alle quali possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti di amministrazioni pubbliche ovvero altri soggetti esperti aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e nelle tematiche poste all'ordine del giorno. La partecipazione ai lavori del tavolo permanente non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
4. Il tavolo permanente costituisce una sede stabile di consultazione e favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, nonchè l'elaborazione di proposte normative e amministrative. La finalità del tavolo permanente è quella di favorire lo sviluppo dei cammini e di garantire, attraverso la pianificazione condivisa dei progetti e il coordinamento delle attività tra gli attori coinvolti, la creazione di reti di collaborazione tra le parti interessate, anche avvalendosi di esperti in materia di cammini, che operano esclusivamente a titolo gratuito, scelti in relazione all'esperienza maturata in ambito professionale o associativo con competenze specifiche quali: sicurezza e accessibilità, promozione e comunicazione, innovazione e sviluppo sostenibile, nonchè valore culturale e paesaggistico.
5. Il supporto tecnico e amministrativo al tavolo permanente è assicurato dal Ministero del turismo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Il tavolo permanente presenta al Ministro del turismo, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta. Note all'art. 4: - Si riporta l' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997 : «Art. 8. - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall' articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonchè rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».
1. La cabina di regia, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera c), sentito il tavolo permanente, predispone il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, di seguito denominato «programma», indicando le priorità degli interventi e definendo la strategia unitaria di promozione e di valorizzazione dei cammini d'Italia a livello nazionale. Il programma ha durata triennale.
2. Gli interventi inseriti nel programma sono realizzati dalle amministrazioni centrali, regionali o locali secondo le rispettive competenze, con il coordinamento del Ministero del turismo.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. Il Ministero del turismo e il Ministero della cultura possono promuovere la realizzazione di studi, approfondimenti, ricerche e iniziative scientifiche, anche in collaborazione con università e altre istituzioni, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro del turismo trasmette alle Camere una relazione sui cammini d'Italia che dà conto delle attività svolte dalla cabina di regia e dello stato di attuazione degli interventi previsti nel programma.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. Al fine di promuovere i cammini inseriti nella banca dati, incentivandone la fruizione e favorendo lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio, il Ministero del turismo, sentita la cabina di regia, realizza e coordina campagne di promozione a livello nazionale e internazionale.
2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2026 e a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all' articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 .
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 5, e dall'articolo 7, comma 2, pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a euro 1.050.000 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo. Note all'art. 8: - Si riporta il comma 368, l'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 : «368. Per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo da ripartire denominato "Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale", con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.».
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 febbraio 2026 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, Il Guardasigilli: Nordio
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 11 ottobre 2026. Tutte le fonti