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Parlamento · Legge
LEGGE 1 marzo 2024, n. 27 · Gazzetta Ufficiale n. 64 del 16 marzo 2024
Titolo ufficiale completo: Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate
La spiegazione in chiaro è in arrivo.
La scriveremo solo con frasi che citano l’articolo da cui vengono. Intanto qui trovi i dati ufficiali.
Voto finale, Senato
Voto finale, Camera
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FdI
Fratelli d'Italia
46 sì · 0 no · 0 ast. · 17 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
27 sì · 0 no · 2 ast. · 8 non vot.
LSP-PSd'Az
Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione
12 sì · 0 no · 0 ast. · 17 non vot.
M5S
MoVimento 5 Stelle
0 sì · 0 no · 21 ast. · 7 non vot.
FI-BP-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
6 sì · 0 no · 0 ast. · 11 non vot.
Az-IV-RE
Azione-ItaliaViva-RenewEurope
4 sì · 0 no · 0 ast. · 6 non vot.
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)
Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord)
3 sì · 0 no · 1 ast. · 4 non vot.
Misto
0 sì · 0 no · 4 ast. · 3 non vot.
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE
Civici d'Italia - Noi Moderati (UDC - Coraggio Italia - Noi con l'Italia - Italia al Centro) - MAIE
4 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
82 sì · 0 no · 0 ast. · 36 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
50 sì · 0 no · 1 ast. · 18 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
35 sì · 0 no · 0 ast. · 30 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
0 sì · 0 no · 34 ast. · 17 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
27 sì · 0 no · 0 ast. · 17 non vot.
APERRE
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 9 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
0 sì · 0 no · 8 ast. · 3 non vot.
NM-M-C
Misto
2 sì · 0 no · 0 ast. · 8 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
4 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
M-MIN
Misto
1 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
M-+EUR
Misto
1 sì · 0 no · 2 ast. · 0 non vot.
M-ALT
Misto
0 sì · 0 no · 1 ast. · 1 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
Senato · S. 170
appr. in t.u.
Camera · C. 1306
appr. definit. Legge
1. La Repubblica riconosce il giorno 4 novembre come Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate.
2. La Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 . N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 27 maggio 1949, n. 260 , recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive.», è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949 .
1. Per celebrare la Giornata di cui all'articolo 1, le istituzioni nazionali, regionali e locali e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nel rispetto dell'autonomia scolastica, possono promuovere e organizzare cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche, mostre fotografiche e testimonianze sui temi dell'Unità nazionale, della difesa della Patria, nonchè sul ruolo delle Forze armate nell'ordinamento della Repubblica, anche con riferimento alle specificità storiche e territoriali.
2. Al fine di sensibilizzare gli studenti sul ruolo quotidiano che le Forze armate svolgono per la collettività in favore della realizzazione della pace, della sicurezza nazionale e internazionale e della salvaguardia delle libere istituzioni e nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale, le iniziative degli istituti scolastici sono volte a far conoscere le attività alle quali concorrono le Forze armate nell'ambito del servizio nazionale della protezione civile, per fronteggiare situazioni di pubblica calamità e di straordinaria necessità e urgenza, in ambito umanitario, in caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, e negli ambiti di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo nonchè di cura e soccorso ai rifugiati e ai profughi.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1° marzo 2024 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 10 ottobre 2026. Tutte le fonti