Le leggi spiegate con le fonti ufficiali · indipendente e senza pubblicità
Governo · Ratifica di un trattato
LEGGE 11 marzo 2025, n. 29 · Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2025
Titolo ufficiale completo: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024
L'Italia ratifica l'accordo con l'Albania sulla sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2024.
«Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.»Vai all’articolo intero
Lo Stato mette 12 milioni di euro nel 2025 per applicare l'accordo, con cifre crescenti fino a 23,4 milioni di euro all'anno dal 2032.
«Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 12, 13, 14 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2025, 13,6 milioni di euro per l'anno 2026, 13,1 milioni di euro per l'anno 2027, 15,1 milioni di euro per l'anno 2028, 17 milioni di euro per l'anno 2029, 19,3 milioni di euro per l'anno 2030, 21,3 milioni di euro per l'anno 2031 e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede»Vai all’articolo intero
Da quando vale
La legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
«La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»Vai all’articolo intero
Cosa puoi fare
Non devi fare niente: la legge si applica da sola.
Scritto da un modello AI e controllato da un secondo: ogni frase cita l’articolo da cui viene e la citazione è verificata parola per parola dal codice. Le frasi che non superano il controllo non vengono pubblicate. Può comunque contenere errori: se ne trovi uno, il testo ufficiale è qui sotto. Generata il 12 ottobre 2026. Come lavoriamo
Voto finale, Camera
Voto finale, Senato
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
80 sì · 0 no · 0 ast. · 37 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
53 sì · 0 no · 0 ast. · 17 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
38 sì · 0 no · 0 ast. · 26 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
36 sì · 0 no · 0 ast. · 14 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
33 sì · 0 no · 0 ast. · 15 non vot.
APERRE
Misto
7 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
10 sì · 0 no · 0 ast. · 0 non vot.
NM-M-C
Misto
3 sì · 0 no · 0 ast. · 7 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
3 sì · 0 no · 0 ast. · 4 non vot.
M-ALT
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
M-MIN
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 0 non vot.
M-+EUR
Misto
2 sì · 0 no · 0 ast. · 1 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FdI
Fratelli d'Italia
45 sì · 0 no · 0 ast. · 18 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
24 sì · 0 no · 0 ast. · 13 non vot.
LSP-PSd'Az
Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione
16 sì · 0 no · 0 ast. · 13 non vot.
M5S
MoVimento 5 Stelle
18 sì · 0 no · 0 ast. · 8 non vot.
FI-BP-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
7 sì · 0 no · 0 ast. · 13 non vot.
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP
Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare
6 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 4 non vot.
Aut (SVP-PATT, Cb)
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)
5 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
IV-C-RE
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe
4 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
Camera · C. 1916
approvato
Senato · S. 1340
appr. definit. Legge
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 dell'Accordo stesso.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 12, 13, 14 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2025, 13,6 milioni di euro per l'anno 2026, 13,1 milioni di euro per l'anno 2027, 15,1 milioni di euro per l'anno 2028, 17 milioni di euro per l'anno 2029, 19,3 milioni di euro per l'anno 2030, 21,3 milioni di euro per l'anno 2031 e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:
a) quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 10 milioni di euro per l'anno 2027, a 12 milioni di euro per l'anno 2028, a 13,9 milioni di euro per l'anno 2029, a 16,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 18,2 milioni di euro per l'anno 2031 e a 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, a valere sulle risorse di cui all' articolo 1, comma 1004, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ;
b) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Dall'attuazione della presente legge, a esclusione di quanto previsto dal comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 marzo 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 10 ottobre 2026. Tutte le fonti