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Governo · Decreto-legge
LEGGE 13 marzo 2024, n. 30 · Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2024
Titolo ufficiale completo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7
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Voto finale, Camera
Voto finale, Senato
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
78 sì · 0 no · 0 ast. · 40 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
0 sì · 30 no · 3 ast. · 36 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
36 sì · 0 no · 0 ast. · 29 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
0 sì · 29 no · 0 ast. · 22 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
20 sì · 0 no · 0 ast. · 24 non vot.
APERRE
Misto
0 sì · 0 no · 5 ast. · 8 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
0 sì · 5 no · 0 ast. · 6 non vot.
NM-M-C
Misto
2 sì · 0 no · 0 ast. · 8 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
3 sì · 0 no · 0 ast. · 6 non vot.
M-MIN
Misto
2 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
M-+EUR
Misto
0 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
M-ALT
Misto
0 sì · 1 no · 0 ast. · 1 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FdI
Fratelli d'Italia
50 sì · 0 no · 0 ast. · 13 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
0 sì · 23 no · 0 ast. · 14 non vot.
LSP-PSd'Az
Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione
15 sì · 0 no · 0 ast. · 14 non vot.
M5S
MoVimento 5 Stelle
0 sì · 21 no · 0 ast. · 6 non vot.
FI-BP-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
10 sì · 0 no · 0 ast. · 9 non vot.
Misto
3 sì · 4 no · 0 ast. · 4 non vot.
IV-C-RE
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe
3 sì · 0 no · 0 ast. · 4 non vot.
Aut (SVP-PATT, Cb)
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)
2 sì · 1 no · 0 ast. · 3 non vot.
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE
Civici d'Italia - Noi Moderati (UDC - Coraggio Italia - Noi con l'Italia - Italia al Centro) - MAIE
3 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
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Camera · C. 1658
approvato
Senato · S. 1056
appr. definit. Legge
Questa legge converte il decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5: le regole stanno lì.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato un Commissario straordinario con il compito di procedere alla urgente realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 e con lo svolgimento in Italia del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno 2024. Per l'esercizio delle proprie funzioni ((e per le attività)) connesse alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, nonchè, nel limite di 100.000 euro per il 2024, ((delle strutture dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale e)) di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ((, con il potere di coordinare l'attuazione degli interventi in corso o programmati sulle infrastrutture di interesse)) ; gli oneri relativi al supporto tecnico sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con determina del Commissario di cui al presente comma, nel limite massimo del 3 per cento delle risorse disponibili. Per la gestione finanziaria connessa agli interventi di cui al presente comma, il Commissario può chiedere l'apertura di apposita contabilità speciale. Con il decreto di cui al primo periodo è altresì ((stabilito)) il compenso del Commissario, in misura non superiore a 50.000 euro, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, per l'anno 2024.
2. Agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture da aggiudicare da parte del ((Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1)) si applica la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, di cui all' articolo 76 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, sulla base di una motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessità di derogare all'ordinaria procedura di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire l'operatività delle strutture a supporto ((della presidenza)) italiana del G7. Resta salvo il ricorso alle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 . Per gli appalti di cui al primo periodo relativi agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale, la selezione degli operatori economici da parte del ((Commissario straordinario)) può avvenire anche nell'ambito degli accordi quadro di cui all'articolo 59 ((del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 )) conclusi ((dalla società ANAS S.p.a.)) e ancora efficaci alla data dell'affidamento.
3. Nei casi di cui al comma 2, si procede all'esecuzione anticipata del contratto, prima della ((stipulazione)) . Alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , si procede secondo le previsioni di cui all' articolo 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 .
4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 2 e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere si applica l' articolo 125 del codice del processo amministrativo ((, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo)) 2 luglio 2010, n. 104 . In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1.
5. Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi ((e l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture di cui al comma 1)) si procede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia ((e delle misure di prevenzione,)) di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. ((5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture esperite dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per la realizzazione degli interventi di propria competenza necessari per il corretto svolgimento degli eventi connessi con la presidenza italiana del G7))
1. ((Per l'attuazione dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di euro 18.050.000 per l'anno 2024, dei quali euro 50.000 per il compenso del Commissario straordinario di cui al quarto periodo del comma 1 del citato articolo 1 ed euro 18.000.000 per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi di cui al medesimo articolo 1. Agli oneri)) derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 18.050.000 per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 5.350.000 euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ;
b) quanto a 2.200.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
c) quanto a 10.500.000 euro da destinare agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1 ((, comma 397,)) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , come rifinanziata dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 , destinata al finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ((ANAS S.p.a.)) .
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 gennaio 2024 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Nordio
1. Il decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5 , recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 marzo 2024 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio Avvertenza: Il decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 15 del 19 gennaio 2024. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 21.
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 10 ottobre 2026. Tutte le fonti