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Governo · Legge
LEGGE 27 febbraio 2026, n. 31 · Gazzetta Ufficiale n. 58 del 11 marzo 2026
Titolo ufficiale completo: Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione della modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
Lo Stato approva il nuovo accordo con la Tavola valdese, che aggiorna l'intesa del 1993.
«È approvata l'allegata intesa firmata il 17 dicembre 2024 tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese in rappresentanza della Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi), che modifica l'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993»Vai all’articolo intero
Se destini l'otto per mille alla Chiesa valdese, i soldi possono essere usati per progetti sociali e umanitari anche tramite associazioni laiche senza fini di lucro.
«La Tavola valdese utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici, sia attraverso altri organismi senza fini di lucro a livello nazionale e internazionale»Vai all’articolo intero
Da quando vale
La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
«La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»Vai all’articolo intero
Cosa puoi fare
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Voto finale, Camera
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
78 sì · 0 no · 0 ast. · 38 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
53 sì · 0 no · 0 ast. · 17 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
30 sì · 0 no · 0 ast. · 28 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
35 sì · 0 no · 0 ast. · 19 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
25 sì · 0 no · 0 ast. · 24 non vot.
APERRE
Misto
5 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
7 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
NM-M-C
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
M-ALT
Misto
3 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
5 sì · 0 no · 0 ast. · 1 non vot.
M-MIN
Misto
3 sì · 0 no · 0 ast. · 1 non vot.
M-+EUR
Misto
1 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
Senato · S. 1469
approvato
Camera · C. 2605
appr. definit. Legge
1. È approvata l'allegata intesa firmata il 17 dicembre 2024 tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese in rappresentanza della Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi), che modifica l'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 e approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409 . N O T E Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 5 ottobre 1993, n. 409 , recante: «Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell' articolo 8, terzo comma, della Costituzione », è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 1993 .
1 . All' articolo 4, comma 1, della legge 5 ottobre 1993, n. 409 , il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La Tavola valdese utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici, sia attraverso altri organismi senza fini di lucro a livello nazionale e internazionale». Note all'art. 2: - Si riporta l'articolo 4 della citata legge 5 ottobre 1993, n. 409 , così come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF). - 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la Tavola valdese concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516 , e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517 , e con gli enti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La Tavola valdese utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamene, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici, sia attraverso altri organismi senza fini di lucro a livello nazionale ed internazionale. 2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese verranno indicate con la denominazione "Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi)". 3. L'attribuzione alla Tavola valdese delle somme relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza verrà effettuata in proporzione alle scelte espresse. 4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponderà annualmente, entro il mese di giugno, alla Tavola valdese la somma risultante dall'applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese. 5. La Tavola valdese, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministro dell'interno un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione. 6. Il rendiconto di cui al comma 5 dovrà precisare gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi siano stati eventualmente operati, con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento. 7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.».
1. La modifica apportata dall' articolo 2 alla legge 5 ottobre 1993, n. 409 , decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 febbraio 2026 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio Note all'art. 3: - Per i riferimenti normativi all' articolo 2 della legge 5 ottobre 1993, n. 409 si vedano le note alle premesse.
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 11 ottobre 2026. Tutte le fonti