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Governo · Legge
LEGGE 18 marzo 2025, n. 40 · Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 2025
Questa legge fissa le regole per ricostruire le zone colpite da calamità naturali o causate dall'uomo quando finisce lo stato di emergenza nazionale.
«Le disposizioni della presente legge disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale»Vai all’articolo intero
Dopo un disastro naturale o causato dall'uomo, il Governo può dichiarare lo "stato di ricostruzione di rilievo nazionale" per avviare la riparazione dei danni.
«può deliberare lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.»Vai all’articolo intero
Lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale dopo una calamità dura al massimo cinque anni, ma si può prorogare fino a dieci anni.
«non può eccedere la durata di cinque anni ed è prorogabile fino a dieci anni.»Vai all’articolo intero
Dopo una calamità, lo Stato nomina un Commissario straordinario alla ricostruzione che guida i lavori di ripristino delle aree colpite.
«è nominato un Commissario straordinario alla ricostruzione, che può essere individuato nel presidente della regione interessata o, in caso di evento calamitoso ultraregionale, nel presidente di una delle regioni interessate.»Vai all’articolo intero
Il Commissario straordinario alla ricostruzione ha sei mesi dalla nomina per scrivere un piano con i danni complessivi, i soldi necessari e gli interventi da fare.
«entro sei mesi dalla nomina adotta un piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti dall'evento calamitoso, in cui sono determinati anche il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario da sottoporre al Governo.»Vai all’articolo intero
Se hai una casa di proprietà
Se la tua casa è in un gruppo di edifici da ricostruire, devi unirti agli altri proprietari in un consorzio entro trenta giorni dall'invito.
«i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dal Commissario straordinario alla ricostruzione.»Vai all’articolo intero
Per ricevere i fondi, la tua casa danneggiata deve essere regolare: deve avere il permesso di costruire originale oppure essere stata sanificata prima della domanda.
«I contributi e i benefici previsti dalla presente sezione sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati o distrutti dall'evento calamitoso siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità a esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito entro la data di presentazione della relativa istanza.»Vai all’articolo intero
Per ricostruire la tua casa dopo una calamità, i lavori di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione puoi avviarli con una semplice segnalazione al Comune, senza aspettare il permesso di costruire.
«Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , nonchè in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:»Vai all’articolo intero
Da quando vale
Vale dal 16 aprile 2025, 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come prevede la Costituzione (art. 73) quando la legge non indica un'altra data.
Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 2025
Scadenze
Hai al massimo tre anni dalla dichiarazione dello stato di ricostruzione per presentare la domanda di contributo.
«Il termine di presentazione delle istanze di concessione dei contributi non può, in ogni caso, essere superiore a tre anni dalla data di deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.»Vai all’articolo intero
Cosa puoi fare
Se usi la segnalazione per iniziare i lavori, devi comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.
«L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.»Vai all’articolo intero
L'impresa deve inviare il piano di lavoro per la rimozione dell'amianto almeno 30 giorni prima di iniziare i lavori.
«Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.»Vai all’articolo intero
Scritto da un modello AI e controllato da un secondo: ogni frase cita l’articolo da cui viene e la citazione è verificata parola per parola dal codice. Le frasi che non superano il controllo non vengono pubblicate. Può comunque contenere errori: se ne trovi uno, il testo ufficiale è qui sotto. Generata il 12 ottobre 2026. Come lavoriamo
Voto finale, Camera
Voto finale, Senato
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
68 sì · 0 no · 0 ast. · 49 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
0 sì · 0 no · 43 ast. · 27 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
36 sì · 0 no · 0 ast. · 28 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
0 sì · 0 no · 34 ast. · 16 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
25 sì · 0 no · 0 ast. · 23 non vot.
APERRE
Misto
0 sì · 0 no · 2 ast. · 8 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
0 sì · 0 no · 10 ast. · 0 non vot.
NM-M-C
Misto
3 sì · 0 no · 0 ast. · 7 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
0 sì · 0 no · 2 ast. · 5 non vot.
M-ALT
Misto
1 sì · 0 no · 1 ast. · 4 non vot.
M-MIN
Misto
0 sì · 0 no · 2 ast. · 2 non vot.
M-+EUR
Misto
0 sì · 0 no · 3 ast. · 0 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FdI
Fratelli d'Italia
52 sì · 0 no · 0 ast. · 11 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
0 sì · 0 no · 21 ast. · 15 non vot.
LSP-PSd'Az
Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione
17 sì · 0 no · 0 ast. · 12 non vot.
M5S
MoVimento 5 Stelle
0 sì · 0 no · 0 ast. · 26 non vot.
FI-BP-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
7 sì · 0 no · 0 ast. · 13 non vot.
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP
Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare
5 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
IV-C-RE
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe
0 sì · 0 no · 2 ast. · 6 non vot.
Misto
0 sì · 0 no · 3 ast. · 5 non vot.
Aut (SVP-PATT, Cb)
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)
2 sì · 0 no · 3 ast. · 2 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
Camera · C. 1632
approvato
Senato · S. 1294
appr. definit. Legge
1. Le disposizioni della presente legge disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , e per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2 della presente legge. Restano ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresì, le forme e le condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante: «Codice della protezione civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018 : «Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale). - 1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. 2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in seguito, si verifichi, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attività di cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.
3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.
4. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo.
5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all' articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , e successive modificazioni.
6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell' articolo 110 del codice di procedura civile , nonchè in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni già emanate nella vigenza dell' articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 , già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.
7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile.
8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in conformità a quanto previsto dall' articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile.
9. Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).». - Si riporta il testo dell' articolo 116 della Costituzione , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947 : «Art. 117. - Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aosta dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.».
1. Entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , susseguente a eventi di carattere calamitoso di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, a seguito di una relazione presentata dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, anche sportive, danneggiate, degli interventi di riduzione del rischio residuo e messa in sicurezza per far fronte alle conseguenze dell'evento, nonchè dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, il Consiglio dei ministri, valutata l'impossibilità di procedere ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera f), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 , può deliberare lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. La deliberazione è adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate. La deliberazione di cui al secondo periodo può essere adottata nei casi in cui sia necessario provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite, in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture e della necessità di attivare l'insieme delle misure e degli strumenti previsti dai capi II e III della presente legge.
2. La deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 stabilisce la durata e l'estensione territoriale dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, comunque nell'ambito dei territori per i quali è stato precedentemente dichiarato lo stato di emergenza, con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi calamitosi. Lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale decorre dalla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 , non può eccedere la durata di cinque anni ed è prorogabile fino a dieci anni. La proroga è disposta con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3 della presente legge, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate.
3. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 , qualora siano completate le attività di ricostruzione pubblica e privata e sussistano i presupposti per provvedere al rientro nel regime ordinario, lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale può essere revocato prima della sua scadenza con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3 della presente legge, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate.
4. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, sentita la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, che si pronuncia nei quindici giorni successivi alla richiesta, adotta apposita ordinanza diretta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali da parte delle amministrazioni competenti in via ordinaria per il coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati e il subentro nella titolarità della contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), fino alla conclusione degli interventi medesimi. Ferma restando in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con l'ordinanza di cui al primo periodo possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi, non prorogabile, e per i soli interventi connessi all'evento calamitoso, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi. Note all'art. 2: - Per i riferimenti all' articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2021, n. 1 , si vedano le note all'articolo 1. - Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 : «Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). - 1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;
d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonchè dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altre località del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all'articolo 28 3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all' articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , e successive modificazioni. 4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto dall' articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , e successive modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.
7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico.
8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione civile non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti, ai commissari delegati si applica l' articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , e il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.
9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e i consequenziali provvedimenti commissariali nonchè avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi del presente articolo è disciplinata dal codice del processo amministrativo .
10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile nonchè dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al presente comma è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Comma così modificato dall' art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4 .
11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalità indicati nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 7.». - Si riporta il testo dell' articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1991, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990 : «Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento). - 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. 1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico. 1-ter.».
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, successivamente alla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, è nominato un Commissario straordinario alla ricostruzione, che può essere individuato nel presidente della regione interessata o, in caso di evento calamitoso ultraregionale, nel presidente di una delle regioni interessate. In alternativa, con le medesime modalità previste dal primo periodo, il Commissario straordinario alla ricostruzione è individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza manageriale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo può essere disposta la revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Il Commissario straordinario trasmette ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione e alle Camere, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare ulteriori misure di accelerazione e semplificazione eventualmente da adottare. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi dell' articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 6, lettera f), del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 .
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del Commissario straordinario alla ricostruzione, di concerto con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, si provvede alla costituzione, all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge. La struttura di supporto di cui al primo periodo, nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 6, lettera f), del presente articolo, può essere articolata a livello territoriale e, sulla base di convenzioni non onerose, può fornire assistenza tecnica agli enti locali titolari delle funzioni amministrative, correlate alla ricostruzione, disciplinate dalla presente legge.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, da adottare su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui al presente articolo delle attività e funzioni che non saranno concluse dal commissario delegato nominato per l'emergenza e al trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Alla disciplina del completamento delle attività e funzioni già avviate dal commissario delegato nominato per l'emergenza e non trasferite ai sensi del primo periodo al commissario straordinario si provvede mediante ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 .
4. Alla struttura di supporto di cui al comma 2 è assegnato:
a) per un periodo non superiore a un anno, al fine di assicurarne l'immediata operatività, personale dirigenziale e non dirigenziale specializzato individuato dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito del personale in servizio presso il medesimo Dipartimento;
b) personale dirigenziale e non dirigenziale, dipendente di pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e gli enti di appartenenza, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell' articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico del personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall' articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 . Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura.
5. Agli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di supporto, ivi compresi quelli afferenti al trattamento di missione del personale di cui al comma 4, lettera a), si provvede nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi della lettera f) del comma 6 del presente articolo.
6. Il Commissario straordinario:
a) opera in stretto raccordo con il capo del Dipartimento della protezione civile e con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di coordinare le attività disciplinate dalla presente legge con gli interventi di rispettiva competenza;
b) entro sei mesi dalla nomina adotta un piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti dall'evento calamitoso, in cui sono determinati anche il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario da sottoporre al Governo. Il piano degli interventi può prevedere altresì eventuali misure di delocalizzazione necessarie, relative esclusivamente agli edifici gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi, in alternativa e nei limiti del contributo concedibile per la ricostruzione, specificando altresì le spese connesse alla demolizione dell'immobile ovvero alla sua gestione. Nel caso di ricostruzione a seguito di gravi eventi alluvionali, il piano degli interventi, nei limiti delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera f), può prevedere misure di riqualificazione morfologica ed ecologica dei corsi d'acqua interessati dagli eventi alluvionali, di rinaturalizzazione dei corpi idrici e degli argini e di eventuale ampliamento delle aree di esondazione. Il medesimo piano di interventi, redatto sulla base della prospettazione dei fabbisogni contenuti nella relazione del capo del Dipartimento della protezione civile di cui all'articolo 2, è adottato dal Commissario straordinario, di concerto con i Ministri interessati e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta; il piano tiene conto delle esigenze di sviluppo economico e di tutela ambientale, è commisurato alla durata della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale ed è attuabile progressivamente nel limite delle risorse economiche allo scopo stanziate ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1;
c) definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b), nei limiti di quelle finalizzate allo scopo e rese disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera f);
d) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera f): 1) nelle more dell'adozione del piano generale pluriennale di interventi di cui alla lettera b) ((...)) , provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, con le regioni e le province autonome interessate nonchè con i rappresentanti delle province e dei comuni interessati designati ai sensi del medesimo articolo 4; 2) coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ivi compresi le infrastrutture sportive e gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e quelli di titolarità degli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , definendo una procedura speditiva di valutazione dei livelli operativi, in funzione del danno e delle vulnerabilità, eventualmente anche sulla base delle schede di censimento dei danni adottate durante la fase emergenziale, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi; 3) coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche danneggiate, anche di interesse turistico; 4) qualora necessario in relazione alla tipologia di evento calamitoso, coordina la realizzazione degli interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, già previsti e finanziati a legislazione vigente, nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ovvero compresi nel piano di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c); 5) nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, confluite e disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi della lettera f) del presente comma, può autorizzare le regioni, le soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, gli istituti e luoghi della cultura statali dotati di autonomia speciale e gli enti locali compresi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, in deroga al limite di spesa per assunzioni a tempo determinato previsto dall' articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , e ai sensi dell' articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 , tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo ai citati enti e amministrazioni, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo. La ripartizione delle unità di cui al precedente periodo tra gli enti e le amministrazioni interessati è operata dal Commissario straordinario con provvedimenti adottati ai sensi del comma 7 del presente articolo, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate nonchè dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4. Le risorse destinate alle assunzioni di cui al presente numero sono utilizzabili a decorrere dall'anno finanziario in corso alla data dell'autorizzazione ad assumere;
e) informa periodicamente, almeno con cadenza semestrale, la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4 sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei dati desunti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;
f) gestisce la contabilità speciale appositamente aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalità del relativo stato di ricostruzione di rilievo nazionale deliberato ai sensi dell'articolo 2;
g) esercita le funzioni di indirizzo e di monitoraggio su ogni altra attività prevista dalla presente legge nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4.
7. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, con le regioni e le province autonome interessate nonchè con i rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita espressa motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione. Le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , sono adottate sentiti i Ministri interessati, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, è istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori colpiti per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2. Essa è composta dal Commissario straordinario alla ricostruzione, che la presiede, dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, dal sindaco metropolitano, ove esistente, da un rappresentante delle province interessate, designato dall'Unione delle province d'Italia, e da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai componenti della Cabina di coordinamento di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Possono essere invitati alle riunioni della Cabina di coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.
3. La Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario alla ricostruzione:
a) nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attività regolate con i decreti di cui all'articolo 3, comma 3;
b) nel monitoraggio dell'avanzamento dei processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato;
c) nella definizione del piano generale pluriennale di interventi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b);
d) nella definizione dei criteri da osservare per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria;
e) nella redazione dei piani speciali di ricostruzione pubblica di cui all'articolo 13, comma 2;
f) nell'integrazione del piano generale pluriennale di interventi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b), con riferimento alla realizzazione delle opere e dei lavori pubblici già programmati di cui all'articolo 17.
4. Dal funzionamento della Cabina di coordinamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, mediante l'adozione di direttive, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'Autorità politica delegata per la ricostruzione assicura, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori e dei contesti, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione con riferimento agli stati di ricostruzione attivati nell'intero territorio nazionale.
2. Le direttive di cui al comma 1 sono adottate, su proposta del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , da sancire, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute.
3. Le direttive di cui al comma 1 possono recare, in allegato, la determinazione di procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati, anche finalizzate ad assicurare l'omogeneità nel monitoraggio dei dati sui processi di ricostruzione, in accordo con i dati desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le esigenze del Dipartimento casa Italia, e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
4. Il capo del Dipartimento Casa Italia, nei limiti e per le finalità eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, può adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte dei Commissari straordinari. Note all'art. 5: - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997 .
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un fondo per la ricostruzione e un fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione. I fondi di cui al primo periodo sono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi per cui è deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale si provvede con l'utilizzo delle risorse del fondo per la ricostruzione, ((come rifinanziato anche ai sensi dell' articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 )) . Al finanziamento del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione ((si provvede anche ai sensi dell' articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 )) . Nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei fondi di cui al primo periodo è assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ai sensi dell' articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 .
2. Al Commissario straordinario di cui all'articolo 3 è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, alla quale sono assegnate:
a) le eventuali somme residue al momento della cessazione dello stato di emergenza, disponibili presso la contabilità speciale intestata al commissario delegato per l'emergenza nominato ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , strettamente finalizzate alla conclusione delle attività emergenziali e di assistenza della popolazione, trasferite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della presente legge;
b) le risorse provenienti dai fondi di cui al comma 1, le risorse finanziarie statali nonchè quelle derivanti dalle erogazioni liberali disciplinate sulla base di normativa statale, a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi per i quali è deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.
3. All'assegnazione delle risorse alla contabilità speciale provvede il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, su richiesta del Commissario straordinario, subordinatamente alla verifica dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, in accordo con i dati informativi desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Alla rendicontazione delle risorse della contabilità speciale viene data tempestiva e adeguata pubblicità ai sensi dell' articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Commissario straordinario di cui all'articolo 21 della presente legge.
4. Le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 2 del presente articolo, ultimati gli interventi di cui all'articolo 2, comma 4, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate ai bilanci delle amministrazioni dalle quali provengono.
1. Il comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 , è sostituito dal seguente: «1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, per i quali è deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. In tale ambito la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato di tutti i soggetti istituzionali competenti per gli interventi di ripristino, di riparazione e di ricostruzione, ivi compresi i Commissari straordinari alla ricostruzione».
2. Presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la coordina, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione, composta da tutti i Commissari straordinari nominati per le attività di ricostruzione di rilievo nazionale, la quale opera come struttura permanente di coordinamento, al fine di incentivare la condivisione di dati, informazioni e buone pratiche, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Cabina di regia istituita dall' articolo 221 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 . Per la partecipazione alla Conferenza ai Commissari straordinari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. All' articolo 221, comma 4, del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «f-bis) in relazione alle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, dettare indicazioni, approvare buone pratiche e promuovere la diffusione dei dati e delle informazioni nell'ambito della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione».
4. In sede di prima applicazione del comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri è attribuito un contingente di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da destinare al Dipartimento Casa Italia, in numero non superiore a venticinque unità individuate, a domanda, in funzione della specificità delle professionalità e dell'esperienza maturata in materia di ricostruzione, ((prioritariamente)) tra il personale di cui all' articolo 67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012 , e presso le altre amministrazioni di cui all'articolo 67-ter, comma 6, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012 , nonchè tra quello in servizio a tempo indeterminato di cui all' articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 1, comma 5 , del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e all'articolo 50, comma 3, lettera a) , del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 . È conseguentemente ridotta la dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e corrispondentemente incrementata la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con contestuale trasferimento delle relative risorse. Gli oneri del differenziale retributivo derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri sono posti a valere sulle facoltà assunzionali della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri. (1) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 giugno 2025, n. 95 , convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118 ha disposto (con l'art. 4, comma 1-ter) che "Le disposizioni di cui all' articolo 7, comma 4, della legge 18 marzo 2025, n. 40 , si interpretano nel senso che, per l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri del contingente di personale ivi previsto, non è richiesto il previo assenso dell'amministrazione di provenienza".
1. Entro diciotto mesi dalla nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3, i comuni, ove richiesto dal Commissario straordinario medesimo in ragione della natura degli eventi calamitosi e dei conseguenti effetti, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, approvano o adeguano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione nonchè l'aggiornamento degli studi specialistici, compresi quelli di microzonazione sismica e quelli per le carte del piano di assetto idrogeologico, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, ove necessari, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di:
a) ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per le infrastrutture strategiche, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2;
b) ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive, ivi compresi le infrastrutture sportive e gli edifici degli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2;
c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione per dati.
2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 rispettano i principi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, e tengono conto dei provvedimenti e della pianificazione generale e speciale approvata dal Commissario straordinario ai sensi degli articoli 3, comma 6, lettera b), 9, comma 2, e 13, comma 2. Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente:
a) un aumento della popolazione insediabile, calcolata attribuendo a ogni abitante da insediare 120 metri cubi di volume edificabile, rispetto a quella residente in base ai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione effettuato dall'Istituto nazionale di statistica prima della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale;
b) un aumento delle aree urbanizzate rispetto a quelle esistenti prima degli eventi calamitosi da cui è conseguita la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale;
c) opere o interventi soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale o a valutazione d'incidenza.
3. Mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini rispetto alle scelte in materia di pianificazione territoriale e alla definizione degli atti e dei provvedimenti principali del processo di ricostruzione, nel rispetto dei criteri stabiliti con le direttive di cui all'articolo 5. Qualora il Commissario straordinario preveda, ai sensi del primo periodo, forme di consultazione dei cittadini, i pareri richiesti non assumono natura vincolante e sono resi nel termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.
4. Il comune adotta con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1. Tali strumenti, dopo la loro adozione, sono pubblicati nell'albo pretorio dell'ente per quindici giorni, assicurandone altresì la diffusione presso le popolazioni interessate; i soggetti interessati possono presentare osservazioni e opposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, il comune trasmette al Commissario straordinario gli strumenti urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e alle opposizioni ricevute, per l'acquisizione del parere della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, che è reso nel termine di novanta giorni dalla richiesta.
5. Acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, il comune approva definitivamente lo strumento attuativo di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Gli strumenti attuativi di cui al comma 1 innovano gli strumenti urbanistici vigenti e possono derogare allo strumento paesaggistico eventualmente vigente, a condizione che su di essi abbiano espresso il proprio assenso i rappresentanti del Ministero della cultura e della regione interessata presso la Conferenza permanente di cui all'articolo 15.
7. Nel caso in cui gli strumenti attuativi di cui al comma 1 contengano previsioni e prescrizioni di dettaglio, con particolare riferimento alla conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari degli immobili e delle aree interessati dagli eventi calamitosi nonchè alle specifiche normative d'uso preordinate alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni immobili, delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi originariamente utilizzati, la realizzazione dei singoli interventi edilizi può avvenire mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prodotta dall'interessato, con la quale si attesta la conformità degli interventi medesimi alle previsioni dello strumento urbanistico attuativo, salve le disposizioni di maggiore semplificazione.
8. I comuni, sulla base della rilevazione dei danni prodotti dall'evento calamitoso ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, possono altresì, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine stabilito dal Commissario straordinario con proprio provvedimento e pubblicata nel sito internet istituzionale dei comuni stessi, individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. In tali aggregati edilizi la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni. Con la medesima deliberazione del consiglio comunale sono altresì perimetrate, per ogni aggregato edilizio, le unità minime di intervento, costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero nonchè della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico.
9. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, di cui ai commi 1 e 8, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dal Commissario straordinario alla ricostruzione. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione di un numero di proprietari che rappresenti almeno il 51 per cento della superficie complessiva dell'intero edificio, determinata dalla somma delle superfici complessive delle singole unità immobiliari di cui è costituito l'edificio, comprese quelle ad uso non abitativo, calcolate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, recante determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994 .
10. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 9, i comuni si sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio, per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo. Per l'effettuazione degli interventi sostitutivi, i comuni utilizzano i contributi che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari ai sensi dell'articolo 9. In tali casi il contributo concedibile è limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato edilizio e delle finiture comuni nonchè di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito al consorzio.
11. Il consorzio di cui al comma 9 e i comuni, nei casi previsti dal comma 10, si rivalgono sui proprietari qualora il costo degli interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione per gli immobili privati sia superiore all'importo del contributo concedibile.
12. Entro ventiquattro mesi dalla data di deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi di cui al primo periodo sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e tengono conto in ogni caso dei provvedimenti e della pianificazione generale e speciale approvata dal Commissario straordinario ai sensi degli articoli 3, comma 6, lettera b), 9, comma 2, e 13, comma 2, nonchè degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi del comma 1 del presente articolo, ove adottati. I programmi di cui al presente comma autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso esclusi dai programmi di cui al presente comma gli interventi su costruzioni o parti di esse realizzate in assenza o in difformità dai prescritti titoli abilitativi, salve le tolleranze costruttive di cui all' articolo 34-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , e le modalità di regolarizzazione previste dalla legislazione vigente già favorevolmente concluse alla data dell'evento calamitoso. Note all'art. 8: - Per i riferimenti al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si vedano le note all'articolo 3. - Si riporta l' articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , recante: « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001 : «Art. 34-bis (Tolleranze costruttive). - 1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo. 1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:
a) del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati; d-bis) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati. 1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo. Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari. 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonchè la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. 2-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere. 3. Le tolleranze esecutive di cui al presente articolo realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali. 3-bis. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II. Tale attestazione, riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 2, corredata della documentazione tecnica sull'intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall'articolo 93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l'acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 94, ovvero per l'esercizio delle modalità di controllo previste dalle regioni ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 5, per le difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l'autorizzazione di cui all'articolo 94, comma 2, o l'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell'articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi. 3-ter. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi».
1. Per gli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione nonchè i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione ((sono definiti, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui al citato articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate ai sensi dell' articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , disponibili presso il fondo per la ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge)) . ((Con il medesimo decreto sono individuati i soggetti privati legittimati a richiedere i contributi pubblici per la ricostruzione)) . Le risorse sono iscritte nel fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f).
2. Ai fini dell'attribuzione dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), e nel rispetto dei criteri definiti ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, entro dodici mesi dalla nomina, provvede a:
a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato, distinguendo: 1) interventi di immediata riparazione, da realizzare con priorità, per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui sono erogati servizi socio-educativi per la prima infanzia e servizi di cura e assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni lievi; 2) interventi di ripristino o ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui sono erogati servizi socio-educativi per la prima infanzia e servizi di cura e assistenza alla persona, che presentano danni gravi; 3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;
b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficienza energetica. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione.
3. Gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui al presente articolo sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove prescritta.
1. ((Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 1, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate ai sensi dell' articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , disponibili presso il fondo per la ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge, può essere previsto)) uno specifico contributo per il caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, ivi compresi quelli strumentali all'esercizio dei servizi di cura e assistenza alla persona, previa determinazione delle modalità e dei relativi criteri di concessione, anche in relazione al limite massimo del contributo concedibile per ciascuna famiglia anagrafica come risultante dallo stato di famiglia alla data in cui si è verificato l'evento calamitoso di cui all'articolo 1.
1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. All'istanza sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
a) l'eventuale ordinanza di sgombero e l'eventuale scheda AeDES redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014 , ovvero altri analoghi documenti di rilevazione dei danni eventualmente redatti dall'autorità statale competente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
b) la relazione tecnica, asseverata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi di cui all'articolo 1;
c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati di un computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.
2. All'esito dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell' articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , o verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo testo unico. Lo stato legittimo dell'immobile è stabilito ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 . Nei comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, nei casi e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 12, gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo sono realizzati mediante SCIA edilizia, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni, fatta eccezione per quelle paesaggistiche ove necessarie.
3. Il comune, verificati la spettanza del contributo e il relativo importo nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprendente le spese tecniche.
4. Il Commissario straordinario conclude il procedimento con decreto di concessione del contributo e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto, ai sensi dell' articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 , e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63/2020 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021 .
5. Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto, procede mensilmente a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari almeno al 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e richiede la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. La concessione dei contributi di cui al presente articolo è subordinata a espresse clausole di revoca, anche parziale, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse mediante ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1.
6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendone la dematerializzazione con l'impiego di piattaforme informatiche interconnesse con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC e tenendo conto della necessità di concludere i lavori di ricostruzione, ripristino o riparazione entro il termine di scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da allegare all'istanza di concessione del contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonchè le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5. Il termine di presentazione delle istanze di concessione dei contributi non può, in ogni caso, essere superiore a tre anni dalla data di deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.
7. I contributi e i benefici previsti dalla presente sezione sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati o distrutti dall'evento calamitoso siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità a esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito entro la data di presentazione della relativa istanza.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, lettera d), numero 5), i comuni svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Note all'art. 11: - Si riportano gli articoli 9-bis , 20 , 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , recante: « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001 : «Art. 9-bis (Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili). - 1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati. 1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 34-ter, 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare, concorrono, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34-bis. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non siano disponibili la copia o gli estremi. 1-ter. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di cui all' articolo 1117 del codice civile . Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso.». «Art. 20 (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire). - 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all'efficienza energetica. 1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici. 2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione. 3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 . 4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3. 5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. 5-bis. 6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al medesimo comma, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990 , e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio. 7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento. 8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.
9.
10.
11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.
12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali.
13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.». «Art. 22 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività). - 1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , nonchè in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c. 2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonchè ai fini dell'agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore. 3. 4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44. 5. 6. La realizzazione degli interventi di cui al presente Capo che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto idrogeologico, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 . 7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui al presente Capo, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.». «Art. 23 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire). - 01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività: a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c); b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443 , il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purchè il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione. 1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonchè di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. 1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonchè dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 2. La segnalazione certificata di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova segnalazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 3. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. 4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla segnalazione, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 , 14-bis , 14-ter , 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la segnalazione è priva di effetti. 5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della segnalazione, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonchè gli atti di assenso eventualmente necessari. 6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. 7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.». - Si riporta il testo dell' articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 , recante: «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003 : «Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le finalità di cui all' articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144 , e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonchè ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE. 2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , disciplina le modalità e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1. 2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso. 2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attività di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati. 2-quater. I soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico danno notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale. 2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Autorità politica delegata agli investimenti pubblici ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, con il supporto del Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello Stato mette a disposizione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 , con le riconciliazioni, ove presenti, con i dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui all' articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e dal sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 . 2-sexies. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a legislazione vigente.».
1. Nei contratti per interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino stipulati tra privati, aventi ad oggetto interventi regolati dalla presente legge, è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell' articolo 1341, secondo comma, del codice civile . Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 , nonchè quello di dare comunicazione al Commissario straordinario, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari ai medesimi obblighi.
2. Qualora sia accertato l'inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario, consistente nel mancato utilizzo di banche o della società Poste italiane Spa per il pagamento, in tutto o in parte, degli operatori economici incaricati o dei professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori mediante le somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione, è disposta la revoca totale del contributo erogato.
3. Qualora sia accertato l'inadempimento di uno degli ulteriori obblighi di cui all' articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136 , è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata.
4. Nei casi di cui al comma 2, il contratto è risolto di diritto.
5. Nei contratti fra privati è consentito il subappalto di lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione, se nota, delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso al Commissario straordinario l'addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione delle opere e delle quantità oggetto di subappalto, ove non precedentemente indicate, e delle denominazioni delle imprese subappaltatrici. Sono nulle le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.
6. Resta ferma la giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell' articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , e dell'articolo 1 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 .
7. Al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, i contributi per il ristoro di danni ai sensi dalla presente legge sono concessi, nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza o per la ricostruzione, al netto dei rimborsi assicurativi percepiti dai beneficiari. Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell' articolo 1341 del Codice civile : «Art. 1341 (Condizioni generali di contratto). - Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.». - Si riporta il testo degli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 , recante: «Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010 : «Art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari). - 1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonchè i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonchè alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonchè quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1. 3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonchè quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti. 4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell' articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 , il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento. 6. 7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonchè, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.». «Art. 6 (Sanzioni). - 1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 9-bis, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa. 2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all'articolo 3, comma 5. 3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito. 4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. 5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonchè per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 , del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 , e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 . In deroga a quanto previsto dall' articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall' articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 , l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione. 5-bis. L'autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3.». - Si riporta il testo dell' articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994 : «Art. 1 (Azione di responsabilità). - 1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo. La gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorchè detti decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell'amministrazione procedente. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. 1.1. In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti. 1-bis. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità. 1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione. 1-quater. Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso. 1-quinquies. Nel caso in cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248 . In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilità solidale è effettuata in sede di ricorso per revocazione. 1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. 1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo, è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale. 2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. 2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423 , la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996. 2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio. 3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata. 4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.». - Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1, dell'Allegato 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174 , recante: «Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell' articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2016 : «Art. 1 (Ambiti della giurisdizione contabile). - 1. La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilità amministrativa per danno all'erario e negli altri giudizi in materia di contabilità pubblica. 2. Sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica, i giudizi aventi per oggetto l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e gli altri giudizi nelle materie specificate dalla legge. 3. La giurisdizione della Corte dei conti è esercitata dai giudici contabili secondo le norme del presente codice.».
1. ((A seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera b), della presente legge e nel rispetto di quanto disposto dall' articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate ai sensi dell' articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , disponibili presso il fondo per la ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge, si provvede all'individuazione delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione dei beni e degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche nonchè dei beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 della presente legge nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi del citato articolo 2)) . Le risorse economiche stanziate sono iscritte nel fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f). Con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 7, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione, comprese le opere di miglioramento sismico, attraverso la concessione di contributi, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per i seguenti beni danneggiati:
a) immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, edilizia residenziale pubblica, opere di urbanizzazione primaria, infrastrutture sportive, strutture edilizie delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, edifici municipali, caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, immobili in uso al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, immobili demaniali, strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica e chiese ed edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice, e utilizzati per le esigenze di culto;
b) opere di difesa del suolo e infrastrutture e impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione, ivi comprese le opere di riqualificazione morfologica ed ecologica dei corsi d'acqua interessati da eventi alluvionali, di rinaturalizzazione dei corpi idrici e degli argini e di ampliamento delle aree di esondazione;
c) archivi, musei e biblioteche, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) in relazione alle chiese e agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
d) edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.
2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b), nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, il Commissario straordinario predispone e approva:
a) un piano speciale delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, che quantifichi il danno e preveda il finanziamento in base alle risorse disponibili;
b) un piano speciale dei beni culturali, che quantifichi il danno e preveda il finanziamento in base alle risorse disponibili;
c) un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, con priorità per le situazioni di dissesto che costituiscono pericolo per i centri abitati e le infrastrutture;
d) un piano speciale delle infrastrutture ambientali danneggiate dall'evento calamitoso, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario da ripristinare nelle aree oggetto degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2. Rientrano tra le infrastrutture ambientali oggetto del piano di cui alla presente lettera anche le dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nonchè gli impianti destinati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati;
e) un piano speciale, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, per le infrastrutture statali, con l'individuazione, altresì, dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del fondo di cui all' articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, come finanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo. Fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 7, gli edifici scolastici e universitari, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, le aree già da essi occupate devono mantenere la destinazione urbanistica ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità.
4. I piani di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dal Commissario straordinario entro dodici mesi dalla nomina, acquisiti l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate nonchè dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4, e il parere delle amministrazioni statali competenti in materia e dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente, in sede di Conferenza permanente di cui all'articolo 15. Con successivi provvedimenti, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorità. Gli interventi previsti negli atti di pianificazione di cui al comma 2 del presente articolo sono identificati dal codice unico di progetto, ai sensi dell' articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 , e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63/2020 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021 .
5. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate nonchè dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4, i soggetti attuatori oppure i comuni, le unioni di comuni, le unioni montane e le province interessati predispongono e inviano i progetti degli interventi al Commissario straordinario.
6. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 5 e verificata la congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo.
7. I contributi di cui al presente articolo nonchè le spese per le residue attività e funzioni di assistenza alla popolazione trasferite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sono erogati in via diretta.
8. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario trasmette i progetti esecutivi ai soggetti attuatori di cui all'articolo 14 per lo svolgimento, ai sensi dell'articolo 16, delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.
9. Il monitoraggio dell'utilizzazione dei contributi di cui al presente articolo è eseguito secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 , nonchè, limitatamente alle opere di difesa del suolo e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, attraverso il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, fermo restando il rispetto del principio di unicità dell'invio previsto dal codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 .
10. Fermo restando quanto disposto dall' articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 , e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge, le disposizioni della parte II, titolo IV, del medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente o dalle disposizioni di stanziamento delle risorse per la ricostruzione pubblica di cui al comma 1 del presente articolo, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2.
11. Il Commissario straordinario, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza medesima. Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'Autorità politica delegata per la ricostruzione propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma , e 120, secondo comma, della Costituzione , ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
12. Con riferimento agli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, il commissario ad acta, ove nominato dal Consiglio dei ministri nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 11, è individuato nel Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.
13. Restano fermi, per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari, ai sensi dell' articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 , per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, ai Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all' articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , al Commissario straordinario di governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , e al Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6 , del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 , nonchè al commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, di cui al comma 10 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , qualora già nominati alla data di deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.
1. Per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 13, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, i soggetti attuatori sono:
a) le regioni;
b) il Ministero della cultura;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l'Agenzia del demanio;
e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all' articolo 14 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ;
f) le università, limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all' articolo 14 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 .
2. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della regione, con proprio provvedimento, può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai comuni o agli altri enti locali interessati. In relazione ai beni danneggiati di titolarità dei comuni o di altri enti locali interessati, fermo restando il potere di delega da parte del Presidente della regione ai sensi del primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, individua quale soggetto attuatore ai sensi del comma 1 del presente articolo lo stesso comune o ente locale titolare, salvo che questi, tenuto conto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, non siano in condizione, in ragione delle conseguenze prodotte dall'evento calamitoso di cui all'articolo 1, di svolgere le funzioni di soggetto attuatore.
3. Relativamente agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, rientranti nella competenza della società ANAS Spa, ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , la medesima società provvede secondo quanto previsto nel piano speciale di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), della presente legge in qualità di soggetto attuatore, eventualmente operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del fondo di cui all' articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 10, della presente legge, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte della stessa ANAS Spa, delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalle finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime. Per il coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, ovvero di ricostruzione delle medesime infrastrutture, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 , l'ANAS Spa opera in qualità di soggetto attuatore e provvede direttamente, secondo quanto previsto nel piano speciale di cui al citato articolo 13, comma 2, lettera e), ove necessario anche in ragione dell'effettiva capacità operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, anche operando in via di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015 e con le medesime modalità di cui al primo periodo. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all' articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 . Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015 utilizzate ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma sono reintegrate a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge ((...)) . Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all' articolo 14 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , o per i quali non si sia proposta la diocesi competente, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), del presente articolo.
5. Ai lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia europea per singolo lavoro si applicano le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione sia per l'affidamento dei lavori. Con ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, sentiti il presidente della Conferenza episcopale italiana e il Ministro della cultura, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonchè le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto.
6. Il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3 può avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all' articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, individuati nell'ambito della predetta convenzione, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata Struttura.
1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, nonchè di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione, è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione un organo a competenza intersettoriale, denominato «Conferenza permanente», presieduto dal Commissario straordinario e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonchè della regione o provincia autonoma, della provincia, dell'Autorità di bacino distrettuale, dell'Ente parco o, in assenza di quest'ultimo, di altra area naturale protetta e del comune territorialmente competenti.
2. La Conferenza permanente è validamente costituita con la presenza almeno della metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La partecipazione alla Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 in materia di strumento urbanistico attuativo, la cui efficacia decorre dall'approvazione comunale, la determinazione motivata di conclusione del procedimento presso la Conferenza permanente, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, compresi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della disciplina prevista dall' articolo 7 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 . Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , sono rilasciate dal rappresentante dell'ufficio territorialmente competente del Ministero della cultura nell'ambito della Conferenza permanente. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è comunque necessario ai fini dell'approvazione del piano speciale delle infrastrutture ambientali. Sono assicurate adeguate forme di partecipazione delle popolazioni interessate, definite dal Commissario straordinario nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente.
3. La Conferenza permanente, in particolare:
a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai comuni, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei comuni stessi;
b) approva, ai sensi dell' articolo 38 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , i progetti predisposti dai soggetti di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 1, della presente legge;
c) approva, ai sensi dell' articolo 38 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , i progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del Ministero della cultura e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa nell'ambito della Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero della cultura;
d) esprime parere obbligatorio e vincolante sul piano speciale delle infrastrutture ambientali.
4. Ai componenti della Conferenza permanente di cui al presente articolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell' articolo 7 del decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 , recante: « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001 : «Art. 7 (Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni). - 1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:
a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorchè l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell' articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;
b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 , e successive modificazioni;
c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell' art. 47 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 .». - La legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990 . - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 , recante: « Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 . - Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 : «Art. 38 (Localizzazione e approvazione del progetto delle opere). - 1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni è effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. La procedura di cui al presente articolo si applica anche alle opere di interesse pubblico, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , se concernenti la concessione e la gestione di opere pubbliche, oppure la concessione di servizi pubblici con opere da realizzare da parte del concessionario. 2. La procedura di cui al presente articolo non si applica se è stata già accertata la conformità del progetto di fattibilità tecnica ed economica alla pianificazione urbanistica e alla regolamentazione edilizia: a) per le opere pubbliche di interesse statale, escluse quelle destinate alla difesa militare, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti territoriali interessati; b) per le opere pubbliche di interesse locale, dal comune, oppure dalla regione o dalla provincia autonoma interessata in caso di opere interessanti il territorio di almeno due comuni. 3. Nei casi diversi dal comma 2, l'amministrazione procedente, la stazione appaltante o l'ente concedente convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonchè della localizzazione dell'opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell' articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 , a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Ai fini di cui al presente articolo, per le opere di competenza statale, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche può agire quale amministrazione procedente, previa stipula di un accordo ai sensi dell' articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con una pubblica amministrazione, quando non è tenuto all'espressione di un parere ai sensi dei commi 4 e 5. 4. Per le opere pubbliche di interesse statale, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3, l'amministrazione procedente, la stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici, o al competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, ai fini dell'espressione del parere, ove previsto. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica contiene sempre l'alternativa di progetto a consumo zero del suolo ai fini della rigenerazione urbana.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, se ravvisa carenze ostative al rilascio del parere favorevole, ivi comprese quelle relative agli aspetti di rigenerazione urbana, restituisce il progetto entro quindici giorni dalla sua ricezione con l'indicazione delle integrazioni o modifiche necessarie. L'amministrazione procedente, la stazione appaltante o l'ente concedente procede alle modifiche e alle integrazioni richieste entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di restituzione del progetto. Il Consiglio superiore o il Provveditorato interregionale esprime il parere entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure entro il termine massimo di venti giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato. Decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole.
6. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione del progetto al Consiglio superiore dei lavori pubblici o al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche o, nel caso in cui sia stato restituito a norma del comma 5, contestualmente alla trasmissione al Consiglio o al Provveditorato del progetto modificato, l'amministrazione procedente, la stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il progetto alle autorità competenti per i provvedimenti di cui al comma 8.
7. Nel caso di opere pubbliche di interesse locale o di interesse statale per le quali non è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, l'amministrazione procedente, la stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il progetto alle autorità competenti per i provvedimenti di cui al comma 8.
8. Nel corso della conferenza di servizi sono acquisiti e valutati l'assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico e della VIA valutazione di impatto ambientale, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione, l'esito dell'eventuale dibattito pubblico, nonchè, per le opere pubbliche di interesse statale, il parere di cui ai commi 4 e 5. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui al comma 3 e sono corredate, qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera. Qualora dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico emerga l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente procede ai sensi dell'allegato I.8, tenuto conto del cronoprogramma dell'opera. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica o ad altra forma di consultazione del pubblico.
9. La conferenza di servizi si conclude nel termine di sessanta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all' articolo 14-quinquies, comma 1, della legge n. 241 del 1990 , una sola volta per non più di dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza di servizi, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima.
10. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 9, approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici. L'intesa tra gli enti interessati, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Essa comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, i titoli abilitativi necessari, la dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle opere nonchè il vincolo preordinato all'esproprio e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato. A tal fine, le comunicazioni agli interessati di cui all' articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all' articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 . Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.
11. Nella procedura di cui al presente articolo, le determinazioni delle amministrazioni diverse dall'amministrazione procedente, dalla stazione appaltante o dall'ente concedente e comunque coinvolte ai sensi dell' articolo 14-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990 , in qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere o degli impianti, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano compatibile l'opera e possibile l'assenso, valutandone altresì i profili finanziari. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, incluse quelle titolari delle competenze in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e del patrimonio culturale.
12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del codice, per i quali non sia ancora intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
13. Per gli appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto sono validi i pareri, le autorizzazioni e le intese già acquisite, purchè il RUP attesti l'assenza di variazioni nel progetto e nella regolamentazione ambientale, paesaggistica e urbanistica sulla cui base i pareri, le autorizzazioni e le intese erano stati adottati. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai casi di ritiro, revoca o annullamento del precedente appalto per vizi o circostanze inerenti ai pareri, alle autorizzazioni o alle intese.
14. Restano ferme le disposizioni speciali vigenti per determinate tipologie di opere pubbliche di interesse nazionale, comprese quelle relative agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 .».
1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 14, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza, nei limiti delle risorse stanziate per la ricostruzione.
2. La centrale unica di committenza è individuata:
a) per i soggetti attuatori di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), e per i soggetti delegati ai sensi dell'articolo 14, comma 2, nei soggetti aggregatori regionali di cui all' articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 , istituiti dalle regioni interessate, nonchè nelle stazioni uniche appaltanti e nelle centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa e qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ;
b) per i soggetti attuatori di cui all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c), nella società Consip Spa, nei provveditorati interregionali per le opere pubbliche e nella società Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa;
c) per gli interventi in relazione ai quali l'Agenzia del demanio svolge la funzione di soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), nella medesima Agenzia, salva in ogni caso la facoltà, per la stessa Agenzia, di individuare quale centrale unica di committenza uno dei soggetti di cui alla lettera b) del presente comma.
3. Fermo restando l'obbligo della centrale unica di committenza di eseguire tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 13, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza possono essere regolati mediante convenzione. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al precedente periodo si provvede con le risorse allo scopo iscritte nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera f). Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell' articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , recante: «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonchè per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014 : «Art. 9 (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento). - 1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all' articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell' articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 . 2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell' articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiedono all'Autorità l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. I soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all' articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , e successive modificazioni. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata sono definiti i requisiti per l'iscrizione tra cui il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonchè i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative. 2-bis. Nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni. 3. Fermo restando quanto previsto all' articolo 1, commi 449 , 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , all' articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , all' articolo 1, comma 7 , all' articolo 4, comma 3-quater e all' articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonchè le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonchè le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , nonchè loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG).
4.
4-bis.
5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35.
6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma restando la facoltà per le regioni di costituire centrali di committenza anche unitamente ad altre regioni secondo quanto previsto all' articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , le regioni possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .
7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n 111 , l'Autorità nazionale anticorruzione, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all' articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , fornisce, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonchè pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell' articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.
8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento è effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici.
8-bis. Nell'ottica della semplificazione e dell'efficientamento dell'attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell' articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , sulla base di convenzione disciplinante i relativi rapporti per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione, da parte delle autorità di gestione, certificazione e audit istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle relative funzioni.
9. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui al comma 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.
10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione di cui all' articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , conseguiti negli anni 2012 e 2013, sono utilizzate, per gli anni 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno, oltre che per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, per il finanziamento delle attività svolte da Consip S.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni ai sensi dell' articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 . A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi.». - Si riporta il testo dell'articolo 63 del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 : «Art. 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza). - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo. 2. La qualificazione per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione si articola in tre fasce di importo:
a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;
b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14;
c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo. 3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori si applica il comma 6 dell'articolo 62. 4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all' articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 , Sport e salute S.p.a. e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione. In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme prevista dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata. 5. La qualificazione ha ad oggetto le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e riguarda: a) la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure; b) la capacità di affidamento e controllo dell'intera procedura; c) la capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera. 6. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per la progettazione e l'affidamento di lavori oppure per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture o, alle condizioni indicate nell'Allegato II.4, per la sola esecuzione di lavori o di servizi e forniture. 6-bis. Le stazioni appaltanti qualificate che svolgono attività di committenza per altre stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate programmano la loro attività nel rispetto del principio di leale collaborazione. 7. I requisiti di qualificazione per la progettazione e l'affidamento sono disciplinati dall'allegato II.4 e attengono: a) all'organizzazione della funzione di spesa e ai processi; b) alla consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la adeguata formazione del personale; c) all'esperienza maturata nell'attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi compreso l'eventuale utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni. 8. I requisiti di qualificazione per l'esecuzione sono indicati separatamente nell'allegato II.4.119 9. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la qualificazione. 10. In relazione al comma 7, lettera b), e alla formazione del personale propedeutico alla qualificazione per l'esecuzione, la Scuola nazionale dell'amministrazione definisce i requisiti e le modalità per l'accreditamento dei soggetti pubblici o privati, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonchè alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.
11. In nessun caso i soggetti interessati possono comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione ricorrendo ad artifizi tali da eluderne la funzione. L'ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, può irrogare una sanzione entro il limite minimo di euro 500 euro e il limite massimo di euro 1 milione e, nei casi più gravi, disporre la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta. Costituiscono gravi violazioni le dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese, in particolare:
a) per le centrali di committenza, la dichiarata presenza di un'organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l'amministrazione di provenienza;
b) per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, la dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attività;
c) la mancata comunicazione all'ANAC della perdita dei requisiti.
12. Se la qualificazione viene meno o è sospesa, le procedure in corso sono comunque portate a compimento.
13. L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato II.4, rilasciando la qualificazione medesima. L'ANAC può stabilire ulteriori casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.».
1. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche ordinariamente competenti, previo parere della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, mediante la sottoscrizione di un protocollo con il Commissario straordinario, i piani approvati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, possono essere integrati con ulteriori opere da eseguire nel medesimo territorio, a condizione che tali opere non determinino un rallentamento del processo di ricostruzione, siano complementari agli interventi regolati dalla presente legge e risultino già interamente finanziate.
2. Nei casi previsti dal comma 1, le risorse già stanziate per i lavori e le opere pubbliche delegati al Commissario straordinario sono trasferite, contestualmente alla sottoscrizione del protocollo di cui al medesimo comma 1, alla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f).
1. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi previsti dal piano speciale delle infrastrutture ambientali di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), della presente legge il Commissario straordinario, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti e nel rispetto delle disposizioni dell' articolo 7 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , può avvalersi delle società affidatarie della gestione dei servizi pubblici del territorio nonchè di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione, dotate di specifica competenza tecnica, individuate d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero del turismo. Il piano speciale di cui al presente articolo è coerente con la pianificazione regionale di riferimento. I pareri, i visti e i nulla osta necessari per la realizzazione degli interventi devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta ovvero entro un termine complessivamente non superiore a quindici giorni in caso di richiesta motivata di proroga; qualora non siano resi entro tale termine, si intendono acquisiti con esito favorevole. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano agli atti in materia di valutazione ambientale, paesaggistica e di prevenzione degli incendi, ove occorrenti.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, ivi compresi quelli derivanti dalla stipulazione delle convenzioni con le società in house di cui al comma 1, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie di parte corrente allo scopo assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), e comunque nel limite massimo del 2 per cento del quadro economico dell'intervento. Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 : «Art. 7 (Principio di auto-organizzazione amministrativa). - 1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.
3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 .
4. La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purchè l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.».
1. Il Commissario straordinario, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate, nonchè dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4, nei limiti delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), approva il piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino ai sensi della presente legge, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 .
2. Il piano di cui al comma 1 è redatto allo scopo di:
a) fornire gli strumenti tecnici e operativi per la migliore gestione delle diverse tipologie di materiali derivanti dall'evento calamitoso, dai crolli e dalle demolizioni, ivi compreso il materiale litoide eventualmente derivante dal medesimo evento a seguito di esondazione di corsi d'acqua e bacini di laminazione nel rispetto dei principi previsti dalla normativa europea in materia ambientale;
b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da compiere per la più celere rimozione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, indicando i tempi di completamento degli interventi;
c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati o delle aree interessate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2;
d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di intervento;
e) limitare il volume dei rifiuti da avviare a smaltimento, riutilizzando i materiali e recuperando i rifiuti che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2; tali materiali, se non riutilizzati, sono ceduti e il relativo eventuale ricavato è versato come contributo al comune da cui provengono tali materiali.
3. In deroga all' articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, nonchè quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai comuni interessati dagli eventi medesimi e da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive e segnalare i materiali pericolosi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, da avviare a raggruppamento presso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo, o direttamente agli impianti di trattamento dei rifiuti. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali di cui al presente articolo il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 .
4. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonchè quelli dei beni aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di materiali di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni impartite dalle competenti autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero della cultura che partecipa alle operazioni. Non costituiscono altresì rifiuto i materiali vegetali costituiti da alberi, arbusti, piante e residui delle stesse abbattuti nel corso dell'evento calamitoso o delle successive operazioni emergenziali di messa in sicurezza del territorio, a condizione che siano impiegati nell'agricoltura, nella silvicoltura o nella produzione di energia da biomasse.
5. La raccolta dei materiali di cui al comma 3, giacenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, e il loro trasporto ai centri di raccolta comunali e ai siti di deposito temporaneo, ovvero direttamente agli impianti di trattamento rifiuti, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei territori interessati o dei comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura di cui all'articolo 76 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 . Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nelle condizioni in cui si trovano, anche all'interno dei centri di raccolta comunali o dei depositi temporanei, con oneri a proprio carico. La disposizione del terzo periodo si applica anche al Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori per i rifiuti di sua competenza. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali derivanti dall'evento calamitoso il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all' articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . Limitatamente ai materiali di cui al comma 3 del presente articolo giacenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata, come disciplinato dall'articolo 9. A tal fine, il comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notificazione dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , apposito avviso contenente l'indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso, il comune, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, autorizza la raccolta e il trasporto dei materiali.
6. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai commi da 1 a 5, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonchè di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il riutilizzo dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne e interne, di ciascun edificio.
7. L'autorità competente ai sensi della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , autorizza, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13), scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei di rifiuti, come definiti nell'allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 , per l'eventuale successivo trasporto della frazione non recuperabile agli impianti di destinazione finale. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 . I Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, stabiliscono le modalità di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 3 del presente articolo raccolti e trasportati nonchè dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.
8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 5 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo tempestivamente all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione dell'autorità competente ai sensi della parte seconda o della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , la separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi, dei RAEE, delle pile e degli accumulatori dal rifiuto tal quale, nonchè il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.
9. Previa verifica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, le regioni dettano criteri per l'individuazione da parte dei comuni di siti di deposito temporaneo dei materiali derivanti dagli eventi calamitosi prima che questi si verifichino. In caso di incapienza dei siti individuati, il Commissario straordinario può individuare ulteriori siti di deposito temporaneo nel rispetto delle condizioni e dei criteri stabiliti ai sensi del primo periodo.
10. Nel caso in cui nel sito di deposito temporaneo debbano essere effettuate operazioni di trattamento del materiale derivante dall'evento calamitoso con l'ausilio di impianti mobili, il termine di cui all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , è ridotto a dieci giorni.
11. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga all'eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla regione e all'agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competenti.
12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, e il Ministero della cultura, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, assicurano la vigilanza e il rispetto delle disposizioni del presente articolo.
13. I materiali derivanti dall'evento calamitoso nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 3. Ad essi è attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le disposizioni del presente comma. Tali materiali non possono essere movimentati, ma devono essere delimitati adeguatamente con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica è effettuato da un'impresa specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi, dei RAEE nonchè delle pile e degli accumulatori, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed è gestito secondo le modalità di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi, dei RAEE nonchè delle pile e degli accumulatori, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale è gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata e appositamente allestita, di rifiuti di amianto. La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti. Per l'esecuzione degli interventi di bonifica, le imprese autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'organo di vigilanza competente per territorio un idoneo piano di lavoro ai sensi dell' articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 . Tale piano di lavoro è presentato al dipartimento di sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale competente, che entro ventiquattro ore lo valuta. I dipartimenti di sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle imprese e ai cittadini sugli aspetti di competenza.
14. I rifiuti urbani indifferenziati derivanti dall'evento calamitoso si considerano frazioni neutre ai fini del computo della percentuale di raccolta differenziata, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016 .
15. Ad esclusione degli interventi che sono compresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, le attività previste dal presente articolo derivanti dall'evento calamitoso, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, possono essere svolte nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), o a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate a tale scopo. Le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Note all'art. 19: - Per i riferimenti all' articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , si vedano le note all'articolo 6. - Si riporta il testo degli articoli 177, 183, comma 1, lettera f) e 184 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 : «Art. 177 (Campo di applicazione e finalità). - 1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE , così come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia e l'efficienza che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione. 2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse. 3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti. 4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonchè per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente. 5. Per conseguire le finalità e gli obiettivi di cui ai commi da 1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati. 6. I soggetti di cui al comma 5 costituiscono, altresì, un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri e con le modalità di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), e nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla legge 21 giugno 1986, n. 317 . 7. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 8. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». «Art. 183 (Definizioni). - 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: (Omissis) f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore). (Omissis). Art. 184. - 1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter). 3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2135 del Codice civile , e della pesca; b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonchè i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonchè i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
i) i veicoli fuori uso. 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto. 5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all' articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti. 5-bis. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell'Unione europea e del presente decreto legislativo, le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonchè per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, così come individuati con decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.952 960 961 5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate è tenuto, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività: a) l'arma o il sistema d'arma utilizzati; b) il munizionamento utilizzato; c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili. 5-bis.2. Il registro di cui al comma 5-bis.1 è conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione. Lo stesso è esibito agli organi di vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza. 5-bis.3. Entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attività devono concludersi entro centottanta giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010 . 5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto. 5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216.». «Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - (Omissis) Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno venti giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonchè l'ulteriore documentazione richiesta. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 76 del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 : «Art. 76 (Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando). - 1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i presupposti fissati dai commi seguenti, dandone motivatamente conto nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. A tali fini le stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei. 2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nei seguenti casi: a) quando non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, nè alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purchè le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purchè sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima; un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata a rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara, salvo modifiche sostanziali. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato è escluso ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 o non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 100; b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti. 3. Le eccezioni di cui al comma 2, lettera b), numeri 2) e 3), si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto. 4. Nel caso di appalti pubblici di forniture la procedura di cui al presente articolo è inoltre consentita nei casi seguenti: a) quando i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo; b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, quando il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni; c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime; d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali. 5. La procedura prevista dal presente articolo è altresì consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi quando l'appalto faccia seguito a un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati. 6. La procedura prevista dal presente articolo può essere usata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 70, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 14, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto di appalto iniziale. 7. Ove possibile, le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, selezionando almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 108, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.». - Si riporta il testo dell' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600 , recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973 : «Art. 60 (Notificazioni). - La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile , con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto; b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata; c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate; e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall' art. 140 del Codice di procedura civile , in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione; e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; f) le disposizioni contenute negli artt. 142 , 143 , 146 , 150 e 151 del Codice di procedura civile non si applicano. L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente. Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA. Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall' articolo 142 del Codice di procedura civile , la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all' articolo 2188 del codice civile . In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e). La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione. Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.». - L'allegato C alla parte quarta, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 reca: «Operazioni di recupero». - Si riporta il testo dell' articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , recante: «Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 : «Art. 256 (Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto). - 1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all' articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . 2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonchè dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro. 3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno. 4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti: a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto; b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale; c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto; d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori; e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254, delle misure di cui all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico; g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile; h) luogo ove i lavori verranno effettuati; i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto; l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e). 5. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività. 6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 250. 7. Il datore di lavoro provvede affinchè i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.».
1. I provvedimenti di natura regolatoria e organizzativa adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi dell' articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 . I termini di cui all' articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 , sono dimezzati. Durante lo svolgimento della fase del controllo dei provvedimenti, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiararli provvisoriamente efficaci nonchè esecutori ed esecutivi, ai sensi degli articoli 21-bis , 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
2. La competenza per il controllo dei provvedimenti di cui al comma 1 è attribuita in ogni caso alla sezione centrale della Corte dei conti competente a esercitare il controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni centrali dello Stato.
3. La Corte dei conti provvede all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Note all'art. 20: - Si riporta il testo dell' articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994 n. 20 , recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994 : «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; c-bis);
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); e); f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare; f-bis) atti e contratti di cui all' articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni; f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all' articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ; g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell' articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato; h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi; i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro; l) atti che il Presidente del Consiglio dei ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo. (Omissis).». - Si riporta il testo dell' articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000 n. 340 , recante: «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi (Legge di semplificazione 1999), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000 : «Art. 27 (Accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti). - 1. Gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell' articolo 81 della Costituzione , delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni. 2. La Sezione del controllo comunica l'esito del procedimento nelle ventiquattro ore successive alla fine dell'adunanza. Le deliberazioni della Sezione sono pubblicate entro trenta giorni dalla data dell'adunanza. 3. All' articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , l'ultimo periodo è soppresso.
4. Il procedimento previsto dall'articolo 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , può essere attivato dal Consiglio dei ministri anche con riferimento ad una o più parti dell'atto sottoposto a controllo. L'atto, che si è risolto debba avere corso, diventa esecutivo ove le Sezioni riunite della Corte dei conti non abbiano deliberato entro trenta giorni dalla richiesta.
5. L' articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , è abrogato.». - Si riporta il testo degli articoli 21-bis , 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990 n. 241 , recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990 : «Art. 21-bis (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati). - 1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal Codice di procedura civile . Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci. Art. 21-ter (Esecutorietà). - 1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge. 2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato. Art. 21-quater (Efficacia ed esecutività del provvedimento). - 1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo. 2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonchè ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.».
1. Tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di esperti e consulenti, alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture nonchè alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere e alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove non considerati riservati ai sensi dell' articolo 61 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 , sono pubblicati e aggiornati nel sito internet istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente», e sono soggetti alla disciplina stabilita dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 . Nella medesima sezione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 33 del 2013 , sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 28, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 . Note all'art. 21: - Si riporta il testo degli articoli 28, 61 e 139 del citato decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 : «Art. 28 (Trasparenza dei contratti pubblici). - 1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonchè alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 . Sono pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonchè i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.
3. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.
4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l'attuazione del presente articolo.». «Art. 61 (Contratti riservati). - 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. 2. 2-bis. Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 48, comma 2, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese. 3. Il bando di gara o l'avviso di pre-informazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservati. 4. Si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all' articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 , le persone svantaggiate, quelle previste dall' articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 , gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell' articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 . 5.». «Art. 139 (Contratti secretati). - 1. Le disposizioni del codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate:
a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza;
b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. 2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell' articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , ovvero di altre norme vigenti, dando conto delle cause specifiche che giustificano la stipulazione di un contratto secretato, con particolare riguardo ai presupposti previsti per ciascuna classifica. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento, precisando le cause che esigono tali misure. 3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal codice, nonchè del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all' articolo 42, comma 1-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124 . 4. L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.
5. La Corte dei conti, tramite la Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati, esercita il controllo preventivo sui provvedimenti motivati di cui al comma 2, il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti di cui al presente articolo, nonchè il controllo sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.». - Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 , recante: «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013 .
1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, per i quali è concesso un contributo ai sensi della presente legge, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente all'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonchè con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
2. La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, è effettuata dal Commissario straordinario avvalendosi della struttura commissariale di cui all'articolo 3, comma 2, con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.
3. Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dall'evento calamitoso hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili provinciali o regionali costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale regolarmente operanti nelle province interessate.
4. Le imprese di cui al comma 3 sono obbligate a provvedere ad un'adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti e sono tenute a comunicare ai sindaci dei comuni ove sono installati i cantieri interessati dai lavori e ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro le modalità di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l'indirizzo della loro dimora e le ulteriori informazioni ritenute utili.
5. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale presenti nel territorio possono definire i requisiti minimi alloggiativi per i lavoratori di cui al comma 4.
6. Le imprese di cui al comma 3 sono altresì tenute a fornire ai propri dipendenti un tesserino, con un ologramma non riproducibile, riportante gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi, ai sensi delle leggi vigenti in materia e, in particolare, di quanto previsto dagli articoli 18, comma 1, lettera u), e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136 .
7. Presso le competenti prefetture-uffici territoriali del Governo sono stipulati appositi protocolli di legalità con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, al fine di definire in dettaglio le procedure per l'assunzione dei lavoratori edili da impiegare nella ricostruzione, prevedendo altresì l'istituzione di un tavolo permanente. Ai partecipanti al tavolo permanente di cui al precedente periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Note all'art. 22: - Si riporta il testo degli articoli 18, comma 1, lettera u) e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 , recante «Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 : «Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente). - 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: (Omissis) u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; (Omissis).». «Art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione). - 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonchè nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell' articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 ; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonchè di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998 , o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 , o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori. 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all' articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali. 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile , devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell' articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , come da ultimo modificate dall' articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123 , trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.». - Si riporta il testo dell' articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n.136 , recante: «Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010 : «Art. 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri). - 1. La tessera di riconoscimento di cui all' articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.».
1. Il soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, derivanti dagli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, può chiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30 per cento del suo ammontare, del danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione stipulato, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato. La richiesta è inviata all'impresa assicurativa, all'indirizzo contrattualmente indicato, nel termine di novanta giorni dall'evento, anche in deroga ai termini previsti dal contratto di assicurazione.
2. L'impresa assicurativa, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali nonchè la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi.
3. Entro cinque giorni dal sopralluogo di cui al comma 2, se non sorgono contestazioni sul danno e sulla sua riconducibilità causale agli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, l'impresa assicurativa liquida all'avente diritto un importo pari al 30 per cento del danno indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione. Se il sopralluogo non è effettuato nel termine di cui al comma 2, l'impresa assicurativa provvede alla liquidazione entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Sono fatte salve le cause di nullità, annullabilità e risoluzione del contratto. La procedura di cui al presente articolo non può essere esclusa per volontà delle parti e l'impresa assicurativa non può porre eccezioni allo scopo di ritardare o evitare la prestazione.
4. Il procedimento previsto dai commi 1, 2 e 3 non pregiudica, successivamente al versamento della somma di cui al comma 3, lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dal contratto di assicurazione.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti assicurativi per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa derivanti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comma 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, stipulati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge e ai contratti assicurativi stipulati in data anteriore per i quali, alla medesima data, non sono decorsi i termini contrattuali per l'invio della denuncia di sinistro.
1. Nei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, il Ministro delle imprese e del made in Italy può applicare il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 , limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022 , ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 .
2. Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministro delle imprese e del made in Italy sottoscrive con le regioni interessate un apposito accordo di programma ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
3. All'attuazione delle finalità di cui al comma 1 sono destinate le risorse disponibili che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021 , assegna alle aree di crisi industriale non complessa. Note all'art. 24: - Il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 , recante: «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1989 è convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 1989 . - Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini SEE) è pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, serie L n. 187. - Il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, è pubblicato nella G.U.U.E. 15 dicembre 2023 serie L. - Si riporta il testo dell'articolo 15 della citata legge 7 agosto 1990 n. 241 : «Art.15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. 2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell' articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , con firma elettronica avanzata, ai sensi dell' articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.».
1. Al fine di evitare fenomeni di spopolamento e di promuovere lo sviluppo economico e sociale nei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, una quota degli stanziamenti disposti su base annuale per i singoli eventi calamitosi, nel limite massimo del 4 per cento degli stanziamenti medesimi, può essere destinata, nel quadro di un programma di sviluppo approvato dal Commissario straordinario ai sensi del comma 2 del presente articolo, alla valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, alla promozione di effetti occupazionali diretti e indiretti nonchè all'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese.
2. Il programma di cui al comma 1 è approvato dal Commissario straordinario entro dodici mesi dalla sua nomina, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate nonchè dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4, ed è finanziato a valere sulle risorse di cui al comma 1 e sulle ulteriori risorse eventualmente trasferite dalle regioni interessate sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario con vincolo di destinazione a finalità di sviluppo.
3. Il programma di cui al comma 1 individua le tipologie di intervento e le amministrazioni pubbliche attuatrici nonchè disciplina il monitoraggio, la valutazione in itinere ed ex post degli interventi e l'eventuale revoca o la rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di schemi assicurativi finalizzati ad indennizzare persone fisiche e imprese per i danni al patrimonio edilizio cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare la platea dei soggetti aventi diritto all'indennizzo e la tipologia di immobili ammissibili a tali forme di copertura, assicurando l'efficiente coordinamento degli schemi assicurativi a supporto della ricostruzione con le altre tipologie di intervento pubblico applicate, secondo la normativa vigente, in occasione di eventi calamitosi e catastrofali;
b) individuare la tipologia dei rischi assicurabili e dei danni suscettibili di indennizzo nonchè l'entità dei massimali assicurativi, in attuazione di parametri e criteri idonei a garantire adeguata e uniforme copertura nell'intero territorio nazionale;
c) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la costituzione presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa di un ruolo di esperti per la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi;
d) valorizzare forme di compartecipazione delle imprese assicurative private allo sviluppo dei predetti schemi assicurativi, anche al fine di mitigare, contenere e razionalizzare gli impatti sulla finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle misure di intervento pubblico attivate in occasione di eventi calamitosi e catastrofali, a supporto del superamento dell'emergenza ad essi correlata e a ristoro dei danni da essi cagionati.
2. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all' articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 2 e 3, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196 : «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - (Omissis) 2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonchè delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonchè il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti. (Omissis).».
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle speciali gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamità già istituite alla data di entrata in vigore della legge medesima.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 marzo 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Visto, il Guardasigilli: Nordio
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 10 ottobre 2026. Tutte le fonti