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Governo · Decreto-legge
LEGGE 27 marzo 2024, n. 42 · Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2024
Titolo ufficiale completo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»
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Voto finale, Senato
Voto finale, Camera
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FdI
Fratelli d'Italia
43 sì · 0 no · 0 ast. · 20 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
0 sì · 0 no · 24 ast. · 13 non vot.
LSP-PSd'Az
Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione
24 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
M5S
MoVimento 5 Stelle
0 sì · 15 no · 0 ast. · 12 non vot.
FI-BP-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
10 sì · 0 no · 0 ast. · 9 non vot.
Misto
0 sì · 3 no · 2 ast. · 6 non vot.
IV-C-RE
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe
0 sì · 0 no · 3 ast. · 4 non vot.
Aut (SVP-PATT, Cb)
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)
1 sì · 2 no · 2 ast. · 1 non vot.
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE
Civici d'Italia - Noi Moderati (UDC - Coraggio Italia - Noi con l'Italia - Italia al Centro) - MAIE
3 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
79 sì · 0 no · 0 ast. · 39 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
0 sì · 1 no · 46 ast. · 22 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
40 sì · 1 no · 0 ast. · 24 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
0 sì · 37 no · 0 ast. · 14 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
19 sì · 0 no · 0 ast. · 25 non vot.
APERRE
Misto
0 sì · 0 no · 5 ast. · 8 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
0 sì · 9 no · 0 ast. · 2 non vot.
NM-M-C
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 6 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
0 sì · 0 no · 5 ast. · 4 non vot.
M-MIN
Misto
1 sì · 0 no · 3 ast. · 0 non vot.
M-+EUR
Misto
0 sì · 0 no · 3 ast. · 0 non vot.
M-ALT
Misto
0 sì · 1 no · 1 ast. · 0 non vot.
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Senato · S. 1014
approvato
Camera · C. 1790
appr. definit. Legge
Questa legge converte il decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10: le regole stanno lì.
Soggetto attuatore delle opere complementari ((...)) connesse allo svolgimento ((dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026))
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ((la società ANAS S.p.A.)) ((è individuata)) quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonchè nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 , convertito, con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 , di seguito «Società». Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli ((effetti prodottisi)) e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Società trasmette ((all'ANAS S.p.A.)) una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e ((circa gli impegni)) finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività. ((
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A-bis, che costituisce parte integrante del presente decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonchè nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro quindici giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la Società trasmette alla RFI S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e circa gli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la società FERROVIENORD S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore dell'intervento "Sede T2 MXP - Collegamento alla rete ferroviaria nazionale" e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonchè nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro quindici giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la Società trasmette alla FERROVIENORD S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione dell'intervento di cui al primo periodo e circa gli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività))
1 . Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3: 1) al comma 2, dopo le parole: « legge 30 dicembre 2020, n. 178 » sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle opere affidate quale soggetto attuatore ((alla società ANAS S.p.A.)) »; ((1-bis) al comma 2-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 deve tener conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità")) ; 2) il comma 5 è sostituito dai seguenti: «5. L'organo di amministrazione della Società è composto da cinque membri, dei quali: a) tre designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l' ((Autorità di Governo)) competente in materia di sport, di cui: 1) uno con funzioni di presidente; 2) uno con funzioni di amministratore delegato, al quale sono altresì attribuite le funzioni di cui al comma 5-ter, primo periodo; 3) un consigliere con delega sulle attribuzioni di cui al comma 5-ter, secondo periodo;
b) uno designato dalla regione Lombardia;
c) uno designato congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 5-bis. Alle riunioni dell'organo di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, l'amministratore delegato della Fondazione di cui all'articolo 2. 5-ter. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), (( numero 2) )) , sono attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali ((...)) di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, ((nonchè degli interventi)) di cui all' articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 . ((L'organo di amministrazione)) delega al consigliere di cui al comma 5, lettera a), (( numero 3) )) , le proprie attribuzioni in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di internal auditing e rendicontazione. Sulle funzioni delegate ai sensi del presente comma, ((l'organo di amministrazione)) può, in qualunque momento, impartire direttive e avocare a sè operazioni rientranti nella delega. ((5-quater. Nel caso in cui l'organo di amministrazione decida di procedere, conformemente allo statuto, alla nomina del direttore generale della Società, l'incarico è conferito all'amministratore delegato della medesima Società)) ; 3) al comma 6, ovunque ricorra, la parola: «nominati» è sostituita dalla seguente: «designati»; 4) il comma 7 è abrogato; b) è aggiunto l'Allegato 1, di cui all'Allegato B al presente decreto.
Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere connesse allo svolgimento ((dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026))
1. L'amministratore delegato pro tempore ((dell'ANAS S.p.A.)) , dalla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla strada statale SS 36 - Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate, con i poteri di cui all' articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 . Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli ((effetti prodottisi)) e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo può nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale ((dell'ANAS S.p.A.)) . Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali ((rimborsi di spese)) sono posti a carico del quadro economico dell'intervento di cui al primo periodo nel limite massimo di 50.000 euro annui.
2. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma 1, l'amministratore delegato pro tempore ((dell'ANAS S.p.A.)) può avvalersi delle strutture ((della medesima società e)) delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ((
2-bis. L'amministratore delegato pro tempore della RFI S.p.A., dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, subentra quale Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di soppressione di passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38, con i poteri di cui all' articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 . Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo può nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale della RFI S.p.A. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di cui al primo periodo nel limite complessivo massimo di 50.000 euro annui.
2-ter. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma 2-bis, l'amministratore delegato pro tempore della RFI S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente))
((
1. Gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d'intesa con il Comitato Organizzatore di cui all' articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 , o comunque comunicata allo stesso.
2. Gli enti concedenti degli impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 sono autorizzati a procedere alla revisione del relativo contratto ai sensi dell' articolo 192 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , in presenza dei presupposti e nei limiti ivi previsti, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, mediante la rideterminazione della durata del contratto di concessione, nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai contratti di concessione in relazione ai quali l'equilibrio economico-finanziario e i livelli di traslazione del rischio pattuiti al momento della loro conclusione siano altrimenti assicurati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti concedenti.
3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, come definite nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2023 , se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonchè lo svolgimento dell'evento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, commi 2, 3 e 4, e 50 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 .
4. Le disponibilità derivanti dalle economie conseguite in relazione all'avvenuto collaudo degli interventi di cui al Piano complessivo delle opere olimpiche, ove non già destinate ai maggiori fabbisogni degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, nonchè le disponibilità derivanti dalla mancata realizzazione degli interventi di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono destinate, qualora non necessarie al completamento delle opere del Piano, alle finalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano))
1. Entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali ai sensi del comma 2, la Società adegua la convenzione quadro ((con l'ANAS S.p.A.)) alle disposizioni di cui al presente decreto. Per ciascuno degli interventi di cui all'Allegato A, non sono dovute alla Società le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 . Per la realizzazione dei predetti interventi, sono riconosciuti ((all'ANAS S.p.A.)) gli oneri di investimento di cui all'articolo 36, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , da cui sono dedotte le eventuali somme rendicontate ((dall'ANAS S.p.A.)) , nelle modalità previste dal vigente contratto di programma, rispetto ai costi interni ed esterni sostenuti per i predetti interventi alla data di entrata in vigore del presente decreto. ((Gli oneri di cui al terzo periodo del presente comma)) sono riconosciuti nei limiti delle risorse allo stato disponibili nei quadri economici senza nuovi o maggiori ((oneri)) a carico della finanza pubblica.
2. Alla designazione dei componenti degli organi sociali della Società in coerenza con le disposizioni dell'articolo 2 si provvede entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro i successivi quindici giorni dalle designazioni, è convocata l'assemblea dei soci della Società per procedere al rinnovo degli organi sociali. Entro i successivi trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, la Società adegua il proprio Statuto alle disposizioni di cui al presente decreto, anche ai fini dell'attribuzione delle deleghe ai sensi dell'articolo 11, comma 9, lettera a), del ((testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al)) decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 . Nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina, restano in carica gli organi sociali con poteri di gestione ordinari.
3. È autorizzata a favore dell'ANAS S.p.A. la spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. ((L'ANAS S.p.A)) destina le risorse di cui al primo periodo alla copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 214, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 . ((
3-bis. Per la realizzazione delle opere del piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell' articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 , per le quali la Società intende avvalersi dell'ANAS S.p.A. per le fasi di affidamento e di esecuzione delle opere, la copertura dei costi per le attività svolte da quest'ultima avviene mediante corresponsione di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul quadro economico delle relative opere. Per ciascuno degli interventi di cui al primo periodo sono riconosciuti oneri di investimento nel limite complessivo massimo del 9 per cento del quadro economico, comprensivo delle somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 e, comunque, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili nei relativi quadri economici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Società provvede, per ciascuno degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione con l'ANAS S.p.A. per la definizione degli interventi alla stessa affidati e dei relativi oneri finanziari in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi affidati all'ANAS S.p.A. ai sensi del presente comma sono recepiti in sede di aggiornamento del contratto di programma sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con l'ANAS S.p.A.
3-ter. Per gli interventi di cui all'Allegato A-bis, in relazione alle attività già svolte dalla Società alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè per quelle di monitoraggio, le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3-quater. Per l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1-ter, in relazione alle attività già svolte dalla Società alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè per quelle di monitoraggio, le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3-quinquies. L'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di competenza ai sensi dell' articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . L'aggiornamento del piano è approvato anche in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . Il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del comune di Cortina d'Ampezzo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il piano individua le misure strutturali e non strutturali funzionali alla mitigazione e gestione del rischio ed è corredato di norme di attuazione.
3-sexies. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento al necessario monitoraggio e governo del rischio idrogeologico per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, ivi compresa l'attività di pianificazione di cui al comma 3-quinquies, l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è autorizzata a reclutare, nel biennio 2024-2025, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o mediante le ulteriori modalità di reclutamento previste a legislazione vigente, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, il seguente contingente di personale: un dirigente di prima fascia, un dirigente di seconda fascia, un'unità da inquadrare nell'area delle elevate professionalità, prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali - Triennio 2019-2021, e dodici unità da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal medesimo contratto collettivo. Per effetto di quanto previsto dal presente comma, nella vigente dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali sono istituite una posizione di dirigente di prima fascia e una posizione nell'area delle elevate professionalità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 917.202 per l'anno 2024 e a euro 1.222.936 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ))
4. ((Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 3-bis e dei commi 1, 2, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del presente articolo)) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 febbraio 2024 MATTARELLA Tajani, il Vicepresidente ex articolo 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Abodi, Ministro per lo sport e i giovani Visto, il Guardasigilli: Nordio
1. Il decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10 , recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 marzo 2024 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Nordio Avvertenza: Il decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2024. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 93.
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 10 ottobre 2026. Tutte le fonti