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Governo · Legge
LEGGE 4 aprile 2025, n. 44 · Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2025
Titolo ufficiale completo: Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma
La Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma si dota di nuove regole e deve aggiornare il suo statuto facendolo approvare dal Presidente del Consiglio.
«La Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma, di seguito denominata «Fondazione», adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente legge secondo le modalità previste dall'articolo 6 e lo sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri»Vai all’articolo intero
La Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma ha lo scopo di conservare la basilica di Santa Maria della Steccata e tutelarne il patrimonio storico e religioso.
«Scopi principali della Fondazione, perseguiti senza ingerenza nei servizi di culto, sono: a) la conservazione della basilica di Santa Maria della Steccata in Parma, di seguito denominata «Basilica», quale luogo insigne di esercizio del culto cattolico; b) la tutela, in ambito nazionale e internazionale, del patrimonio storico, culturale e religioso rappresentato dalla Basilica»Vai all’articolo intero
Il presidente della Fondazione dura in carica cinque anni, rinnovabili una sola volta, e viene nominato dal Presidente del Consiglio sentito il vescovo di Parma.
«È nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della cultura, sentito il vescovo della diocesi di Parma, per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta per ulteriori cinque anni.»Vai all’articolo intero
La basilica e i beni al suo interno non possono essere distolti dal culto cattolico finché questa destinazione non venga meno secondo il diritto canonico.
«La Basilica e i beni di proprietà della Fondazione in essa contenuti non possono essere distolti dalla destinazione al culto fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità al diritto canonico.»Vai all’articolo intero
Da quando vale
Vale dal 22 aprile 2025, 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come prevede la Costituzione (art. 73) quando la legge non indica un'altra data.
Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2025
Scadenze
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge il Governo nomina i nuovi vertici della Fondazione, sostituendo le nomine a vita precedenti.
«le nomine, previste dall'articolo 3, del presidente della Fondazione, dei componenti del consiglio generale di designazione governativa e dei componenti del collegio dei revisori dei conti sono disposte con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»Vai all’articolo intero
Cosa puoi fare
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Voto finale, Camera
Voto finale, Senato
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
77 sì · 0 no · 0 ast. · 40 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
0 sì · 43 no · 0 ast. · 27 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
34 sì · 0 no · 0 ast. · 31 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
0 sì · 28 no · 0 ast. · 22 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
22 sì · 0 no · 0 ast. · 26 non vot.
APERRE
Misto
0 sì · 3 no · 0 ast. · 7 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
0 sì · 8 no · 0 ast. · 2 non vot.
NM-M-C
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 6 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
0 sì · 0 no · 3 ast. · 4 non vot.
M-ALT
Misto
0 sì · 1 no · 0 ast. · 4 non vot.
M-MIN
Misto
3 sì · 0 no · 0 ast. · 1 non vot.
M-+EUR
Misto
0 sì · 1 no · 0 ast. · 2 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FdI
Fratelli d'Italia
45 sì · 0 no · 0 ast. · 18 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
0 sì · 27 no · 0 ast. · 9 non vot.
LSP-PSd'Az
Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione
17 sì · 0 no · 0 ast. · 12 non vot.
M5S
MoVimento 5 Stelle
0 sì · 22 no · 0 ast. · 4 non vot.
FI-BP-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
9 sì · 0 no · 0 ast. · 11 non vot.
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP
Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare
5 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
IV-C-RE
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe
0 sì · 0 no · 3 ast. · 5 non vot.
Misto
0 sì · 3 no · 0 ast. · 5 non vot.
Aut (SVP-PATT, Cb)
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)
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Camera · C. 2034
approvato
Senato · S. 1379
appr. definit. Legge
1. L'Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma, istituito in ente giuridico autonomo dal regio decreto 5 febbraio 1922, n. 186 , conservato negli scopi e nella personalità giuridica dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, iscritto quale fondazione di diritto privato nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo di Parma, è ordinato in conformità alla presente legge.
2. La Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma, di seguito denominata «Fondazione», adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente legge secondo le modalità previste dall'articolo 6 e lo sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che vi provvede con decreto, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della cultura. Il medesimo procedimento di approvazione si osserva per le successive modifiche statutarie, ferme restando le disposizioni dell'articolo 5. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il Regio decreto 5 febbraio 1922, n. 186 , «Concernente la costituzione di una nuova Amministrazione dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- serie generale- n. 52 del 3 marzo 1922. - Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, recante «Equiparazione, a tutti gli effetti, dei partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione.», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 210 del 17 settembre 1946.
1. Scopi principali della Fondazione, perseguiti senza ingerenza nei servizi di culto, sono:
a) la conservazione della basilica di Santa Maria della Steccata in Parma, di seguito denominata «Basilica», quale luogo insigne di esercizio del culto cattolico;
b) la tutela, in ambito nazionale e internazionale, del patrimonio storico, culturale e religioso rappresentato dalla Basilica, nell'unitario insieme delle sue componenti materiali e immateriali;
c) la valorizzazione degli altri elementi del suo patrimonio.
2. Scopo accessorio della Fondazione è l'attuazione di iniziative di utilità sociale, culturali e filantropiche.
3. La Fondazione ha durata illimitata, opera senza fini di lucro e non effettua distribuzioni o assegnazioni di utili o utilità, neppure in forma indiretta.
4. Il patrimonio della Fondazione è destinato agli scopi di cui ai commi 1 e 2.
1. Sono organi della Fondazione:
a) il presidente;
b) il consiglio generale;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente è il rappresentante legale della Fondazione e presiede il consiglio generale. È nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della cultura, sentito il vescovo della diocesi di Parma, per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta per ulteriori cinque anni.
3. Il consiglio generale è l'organo di indirizzo della Fondazione ed è composto dal presidente e dagli ulteriori otto membri di cui ai commi 4 e 5.
4. Sono membri di diritto del consiglio generale, in ragione del loro ufficio e per la durata della relativa funzione:
a) il vescovo della diocesi di Parma;
b) il sindaco di Parma;
c) il presidente della provincia di Parma;
d) il rettore dell'università degli studi di Parma.
5. Quattro membri del consiglio generale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della cultura. Essi durano in carica cinque anni, salvo rinnovo; in caso di loro sostituzione nel corso del mandato, la nomina del sostituto è disposta fino alla scadenza quinquennale dell'incarico del membro sostituito. I membri di cui al presente comma che, in assenza di cause di forza maggiore, non partecipano a tre riunioni consecutive del consiglio generale decadono di diritto dall'ufficio.
6. Il consiglio generale può attribuire ad uno dei membri di cui al comma 5 le funzioni di segretario generale, con compiti di coordinamento della gestione amministrativa della Fondazione.
7. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di cui agli articoli 2403 e 2409-bis, secondo comma, del codice civile . Il collegio è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori legali, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il presidente del collegio è designato dal Ministro dell'interno; gli altri due revisori sono designati, rispettivamente, dal vescovo della diocesi di Parma e dal sindaco di Parma. I revisori durano in carica quattro anni, salvo rinnovo. In caso di sostituzione di un componente nel corso del mandato, il sostituto resta in carica fino alla scadenza dell'intero collegio.
8. Non possono essere nominati alle cariche di cui ai commi 2, 5 e 7 coloro i quali si trovano in una delle condizioni di cui all' articolo 2382 del codice civile . Se la condizione si verifica dopo la nomina, comporta la decadenza dalla carica.
9. La partecipazione agli organi della Fondazione dà diritto soltanto agli eventuali emolumenti che il consiglio generale deliberi di riconoscere, con oneri a carico della Fondazione stessa, ferme restando le disposizioni dell'articolo 2, comma 3. Note all'art. 3: - Si riportano gli artt. 2382 , 2403 e 2409-bis del Codice civile : «Art. 2382 (Cause di ineleggibilità e di decadenza). - Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.» «Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma.» «Art. 2409-bis (Revisione legale dei conti). - La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.»
1. La Fondazione agisce nel rispetto dei vincoli riguardanti la destinazione al culto della Basilica e dei beni in essa contenuti, come regolato dalla diocesi di Parma.
2. La Basilica e i beni di proprietà della Fondazione in essa contenuti non possono essere distolti dalla destinazione al culto fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità al diritto canonico.
3. Restano ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , applicabili ai beni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Note all'art. 4: - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , recante « Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 .», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
1. Il controllo sull'amministrazione della Fondazione è svolto ai sensi e per gli effetti dell' articolo 25 del codice civile . Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell' art. 25 del Codice civile : «Art. 25 (Controllo sull'amministrazione delle fondazioni). - L'autorità governativa 1 esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori».
1. In sede di prima applicazione, le nomine, previste dall'articolo 3, del presidente della Fondazione, dei componenti del consiglio generale di designazione governativa e dei componenti del collegio dei revisori dei conti sono disposte con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo cessano di avere effetto le nomine a vita disposte ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946 e decade il collegio dei revisori in carica fino a tale data.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, primo periodo, il consiglio generale approva, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 2.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva le modifiche statutarie di cui al comma 2, è abrogato il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946. Note all'art. 6: - Per i riferimenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, si veda la nota all'art. 1.
1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 aprile 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio
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