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Parlamento · Legge
LEGGE 1 aprile 2025, n. 49 · Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2025
Titolo ufficiale completo: Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria
Il 25 gennaio di ogni anno diventa la Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria.
«La Repubblica riconosce il 25 gennaio di ciascun anno quale Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria»Vai all’articolo intero
Lo Stato e gli enti pubblici possono organizzare incontri e dibattiti per sensibilizzare i cittadini sulla salute di persone, animali e ambiente.
«possono essere organizzati incontri, dibattiti, conferenze e altri momenti di informazione e comunicazione, anche a carattere internazionale, promossi dallo Stato, dalle regioni»Vai all’articolo intero
La RAI può dedicare spazi in tv per parlare di prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare.
«La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio e d'intesa con il Ministero della salute, può dedicare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale»Vai all’articolo intero
Se studi
Le scuole di ogni ordine e grado possono promuovere iniziative e percorsi di studio sulla prevenzione veterinaria e sull'alimentazione sana.
«le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nel quadro delle indicazioni nazionali e linee guida specifiche per i diversi gradi di istruzione in materia di educazione e promozione della salute, l'importanza dell'appropriata alimentazione e della prevenzione e del contrasto delle malattie infettive»Vai all’articolo intero
Da quando vale
Vale dal 27 aprile 2025, 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come prevede la Costituzione (art. 73) quando la legge non indica un'altra data.
Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2025
Cosa puoi fare
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Voto finale, Senato
Voto finale, Camera
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FdI
Fratelli d'Italia
49 sì · 0 no · 0 ast. · 14 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
26 sì · 0 no · 1 ast. · 10 non vot.
LSP-PSd'Az
Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione
17 sì · 0 no · 0 ast. · 12 non vot.
M5S
MoVimento 5 Stelle
22 sì · 0 no · 0 ast. · 6 non vot.
FI-BP-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
6 sì · 0 no · 0 ast. · 11 non vot.
Az-IV-RE
Azione-ItaliaViva-RenewEurope
5 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)
Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord)
5 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
Misto
0 sì · 0 no · 3 ast. · 4 non vot.
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE
Civici d'Italia - Noi Moderati (UDC - Coraggio Italia - Noi con l'Italia - Italia al Centro) - MAIE
3 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
73 sì · 0 no · 0 ast. · 44 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
53 sì · 0 no · 0 ast. · 17 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
40 sì · 0 no · 0 ast. · 24 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
31 sì · 0 no · 0 ast. · 19 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
32 sì · 0 no · 0 ast. · 17 non vot.
APERRE
Misto
5 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
0 sì · 0 no · 8 ast. · 2 non vot.
NM-M-C
Misto
1 sì · 0 no · 0 ast. · 9 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
4 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
M-ALT
Misto
3 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
M-MIN
Misto
1 sì · 0 no · 2 ast. · 1 non vot.
M-+EUR
Misto
1 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
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Senato · S. 226
approvato
Camera · C. 1305
appr. definit. Legge
1. La Repubblica riconosce il 25 gennaio di ciascun anno quale Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria, di seguito denominata «Giornata nazionale», e sostiene ogni iniziativa utile a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione veterinaria e della medicina preventiva veterinaria, secondo l'approccio integrato «One Health» per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, al fine di promuovere salute e benessere degli animali nonchè benessere e longevità sana nella popolazione.
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 . NOTE Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Note all'art. 1: - La legge 27 maggio 1949, n. 260 , recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949 .
1. In occasione della Giornata nazionale possono essere previste iniziative nel settore privato e presso gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale per sostenere l'importanza della prevenzione veterinaria con approccio integrato «One Health» per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente e possono essere organizzati incontri, dibattiti, conferenze e altri momenti di informazione e comunicazione, anche a carattere internazionale, promossi dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province, dalle città metropolitane, dai comuni e dagli altri enti pubblici e privati interessati. In particolare possono essere valorizzate le attività professionali veterinarie e le iniziative di prevenzione veterinaria e promozione della salute umana e degli animali, rivolte alle giovani generazioni, e di contrasto alle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico, al fine di orientare i comportamenti al benessere individuale e collettivo, alla salute e al benessere degli animali e al raggiungimento di una longevità sana nella popolazione.
1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nel quadro delle indicazioni nazionali e linee guida specifiche per i diversi gradi di istruzione in materia di educazione e promozione della salute, l'importanza dell'appropriata alimentazione e della prevenzione e del contrasto delle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica a carattere zoonotico, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti ed anche coinvolgendo l'Ordine dei medici veterinari e le organizzazioni dei medesimi maggiormente rappresentative a livello territoriale, nonchè promuovere iniziative civiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei principi fondanti la prevenzione veterinaria nell'ambito dell'approccio integrato «One Health» per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, al fine di educare alla prevenzione e al contrasto dei rischi sanitari interdipendenti, su cui possono incidere i comportamenti e le azioni degli individui e della collettività.
1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio e d'intesa con il Ministero della salute, può dedicare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, mediante iniziative di informazione che possono prevedere il coinvolgimento di medici veterinari di provata esperienza e competenza, anche in collaborazione con l'Ordine dei medici veterinari e le organizzazioni dei medesimi maggiormente rappresentative a livello territoriale, finalizzate a sensibilizzare la popolazione in tema di prevenzione veterinaria, sicurezza alimentare, educazione e promozione della salute secondo l'approccio integrato «One Health» nelle interrelazioni fra le persone, gli animali e l'ambiente, con particolare riferimento ai rischi relativi alla diffusione degli agenti zoonotici e dei microrganismi antibiotico-resistenti e alle azioni e misure di marginalizzazione e contrasto dei medesimi rischi a cura dei singoli e della collettività.
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1° aprile 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 10 ottobre 2026. Tutte le fonti