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Governo · Ratifica di un trattato
LEGGE 1 aprile 2026, n. 52 · Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2026
Titolo ufficiale completo: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025
Il Presidente della Repubblica può ratificare l'accordo con la Santa Sede per costruire un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria.
«Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025.»Vai all’articolo intero
L'accordo si applica a partire dalla sua entrata in vigore.
«Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.»Vai all’articolo intero
Dieci enti, tra cui la Regione Lazio e Roma Capitale, partecipano a un organismo paritetico per seguire il progetto senza ricevere compensi.
«Per la partecipazione ai lavori dell'organismo paritetico di cui al comma 1 non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»Vai all’articolo intero
Da quando vale
La legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
«La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»Vai all’articolo intero
Cosa puoi fare
Non devi fare niente: la legge si applica da sola.
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Voto finale, Camera
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
74 sì · 0 no · 0 ast. · 43 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
60 sì · 0 no · 0 ast. · 10 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
36 sì · 0 no · 0 ast. · 21 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
32 sì · 0 no · 0 ast. · 22 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
34 sì · 0 no · 0 ast. · 15 non vot.
APERRE
Misto
5 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
9 sì · 0 no · 0 ast. · 1 non vot.
M-ALT
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 4 non vot.
NM-M-C
Misto
3 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
4 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
M-MIN
Misto
2 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
M-+EUR
Misto
1 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
Senato · S. 1622
approvato
Camera · C. 2759
appr. definit. Legge
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.
1. All'organismo paritetico di cui all'articolo 3, paragrafo 3, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge partecipa un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni:
a) Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
c) Ministero dell'interno;
d) Ministero dell'economia e delle finanze;
e) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
f) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
g) Ministero della cultura;
h) regione Lazio;
i) Roma Capitale; l) Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
2. Per la partecipazione ai lavori dell'organismo paritetico di cui al comma 1 non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1° aprile 2026 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 11 ottobre 2026. Tutte le fonti