Le leggi spiegate con le fonti ufficiali · indipendente e senza pubblicità
Parlamento · Legge
LEGGE 10 maggio 2023, n. 53 · Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2023
Titolo ufficiale completo: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari
La spiegazione in chiaro è in arrivo.
La scriveremo solo con frasi che citano l’articolo da cui vengono. Intanto qui trovi i dati ufficiali.
Voto finale, Camera
Voto finale, Senato
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
78 sì · 0 no · 0 ast. · 40 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
49 sì · 0 no · 0 ast. · 20 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
32 sì · 0 no · 0 ast. · 33 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
39 sì · 0 no · 0 ast. · 13 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
22 sì · 0 no · 0 ast. · 22 non vot.
AIV-RE
Azione-Popolari Europeisti Riformatori-Renew Europe
12 sì · 0 no · 0 ast. · 9 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
8 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
NM-M
Misto
5 sì · 0 no · 0 ast. · 4 non vot.
M-MIN
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 0 non vot.
M-+EUR
Misto
1 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
M-ALT
Misto
2 sì · 0 no · 0 ast. · 1 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FdI
Fratelli d'Italia
41 sì · 0 no · 0 ast. · 21 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
24 sì · 0 no · 0 ast. · 13 non vot.
LSP-PSd'Az
Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione
17 sì · 0 no · 0 ast. · 12 non vot.
M5S
MoVimento 5 Stelle
22 sì · 0 no · 0 ast. · 6 non vot.
FI-BP-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
9 sì · 0 no · 0 ast. · 9 non vot.
Az-IV-RE
Azione-ItaliaViva-RenewEurope
6 sì · 0 no · 0 ast. · 4 non vot.
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)
Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord)
2 sì · 0 no · 0 ast. · 6 non vot.
Misto
3 sì · 0 no · 0 ast. · 4 non vot.
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE
Civici d'Italia - Noi Moderati (UDC - Coraggio Italia - Noi con l'Italia - Italia al Centro) - MAIE
4 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
Camera · C. 80
appr. in t.u.
Senato · S. 536
appr. definit. Legge
1. È istituita, ai sensi dell' articolo 82 della Costituzione , per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:
a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e dei rifiuti di imballaggio, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale ;
b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali e tra le diverse regioni, anche tenendo conto del divario nella dotazione di impianti, ivi compreso il traffico dei rifiuti verso le isole;
c) individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi verso destinazioni estere, anche al fine di accertare l'esistenza e l'ubicazione degli impianti a cui i rifiuti sono destinati, e svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta degli Stati destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale;
d) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alla destinazione e all'utilizzo dei fondi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in campo ambientale, alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;
e) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati, compresi quelli degli impianti minerari dismessi, e alle attività di bonifica, anche ai fini dell'individuazione del responsabile della contaminazione, nonchè alla gestione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione alle condizioni di sicurezza dei siti in cui sono temporaneamente depositati i rifiuti radioattivi nelle more della localizzazione e della costruzione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, di cui all' articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 , verificando altresì lo stato di attuazione delle operazioni di bonifica dei medesimi siti;
f) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato con riferimento alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonchè al trattamento dei gessi e allo smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti;
g) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale, relativamente agli ambiti di indagine della Commissione nonchè all'applicazione della legge 22 maggio 2015, n. 68 , recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente;
h) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto nonchè il rispetto della normativa vigente ed eventuali inadempienze da parte di soggetti pubblici e privati;
i) indagare sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi e su altre condotte illecite riguardanti gli impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti ovvero i siti abusivi di discarica; l) compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli impianti che adottano procedimenti innovativi in campo ambientale, comprese le attività di riparazione e di riciclo, ovvero adottano tecnologie e procedimenti sperimentali che presentano interessanti prospettive di sviluppo e applicazione, anche approfondendo il tema della cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste), in attuazione dei principi della transizione ecologica e dell'economia circolare, al fine di prevenire gli illeciti ambientali; m) indagare sull'esistenza di eventuali illeciti connessi allo smaltimento degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, cosiddetti «rifiuti emergenti», come definiti dall'Agenzia europea dell'ambiente, con particolare riferimento allo smaltimento, al termine del loro ciclo di utilizzazione, dei pannelli solari fotovoltaici, delle pale eoliche, delle batterie nonchè di ogni altro materiale o dispositivo utilizzato nelle infrastrutture per la produzione di energia da fonte rinnovabile; n) indagare sull'esistenza di attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata, commesse anche attraverso sofisticazioni e contraffazione di prodotti enogastronomici, di etichettature e di marchi di tutela, compreso il loro traffico transfrontaliero, anche ai fini dell'aggiornamento e del potenziamento della normativa in materia di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente nonchè del contrasto del traffico illecito di prodotti con marchio «made in Italy» contraffatti o alterati; o) analizzare le cause dell'abbandono di prodotti monouso, anche in plastica, sul suolo e nell'ambiente, verificare l'attuazione data alle disposizioni che recano le misure sanzionatorie applicabili a tale condotta e proporre iniziative per la promozione dell'uso di prodotti riutilizzabili, compostabili o rinnovabili; p) indagare sulle attività illecite legate al fenomeno delle cosiddette «zoomafie» e verificare la corretta applicazione del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale .
2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori. La Commissione può redigere relazioni speciali su singole tematiche in materia di ciclo dei rifiuti, anche con riferimento alla situazione emergenziale di talune aree del territorio, con riguardo alle gestioni dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi e radioattivi.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonchè alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all' articolo 133 del codice di procedura penale . NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 82 della Costituzione : «Art. 82. - Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.». - Si riporta il testo degli articoli 416 e 416-bis del codice penale : «Art. 416 (Associazione per delinquere). - Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.». «Art. 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniere). - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonchè le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.». - Si riporta il testo dell' art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonchè benefici economici, a norma dell' art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99 ): «Art. 2 (Definizioni). - 1. Fatte salve le definizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , ai fini del presente decreto si definisce: a) - d) (Omissis); e) "Deposito nazionale": il deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari; f) - f-ter) (Omissis).». - La legge 22 maggio 2015, n. 68 , recante: «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente», è pubblicata nella G.U. 28 maggio 2015, n. 122. - Il Titolo IX-bis del libro secondo del codice penale reca: «Dei delitti contro il sentimento per gli animali». - Si riporta il testo dell' art. 133 del codice di procedura penale : «Art. 133 (Accompagnamento coattivo di altre persone). - 1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonchè alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. 1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di mancata comparizione del querelante all'udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.».
1. La Commissione è composta da diciotto senatori e da diciotto deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista alcuna delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99 , con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i suoi componenti possono essere confermati.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive. Note all'art. 2: - La legge 7 agosto 2018, n. 99 , recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere», è pubblicata nella G.U. 20 agosto 2018, n. 192.
1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 366 , 367 , 368 , 369 , 370 e 372 del codice penale . Note all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 366 , 367 , 368 , 369 , 370 e 372 del codice penale : «Art. 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti). - Chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516. Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime. Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria. Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.». «Art. 367 (Simulazione di reato). - Chiunque, con denunci, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.». «Art. 368 (Calunnia). - Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave. La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.». «Art. 369 (Autocalunnia). - Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle autorità indicate nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all'autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni.». «Art. 370 (Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione). - Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite se la simulazione o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione.». «Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.».
1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonchè copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 .
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che procede sono coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta. Note all'art. 4: - La legge 3 agosto 2007, n. 124 , recante: «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto», è pubblicata nella G.U. 13 agosto 2007, n. 187. - Per il testo degli articoli 416 e 416-bis del codice penale , vedi nelle note all'art. 1.
1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 1, secondo periodo, e 3.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell' articolo 326 del codice penale .
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applicano le pene di cui all' articolo 326, primo comma, del codice penale a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione. Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell' art. 326 del codice penale : «Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). - Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sè o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.».
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonchè di magistrati ordinari collocati fuori ruolo, e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni alle amministrazioni pubbliche o di appartenenza autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2023 e per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 maggio 2023 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 10 ottobre 2026. Tutte le fonti