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Parlamento · Legge
LEGGE 15 maggio 2023, n. 55 · Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2023
Titolo ufficiale completo: Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972
La spiegazione in chiaro è in arrivo.
La scriveremo solo con frasi che citano l’articolo da cui vengono. Intanto qui trovi i dati ufficiali.
Voto finale, Camera
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
80 sì · 0 no · 0 ast. · 38 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
43 sì · 0 no · 0 ast. · 26 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
45 sì · 0 no · 0 ast. · 20 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
39 sì · 0 no · 0 ast. · 13 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
27 sì · 0 no · 0 ast. · 17 non vot.
AIV-RE
Azione-Popolari Europeisti Riformatori-Renew Europe
11 sì · 0 no · 0 ast. · 10 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
11 sì · 0 no · 0 ast. · 0 non vot.
NM-M
Misto
5 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
M-MIN
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 0 non vot.
M-+EUR
Misto
1 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
M-ALT
Misto
2 sì · 0 no · 0 ast. · 0 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
Camera · C. 849
approvato
Senato · S. 602
appr. definit. Legge
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.
1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 della Convenzione stessa.
1. Gli uffici del saggio del sistema camerale sono designati ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge. Essi appongono il marchio comune di controllo previsto dall'articolo 7 della Convenzione medesima, congiuntamente al marchio di cui all'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 , identificativo dei medesimi uffici del saggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 13.053 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Dall'attuazione delle disposizioni della Convenzione di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 10 della medesima Convenzione, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 maggio 2023 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 10 ottobre 2026. Tutte le fonti