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Parlamento · Legge
LEGGE 15 aprile 2025, n. 59 · Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2025
Titolo ufficiale completo: Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici
Lo Stato riconosce e promuove le rievocazioni, i giochi storici e le feste in abiti storici come patrimonio culturale nazionale.
«La Repubblica riconosce e promuove la cultura e l'eredità degli abiti storici, anche utilizzati in occasione di eventi e di rievocazioni storiche, dei giochi storici»Vai all’articolo intero
L'11 novembre diventa la Giornata nazionale degli abiti storici, per celebrare artisti, artigiani e lavoratori del settore.
«La Repubblica riconosce il giorno 11 novembre quale Giornata nazionale degli abiti storici»Vai all’articolo intero
Nasce al Ministero del turismo un Comitato scientifico che valuta se gli abiti usati nelle rievocazioni sono storicamente attendibili.
«È istituito, presso il Ministero del turismo, il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici»Vai all’articolo intero
Il Ministero del turismo crea due elenchi nazionali: uno per le associazioni che creano abiti storici e uno per le manifestazioni.
«Presso il Ministero del turismo sono istituiti l'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e l'Elenco nazionale delle manifestazioni»Vai all’articolo intero
Lo Stato mette 300.000 euro nel 2024 e 50.000 euro all'anno dal 2025 per gli elenchi nazionali delle associazioni e delle manifestazioni in abiti storici.
«Per l'istituzione degli Elenchi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024.»Vai all’articolo intero
Se studi
L'11 novembre le scuole possono organizzare iniziative didattiche sulla cultura degli abiti storici.
«In occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, iniziative didattiche»Vai all’articolo intero
Da quando vale
Vale dal 14 maggio 2025, 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come prevede la Costituzione (art. 73) quando la legge non indica un'altra data.
Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2025
Cosa puoi fare
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Il voto finale non è presente nei dati aperti di Camera e Senato. Può capitare quando una legge è approvata in commissione, o quando il dato non è ancora stato pubblicato.
Il voto dei gruppi su tutte le leggi
Camera · C. 1979
appr. con modificaz
Senato · S. 597
approvato
Senato · S. 597-B
appr. definit. Legge
Principi generali 1. La Repubblica riconosce e promuove la cultura e l'eredità degli abiti storici, anche utilizzati in occasione di eventi e di rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, anche di carattere religioso, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini nonchè delle rievocazioni presepiali, come rappresentazioni viventi della Natività, quali componenti creative del patrimonio nazionale culturale, artistico, demoetnoantropologico, immateriale, sociale ed economico e delle tradizioni popolari. 2. Ai fini della presente legge, per «abiti storici» si intendono gli abiti le cui fogge o modelli rappresentano l'espressione culturale di gruppi sociali e gli abiti, compresi i paramenti sacri, dotati di riferimento a tradizioni documentate nonchè gli abiti le cui forme sono l'espressione del patrimonio nazionale culturale, artistico e demoetnoantropologico, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione. 3. Gli abiti storici e le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione rappresentano un fattore di sviluppo culturale, sociale ed economico, attraverso la valorizzazione del turismo culturale nazionale ed estero. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riportano gli articoli 9 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947 : «Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.». «Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.».
1. Nell'ambito dei principi di cui all'articolo 1, lo Stato, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tutela, sostiene e valorizza la diffusione degli abiti storici e salvaguarda le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione.
2. Ai fini di cui al comma 1 lo Stato promuove e assicura:
a) la diffusione, a livello nazionale e internazionale, della conoscenza delle manifestazioni, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini nonchè delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale, svolti in abiti storici;
b) il sostegno agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro per la realizzazione delle manifestazioni, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale nonchè degli eventi a essi connessi, svolti in abiti storici.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. È istituito, presso il Ministero del turismo, il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici, di seguito denominato «Comitato scientifico», con compiti generali di:
a) ricognizione, approfondimento storico e valutazione della documentazione presentata ai fini del riconoscimento e della certificazione di attendibilità delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicità, veridicità e fedeltà, nonchè accoglimento o diniego delle relative richieste di riconoscimento e di certificazione mediante provvedimento, corredato di motivata relazione, da rilasciare entro novanta giorni dal ricevimento della predetta documentazione;
b) autorizzazione all'iscrizione negli Elenchi di cui all'articolo 4, su richiesta presentata dai soggetti interessati, previa acquisizione di ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario;
c) individuazione dei criteri e valutazione delle richieste per l'assegnazione di eventuali sovvenzioni a valere sulle risorse a disposizione del Ministero del turismo.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono nominati i componenti e il presidente del Comitato scientifico e sono disciplinate altresì le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Ai componenti del Comitato scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato scientifico si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Note all'art. 3: - Si riporta l' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997 : «Art. 8 (Conferenza Stato - città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato - regioni. 2. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall' articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonchè rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».
1. Presso il Ministero del turismo sono istituiti l'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e l'Elenco nazionale delle manifestazioni, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini nonchè delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale, svolti in abiti storici.
2. Alla tenuta degli Elenchi di cui al comma 1 provvede il Comitato scientifico, che assicura anche l'aggiornamento annuale dei dati.
3. Il Comitato scientifico, su proposta del proprio presidente, con deliberazione da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua:
a) la tipologia delle manifestazioni di cui al comma 1 da inserire nell'Elenco nazionale delle manifestazioni di cui al medesimo comma 1, in considerazione degli abiti storici utilizzati;
b) i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici;
c) le modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dell'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici.
4. L'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici è pubblicato e aggiornato annualmente nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo.
5. Per l'istituzione degli Elenchi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta degli Elenchi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8.
1. La Repubblica riconosce il giorno 11 novembre quale Giornata nazionale degli abiti storici, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di celebrare gli abiti storici in tutte le loro forme, gli artisti, gli artigiani, i cultori e i lavoratori del settore, di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione degli abiti storici e di riconoscere il loro ruolo sociale e il loro contributo allo sviluppo della cultura e all'arricchimento dell'identità culturale e del patrimonio spirituale della società italiana. Nella Giornata nazionale le amministrazioni pubbliche, anche con la collaborazione degli enti e degli organismi interessati, possono promuovere l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali, svolti in abiti storici, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 .
3. Il Ministero del turismo assicura annualmente la realizzazione delle attività di promozione, di comunicazione e di sensibilizzazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali, svolti in abiti storici.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8. Note all'art. 5: - La legge 27 maggio 1949, n. 260 , recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive.» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949 .
1. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche con la collaborazione delle associazioni e degli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione degli abiti storici.
2. In occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione della tradizione manifatturiera e della cultura degli abiti storici. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, pari complessivamente a 300.000 euro per l'anno 2024, a 350.000 euro per l'anno 2025 e a 550.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 350.000 euro per l'anno 2025 e a 550.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;
b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 aprile 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 10 ottobre 2026. Tutte le fonti