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Parlamento · Legge
LEGGE 13 gennaio 2025, n. 6 · Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2025
Titolo ufficiale completo: Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale
Il 20 settembre di ogni anno diventa la Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale.
«La Repubblica riconosce il 20 settembre di ciascun anno, giorno nel quale nel 1943 Hitler modificò la condizione dei prigionieri di guerra italiani catturati dopo l'armistizio dell'8 settembre in quella di internati militari, quale «Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale»»Vai all’articolo intero
Se studi
Le scuole e le università possono organizzare iniziative per la Giornata del 20 settembre, secondo le direttive che scriveranno i Ministeri competenti.
«i Ministeri dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, della difesa e dell'interno stabiliscono le direttive per disciplinare l'eventuale coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, e delle università nella promozione delle iniziative per celebrare l'alto valore storico, morale ed educativo della Giornata di cui all'articolo 1.»Vai all’articolo intero
Da quando vale
Vale dal 15 febbraio 2025, 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come prevede la Costituzione (art. 73) quando la legge non indica un'altra data.
Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2025
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Voto finale, Camera
Voto finale, Senato
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
74 sì · 0 no · 0 ast. · 43 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
47 sì · 0 no · 0 ast. · 23 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
39 sì · 0 no · 0 ast. · 25 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
34 sì · 0 no · 0 ast. · 16 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
27 sì · 0 no · 0 ast. · 20 non vot.
APERRE
Misto
8 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
8 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
NM-M-C
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
6 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
M-ALT
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
M-MIN
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 0 non vot.
M-+EUR
Misto
1 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FdI
Fratelli d'Italia
44 sì · 0 no · 0 ast. · 19 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
33 sì · 0 no · 0 ast. · 4 non vot.
LSP-PSd'Az
Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione
18 sì · 0 no · 0 ast. · 11 non vot.
M5S
MoVimento 5 Stelle
16 sì · 0 no · 0 ast. · 9 non vot.
FI-BP-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
10 sì · 0 no · 0 ast. · 10 non vot.
Misto
2 sì · 0 no · 0 ast. · 7 non vot.
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP
Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare
4 sì · 0 no · 0 ast. · 4 non vot.
IV-C-RE
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe
6 sì · 0 no · 0 ast. · 1 non vot.
Aut (SVP-PATT, Cb)
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)
5 sì · 0 no · 0 ast. · 1 non vot.
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Camera · C. 1835
approvato
Senato · S. 1239
appr. definit. Legge
1. La Repubblica riconosce il 20 settembre di ciascun anno, giorno nel quale nel 1943 Hitler modificò la condizione dei prigionieri di guerra italiani catturati dopo l'armistizio dell'8 settembre in quella di internati militari, quale «Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale», al fine di conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. La Giornata ha anche lo scopo di onorare la memoria di tutti i militari italiani uccisi a causa del rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana, dopo l'armistizio.
2. Per celebrare la Giornata di cui al comma 1, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 , o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti possono promuovere e organizzare iniziative, manifestazioni pubbliche, cerimonie pubbliche per il conferimento della medaglia di cui al comma 4 e per la deposizione di una corona commemorativa presso l'Altare della Patria in Roma, nonchè incontri, dibattiti, momenti comuni di ricordo e di riflessione, ricerche e pubblicazioni per diffondere la conoscenza del valore storico, militare e morale della vicenda degli internati italiani nonchè il ricordo delle sofferenze ad essi inferte, in violazione di tutte le leggi di guerra e dei diritti inalienabili della persona e quale atto di coercizione, affinchè si trasformino in un messaggio di pace rivolto soprattutto alle giovani generazioni.
3. Le iniziative di cui al comma 2 sono complementari rispetto a quelle previste per il 27 gennaio, «Giorno della Memoria», e per la festività del 25 aprile, anniversario della liberazione.
4. In occasione della celebrazione della Giornata di cui al comma 1 è conferita la medaglia d'onore di cui all' articolo 1, comma 1272, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 . N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 7 aprile 2014, n. 56 , recante: «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2014 . - Si riporta il comma 1272, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 , Supplemento ordinario n. 244: «1272. È autorizzata la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali, se militari, è stato negato lo status di prigionieri di guerra, secondo la Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall'allora governo nazista, e ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare l'istanza di riconoscimento dello status di lavoratore coatto.».
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, i Ministeri dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, della difesa e dell'interno stabiliscono le direttive per disciplinare l'eventuale coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, e delle università nella promozione delle iniziative per celebrare l'alto valore storico, morale ed educativo della Giornata di cui all'articolo 1.
2. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 partecipano, sulla base di un protocollo d'intesa con i Ministeri di cui al medesimo comma 1, l'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (ANED), l'Associazione nazionale ex internati nei Lager nazisti (ANEI), l'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento, dalla guerra di liberazione e loro familiari (ANRP) e il suo centro studi, documentazione e ricerca, quest'ultima con funzioni di coordinamento.
3. Le associazioni di cui al comma 2, con le medesime modalità ivi previste, partecipano altresì alla realizzazione e alla promozione delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2.
1. La Giornata di cui all'articolo 1 della presente legge non è considerata solennità civile ai sensi dell' articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 . Note all'art. 3: - Si riporta l' art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 , recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949 : «Art. 3. - Sono considerate solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni: l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede; il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli.».
1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 gennaio 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 10 ottobre 2026. Tutte le fonti