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Governo · Ratifica di un trattato
LEGGE 10 aprile 2026, n. 68 · Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2026
Titolo ufficiale completo: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012
L'Italia ratifica l'accordo internazionale di Città del Capo del 2012 sulla sicurezza delle navi da pesca.
«Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l' 11 ottobre 2012.»Vai all’articolo intero
Le regole dell'accordo si applicano in Italia a partire dalla data di entrata in vigore prevista dall'accordo stesso.
«Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 dell'Accordo stesso.»Vai all’articolo intero
A far applicare l'accordo sulla sicurezza delle navi da pesca è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Comando generale delle capitanerie di porto.
«l'autorità competente a dare esecuzione alle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.»Vai all’articolo intero
Da quando vale
La legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
«La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»Vai all’articolo intero
Cosa puoi fare
Non devi fare niente: la legge si applica da sola.
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Voto finale, Camera
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
73 sì · 0 no · 0 ast. · 43 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
50 sì · 0 no · 0 ast. · 20 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
42 sì · 0 no · 0 ast. · 22 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
32 sì · 0 no · 0 ast. · 20 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
34 sì · 0 no · 0 ast. · 15 non vot.
APERRE
Misto
7 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
9 sì · 0 no · 0 ast. · 1 non vot.
NM-M-C
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
5 sì · 0 no · 0 ast. · 1 non vot.
M-ALT
Misto
2 sì · 0 no · 0 ast. · 4 non vot.
M-MIN
Misto
3 sì · 0 no · 0 ast. · 1 non vot.
M-+EUR
Misto
2 sì · 0 no · 0 ast. · 1 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
Camera · C. 2345
approvato
Senato · S. 1698
appr. definit. Legge
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l' 11 ottobre 2012.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 dell'Accordo stesso.
1. Ai fini della presente legge, l'autorità competente a dare esecuzione alle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
1. Il Governo è autorizzato a rendere, al momento del deposito dello strumento di ratifica, la dichiarazione di cui all'allegato alla decisione 2014/195/UE del Consiglio, del 17 febbraio 2014 .
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 aprile 2026 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Nordio
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 11 ottobre 2026. Tutte le fonti