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Governo · Ratifica di un trattato
LEGGE 13 gennaio 2026, n. 7 · Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2026
Titolo ufficiale completo: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020
L'Italia ratifica l'accordo con il Bahrein per collaborare su cultura, istruzione, scienza, tecnologia e informazione.
«Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020.»Vai all’articolo intero
L'accordo si applica nella sua interezza a partire dalla data di entrata in vigore prevista dal trattato stesso.
«Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.»Vai all’articolo intero
Da quando vale
La legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
«La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»Vai all’articolo intero
Cosa puoi fare
Non devi fare niente: la legge si applica da sola.
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Voto finale, Camera
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
81 sì · 1 no · 0 ast. · 34 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
56 sì · 0 no · 0 ast. · 14 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
38 sì · 0 no · 0 ast. · 26 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
30 sì · 1 no · 0 ast. · 20 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
41 sì · 0 no · 0 ast. · 8 non vot.
APERRE
Misto
9 sì · 0 no · 0 ast. · 1 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
10 sì · 0 no · 0 ast. · 0 non vot.
NM-M-C
Misto
3 sì · 0 no · 0 ast. · 7 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
4 sì · 0 no · 0 ast. · 2 non vot.
M-ALT
Misto
3 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
M-MIN
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 0 non vot.
M-+EUR
Misto
2 sì · 0 no · 0 ast. · 1 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
Camera · C. 1451
approvato
Senato · S. 1645
appr. definit. Legge
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 10.720 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2028, e a quelli derivanti dalle spese di cui agli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo medesimo, pari a euro 231.620 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione, per euro 231.620 annui per l'anno 2026 e per euro 242.340 annui a decorrere dall'anno 2027, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 1, 2, 3 e 6 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Agli eventuali ulteriori oneri relativi all'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 gennaio 2026 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 11 ottobre 2026. Tutte le fonti