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Governo · Decreto-legge
LEGGE 23 maggio 2025, n. 74 · Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2025
Titolo ufficiale completo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza
Questa legge converte un decreto-legge: le regole stanno nel decreto, e le fonti qui sotto rimandano a lui.
Se avevi presentato domanda di cittadinanza entro il 27 marzo 2025, la tua richiesta è salva e vale la legge precedente.
«lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;»Vai all’articolo intero
Se avevi fatto causa in tribunale per la cittadinanza entro il 27 marzo 2025, il tuo processo continua con le regole precedenti.
«lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;»Vai all’articolo intero
Se sei nato all'estero e un tuo genitore italiano ha vissuto in Italia per almeno due anni prima della tua nascita, conservi la cittadinanza italiana.
«un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio;»Vai all’articolo intero
Nei processi sulla cittadinanza non sono ammessi giuramento e testimoni, e chi chiede la cittadinanza deve provare che non ci sono motivi di esclusione.
«Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.»Vai all’articolo intero
Se avevi la cittadinanza e l'hai persa, puoi riottenerla facendo una dichiarazione tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.
«la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso in data compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027»Vai all’articolo intero
Se studi
Se sei nato all'estero da genitori italiani ma hai anche un'altra cittadinanza, potresti non essere più riconosciuto cittadino italiano.
«è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza»Vai all’articolo intero
Da quando vale
La legge è entrata in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
«Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana»Vai all’articolo intero
Cosa puoi fare
Se hai un figlio minorenne nato all'estero e avevi fatto domanda di cittadinanza entro il 27 marzo 2025, puoi dichiarare la volontà di fargliela ottenere entro il 31 maggio 2029.
«la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del ((31 maggio 2029))»Vai all’articolo intero
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Voto finale, Senato
Voto finale, Camera
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FdI
Fratelli d'Italia
46 sì · 0 no · 0 ast. · 17 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
0 sì · 16 no · 0 ast. · 20 non vot.
LSP-PSd'Az
Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione
15 sì · 0 no · 0 ast. · 14 non vot.
M5S
MoVimento 5 Stelle
0 sì · 12 no · 0 ast. · 14 non vot.
FI-BP-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
14 sì · 0 no · 0 ast. · 6 non vot.
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP
Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare
5 sì · 1 no · 0 ast. · 2 non vot.
IV-C-RE
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe
0 sì · 3 no · 0 ast. · 5 non vot.
Misto
0 sì · 3 no · 0 ast. · 5 non vot.
Aut (SVP-PATT, Cb)
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)
1 sì · 2 no · 0 ast. · 4 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
77 sì · 0 no · 0 ast. · 39 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
0 sì · 46 no · 0 ast. · 24 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
32 sì · 1 no · 0 ast. · 31 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
28 sì · 0 no · 0 ast. · 22 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
0 sì · 25 no · 0 ast. · 24 non vot.
APERRE
Misto
0 sì · 2 no · 0 ast. · 8 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
0 sì · 6 no · 0 ast. · 4 non vot.
NM-M-C
Misto
0 sì · 1 no · 0 ast. · 9 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
0 sì · 1 no · 0 ast. · 6 non vot.
M-ALT
Misto
0 sì · 0 no · 0 ast. · 6 non vot.
M-MIN
Misto
0 sì · 1 no · 2 ast. · 1 non vot.
M-+EUR
Misto
0 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
Senato · S. 1432
approvato
Camera · C. 2402
appr. definit. Legge
Questa legge converte il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36: le regole stanno lì.
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 , dopo l'articolo 3 è inserito il seguente: «Art. 3-bis. - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all' articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123 , agli articoli 1 , 2 , 7 , 10 , 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555 , nonchè agli articoli 4 , 5 , 7 , 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358 , è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data; a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 23 MAGGIO 2025, N. 74 ».
1-bis. All' articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "secondo grado" sono inserite le seguenti: "sono o";
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti requisiti: a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia; b) la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
1-ter. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis può rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza".
1-ter. Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all' articolo 3-bis, comma 1, lettere a) , a-bis) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 , la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del ((31 maggio 2029)) .
1-quater. All' articolo 14, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita".
2. All' articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
2-ter. Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.».
1. ((All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , dopo il comma 1-septies è inserito il seguente: "1-octies. Sono consentiti, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali".))
2. ((All' articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: "secondo grado" sono inserite le seguenti: "sono o" e le parole: ", o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "e che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni";
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni".))
1. ((Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9-bis, comma 2, dopo la parola: "cittadinanza" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle dichiarazioni di riacquisto presentate innanzi a un ufficio consolare,";
b) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis, chi è nato in Italia o è stato ivi residente per almeno due anni continuativi e ha perduto la cittadinanza in applicazione dell' articolo 8, numeri 1 e 2 , o dell' articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 , la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso in data compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027".))
2. ((Alla sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 , dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente: "Art. 7-ter. - Dichiarazione di riacquisto della cittadinanza: euro 250")) .
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 marzo 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Piantedosi, Ministro dell'interno Nordio, Ministro della giustizia Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio
1. Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 , recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 maggio 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Piantedosi, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Nordio Avvertenza: Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 73 del 28 marzo 2025. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 154.
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 10 ottobre 2026. Tutte le fonti