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Governo · Decreto-legge
LEGGE 23 maggio 2025, n. 75 · Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2025
Titolo ufficiale completo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare
Questa legge converte un decreto-legge: le regole stanno nel decreto, e le fonti qui sotto rimandano a lui.
Lo Stato può trasferire le persone trattenute nei centri di rimpatrio in un altro centro senza dover chiedere una nuova autorizzazione del giudice.
«È fatta salva la facoltà di disporre, in ogni momento, il trasferimento dello straniero in altro centro, ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il citato trasferimento non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato e non è richiesta una nuova convalida.»Vai all’articolo intero
Da quando vale
La legge vale dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
«Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana»Vai all’articolo intero
Cosa puoi fare
Non devi fare niente: la legge si applica da sola.
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Voto finale, Camera
Voto finale, SenatoVoto di fiducia
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
74 sì · 0 no · 0 ast. · 42 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
0 sì · 42 no · 0 ast. · 28 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
29 sì · 0 no · 0 ast. · 35 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
19 sì · 0 no · 0 ast. · 31 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
0 sì · 23 no · 0 ast. · 26 non vot.
APERRE
Misto
0 sì · 4 no · 0 ast. · 6 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
0 sì · 8 no · 0 ast. · 2 non vot.
NM-M-C
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 6 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
0 sì · 2 no · 0 ast. · 5 non vot.
M-ALT
Misto
0 sì · 1 no · 0 ast. · 5 non vot.
M-MIN
Misto
0 sì · 0 no · 1 ast. · 3 non vot.
M-+EUR
Misto
0 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FdI
Fratelli d'Italia
55 sì · 0 no · 0 ast. · 8 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
0 sì · 26 no · 0 ast. · 10 non vot.
LSP-PSd'Az
Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione
19 sì · 0 no · 0 ast. · 10 non vot.
M5S
MoVimento 5 Stelle
0 sì · 18 no · 0 ast. · 8 non vot.
FI-BP-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
13 sì · 0 no · 0 ast. · 7 non vot.
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP
Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare
3 sì · 0 no · 0 ast. · 5 non vot.
IV-C-RE
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe
0 sì · 7 no · 0 ast. · 1 non vot.
Misto
0 sì · 3 no · 0 ast. · 5 non vot.
Aut (SVP-PATT, Cb)
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)
0 sì · 2 no · 1 ast. · 4 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
Camera · C. 2329
approvato
Senato · S. 1493
appr. definit. Legge
Questa legge converte il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37: le regole stanno lì.
1. All' articolo 3 della legge 21 febbraio 2024, n. 14 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la parola «esclusivamente» è soppressa e dopo le parole «operazioni di soccorso» sono inserite le seguenti: «, nonchè quelle destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »;
b) al comma 4 ((sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi)) : «Il trasferimento effettuato dalle strutture di cui all'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 alla struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato ai sensi del medesimo articolo 14, nè produce effetti sulla procedura amministrativa cui lo straniero è sottoposto ((. Lo straniero trasferito nella struttura di cui alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo vi permane, ai sensi dell' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 , quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata ivi presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione)) .». b-bis) ((dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Per l'attuazione del Protocollo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per l'anno 2025, a cedere a titolo gratuito alla Repubblica di Albania, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, due motovedette della classe 400 Cavallari in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera")) .
2. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole « articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189 » sono inserite le seguenti: «, che può disporre anche il trasferimento dello straniero in altro centro»;
b) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «È fatta salva la facoltà di disporre, in ogni momento, il trasferimento dello straniero in altro centro, ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il citato trasferimento non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato e non è richiesta una nuova convalida.».
2-bis. ((Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6: 1) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. La mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , non preclude l'eventuale successiva adozione di un provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 2, qualora ne ricorrano i presupposti. Quando il provvedimento ai sensi del comma 2 è adottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla comunicazione della mancata convalida di cui al primo periodo, il richiedente permane nel centro fino alla decisione sulla convalida del predetto provvedimento"; 2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione del primo periodo si applica anche nel caso in cui il centro sia situato in una zona di frontiera o di transito ai sensi dell' articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ";
b) all'articolo 6-bis, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 6, commi 2, 2-bis, 3 e 3-bis" e le parole: "di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis".))
2-ter. ((Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , sono apportate le seguenti modificazioni:)) a) ((all'articolo 28-bis, comma 2-bis, le parole: "Nei casi di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui ai commi 1 e 2" e dopo le parole: "di cui al comma 4" sono inserite le seguenti: ", quando la domanda è stata ivi presentata,";)) b) ((all'articolo 35-bis, comma 2-ter, le parole: "Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis,";)) c) ((all'articolo 35-ter, comma 1, primo periodo, le parole: "Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis,")) .
1. ((All'articolo 19, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 , le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026")) .
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 marzo 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Piantedosi, Ministro dell'interno Nordio, Ministro della giustizia Crosetto, Ministro della difesa Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio
1. Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37 , recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 maggio 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Piantedosi, Ministro dell'interno Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio Avvertenza: Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 73 del 28 marzo 2025. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 159.
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 10 ottobre 2026. Tutte le fonti