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Parlamento · Legge
LEGGE 6 maggio 2026, n. 77 · Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2026
Titolo ufficiale completo: Istituzione della Giornata della ristorazione
Il terzo sabato di maggio diventa la Giornata della ristorazione, per valorizzare il settore e le sue tradizioni.
«La Repubblica riconosce il terzo sabato del mese di maggio di ogni anno quale Giornata della ristorazione, al fine di valorizzare e rafforzare il ruolo della ristorazione italiana nelle sue diverse forme e tipologie»Vai all’articolo intero
La nuova Giornata della ristorazione non è un giorno festivo: non cambia le regole sui permessi e sui festivi civili.
«La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260»Vai all’articolo intero
Lo Stato mette 42.000 euro all'anno dal 2026 per organizzare iniziative pubbliche dedicate alla ristorazione.
«Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 42.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.»Vai all’articolo intero
Ogni anno dieci imprenditori della ristorazione ricevono una medaglia per meriti in sostenibilità, inclusione e innovazione.
«In occasione dell'iniziativa promossa ai sensi del comma 1 sono conferite dieci medaglie agli imprenditori del settore della ristorazione che si sono contraddistinti per meriti negli ambiti della sostenibilità, dell'inclusione, dell'innovazione, della sicurezza e legalità e dell'immagine della filiera della ristorazione.»Vai all’articolo intero
La RAI può dedicare spazi in tv e in radio ai temi della ristorazione in occasione della nuova giornata.
«La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare spazi ai temi connessi alla Giornata di cui all'articolo 1 nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.»Vai all’articolo intero
Da quando vale
Vale dal 30 maggio 2026, 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come prevede la Costituzione (art. 73) quando la legge non indica un'altra data.
Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2026
Cosa puoi fare
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Voto finale, Camera
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
75 sì · 0 no · 0 ast. · 42 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
0 sì · 0 no · 43 ast. · 27 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
35 sì · 0 no · 0 ast. · 29 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
22 sì · 0 no · 1 ast. · 27 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
0 sì · 0 no · 28 ast. · 21 non vot.
APERRE
Misto
0 sì · 0 no · 7 ast. · 3 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
0 sì · 0 no · 8 ast. · 2 non vot.
NM-M-C
Misto
4 sì · 0 no · 0 ast. · 6 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
0 sì · 0 no · 0 ast. · 6 non vot.
M-ALT
Misto
0 sì · 1 no · 1 ast. · 4 non vot.
M-MIN
Misto
2 sì · 0 no · 1 ast. · 1 non vot.
M-+EUR
Misto
0 sì · 0 no · 1 ast. · 2 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
Camera · C. 1672
approvato
Senato · S. 1551
appr. definit. Legge
1. La Repubblica riconosce il terzo sabato del mese di maggio di ogni anno quale Giornata della ristorazione, al fine di valorizzare e rafforzare il ruolo della ristorazione italiana nelle sue diverse forme e tipologie, perseguendo i valori della relazione, della condivisione, del convivio e della comunità e ispirandosi ai seguenti principi:
a) inclusione e sostenibilità ambientale, economica, sociale, generazionale e imprenditoriale;
b) qualificazione dell'offerta attraverso la promozione delle tradizioni gastronomiche e dell'utilizzo dei prodotti agroalimentari sostenibili e di qualità;
c) sicurezza e legalità attraverso il rispetto delle regole, l'adozione dei comportamenti utili a favorire la salubrità alimentare, la trasparenza e la tracciabilità nonchè il contrasto dei comportamenti lesivi della dignità del settore;
d) promozione di un sistema alimentare più equo, sano e rispettoso del lavoro e dell'ecosistema;
e) promozione dell'immagine della ristorazione, valorizzando la tradizione gastronomica italiana quale eccellenza riconosciuta nello scenario internazionale.
2. La Giornata di cui al comma 1 costituisce un evento diffuso che coinvolge i pubblici esercizi della ristorazione situati in Italia e all'estero, quali agenzie culturali del territorio e del made in Italy.
3. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 . N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 27 maggio 1949, n. 260 , recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.
1. In occasione della Giornata di cui all'articolo 1, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministero del turismo, sentite le associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative del settore della ristorazione, promuove un'iniziativa di approfondimento interamente dedicata ai valori e ai principi di cui al medesimo articolo 1, nel corso della quale è data evidenza alle manifestazioni previste per la celebrazione della Giornata, anche ai sensi del comma 4 del presente articolo. Per ciascuna ricorrenza annuale della Giornata è individuato un tema simbolico della ristorazione ispirato ai valori e ai principi di cui all'articolo 1, che è associato alle iniziative e alle manifestazioni previste per la celebrazione della Giornata medesima. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 42.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2. In occasione dell'iniziativa promossa ai sensi del comma 1 sono conferite dieci medaglie agli imprenditori del settore della ristorazione che si sono contraddistinti per meriti negli ambiti della sostenibilità, dell'inclusione, dell'innovazione, della sicurezza e legalità e dell'immagine della filiera della ristorazione. Ai fini del conferimento delle medaglie di cui al presente comma, gli imprenditori operanti all'estero devono essere in possesso della certificazione di cui all' articolo 34 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 . Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
3. Le modalità e i termini per la presentazione delle candidature per il conferimento delle medaglie di cui al comma 2 nonchè per la loro valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative del settore della ristorazione.
4. In occasione della Giornata di cui all'articolo 1, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere e sostenere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con altri soggetti pubblici e privati, specifiche iniziative, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni con l'obiettivo di celebrare la ristorazione, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte ai valori della sostenibilità, dell'innovazione, della sicurezza e legalità e dell'immagine della filiera della ristorazione medesima. Le istituzioni pubbliche, nei rispettivi ambiti di competenza, possono promuovere altresì, nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi volti a valorizzare il ruolo della ristorazione. Note all'art. 2: - Si riporta l' articolo 34 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 , recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2023, n. 300: «Art. 34 (Certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero). - 1. Al fine di valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione che operano all'estero con un'offerta enogastronomica effettivamente conforme alle migliori tradizioni italiane e di contrastare l'utilizzo speculativo della pratica dell'italian sounding sia nella preparazione delle vivande sia nell'impiego degli ingredienti e dei prodotti, è istituita la certificazione distintiva di "ristorante italiano nel mondo", attribuita, su richiesta, ai ristoratori operanti all'estero. La certificazione, previa verifica che il titolare dell'attività, il coniuge, i parenti entro il primo grado e gli eventuali soci non siano incorsi in condanne per alcuno dei reati di cui all' articolo 51, commi 3-bis , 3-quater e 3-quinquies, del codice di procedura penale , è rilasciata, su richiesta del ristoratore e con oneri a suo carico, da un ente certificatore accreditato presso l'organismo unico di accreditamento nazionale italiano, sulla base di un disciplinare adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro della salute e con il Ministro del turismo, nel rispetto della normativa dei singoli Stati in materia di requisiti strutturali, organizzativi, produttivi e di immagine dell'esercizio di ristorazione nonchè di schema di certificazione. Il disciplinare determina i requisiti e le caratteristiche necessari per il rilascio della certificazione stessa, con particolare riferimento all'utilizzo di ingredienti di qualità e di prodotti appartenenti alla tradizione enogastronomica italiana, a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica nonchè al rispetto della tradizione gastronomica italiana e alla conoscenza della cucina italiana da parte del personale impiegato nell'attività di ristorazione. 2. La certificazione ha la durata di tre anni dalla data del rilascio ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato. La domanda di rinnovo può essere presentata nei tre mesi antecedenti la scadenza della certificazione. 3. Qualora, nel corso della validità della certificazione, sia riscontrata la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al comma 1 o di quelli tecnici stabiliti nel disciplinare adottato ai sensi del medesimo comma 1, la certificazione è revocata. 4. Al fine di armonizzare la disciplina in materia di valorizzazione e sostegno degli esercizi di ristorazione che offrono, all'estero, prodotti conformi alle migliori tradizioni italiane, i commi 1144 , 1145 , 1146 , 1147 e 1148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , sono abrogati.».
1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare spazi ai temi connessi alla Giornata di cui all'articolo 1 nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, pari a 45.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 maggio 2026 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 11 ottobre 2026. Tutte le fonti