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Governo · Decreto-legge
LEGGE 27 maggio 2025, n. 78 · Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2025
Titolo ufficiale completo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali
Questa legge converte un decreto-legge: le regole stanno nel decreto, e le fonti qui sotto rimandano a lui.
Le piccole e microimprese hanno tempo fino al 31 dicembre 2025 per stipulare l'assicurazione contro i rischi da calamità naturali.
«per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 , al 31 dicembre 2025.»Vai all’articolo intero
Le imprese di medie dimensioni devono stipulare l'assicurazione contro i rischi da calamità naturali entro il 1° ottobre 2025.
«per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 , al 1° ottobre 2025;»Vai all’articolo intero
Il valore dei beni da assicurare contro le calamità naturali si calcola in base al costo per ricostruire l'immobile o ripristinare i beni mobili.
«Per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso»Vai all’articolo intero
Se un'impresa assicura beni di terzi usati nella propria attività, l'indennizzo in caso di calamità viene pagato al proprietario del bene.
«l'indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene.»Vai all’articolo intero
Da quando vale
Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
«Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana»Vai all’articolo intero
Cosa puoi fare
Non devi fare niente: la legge si applica da sola.
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Voto finale, Camera
Voto finale, Senato
Il voto finale di ogni gruppo parlamentare, tutti i gruppi, in ordine di grandezza. Sono i voti, non un giudizio.
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FDI
Fratelli d'Italia
73 sì · 0 no · 0 ast. · 44 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
0 sì · 0 no · 39 ast. · 31 non vot.
LEGA
Lega - Salvini Premier
30 sì · 0 no · 0 ast. · 34 non vot.
FI-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
22 sì · 0 no · 0 ast. · 28 non vot.
M5S
Movimento 5 Stelle
0 sì · 0 no · 26 ast. · 23 non vot.
APERRE
Misto
0 sì · 0 no · 5 ast. · 5 non vot.
AVS
Alleanza Verdi e Sinistra
0 sì · 0 no · 4 ast. · 6 non vot.
NM-M-C
Misto
3 sì · 0 no · 0 ast. · 7 non vot.
IVICRE
Italia Viva-Casa Riformista
0 sì · 0 no · 1 ast. · 6 non vot.
M-ALT
Misto
0 sì · 0 no · 1 ast. · 4 non vot.
M-MIN
Misto
0 sì · 0 no · 3 ast. · 1 non vot.
M-+EUR
Misto
0 sì · 0 no · 0 ast. · 3 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
favorevolicontrariastenutinon votanti o assenti
FdI
Fratelli d'Italia
48 sì · 0 no · 0 ast. · 15 non vot.
PD-IDP
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
0 sì · 0 no · 22 ast. · 14 non vot.
LSP-PSd'Az
Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione
15 sì · 0 no · 0 ast. · 14 non vot.
M5S
MoVimento 5 Stelle
0 sì · 0 no · 19 ast. · 7 non vot.
FI-BP-PPE
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
10 sì · 0 no · 0 ast. · 10 non vot.
Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP
Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare
4 sì · 0 no · 0 ast. · 4 non vot.
IV-C-RE
Italia Viva - Il Centro - Renew Europe
0 sì · 0 no · 6 ast. · 2 non vot.
Misto
0 sì · 0 no · 3 ast. · 5 non vot.
Aut (SVP-PATT, Cb)
Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase)
1 sì · 0 no · 3 ast. · 3 non vot.
Gruppo al giorno del voto. Votazione sul sito ufficiale · Come leggere questi dati
Camera · C. 2333
approvato
Senato · S. 1482
appr. definit. Legge
Questa legge converte il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39: le regole stanno lì.
1. Il termine previsto all' articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , è così differito:
a) per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 , al 1° ottobre 2025;
b) per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 , al 31 dicembre 2025. ((2))
2. Per le imprese di cui al comma 1, la disposizione di cui all' articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica con decorrenza dalla medesima data in cui sorge l'obbligo assicurativo.
3. Il termine di cui all' articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 resta fermo per le grandi imprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775. In tal caso, la disposizione di cui all' articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.
3-bis. All' articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso".
3-ter. All' articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali limiti non si applicano alle grandi imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18 , e alle società controllate e collegate, ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , che, alla data di chiusura del bilancio, possiedono congiuntamente i requisiti di fatturato e numero di dipendenti individuati dalla citata lettera o) e che stipulano un contratto assicurativo globale valido per tutto il gruppo".
3-quater. All' articolo 1, comma 105-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "II Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all' articolo 2, commi da 198 a 201, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , in collaborazione con l'IVASS, svolge, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la funzione di controllo e verifica, anche su segnalazione delle imprese di cui al comma 101 del presente articolo, al fine di prevenire e limitare eventuali operazioni speculative sui premi assicurativi".
3-quinquies. All' articolo 1, comma 106, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "L'assicuratore è tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio. Sono altresì assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono. Per gli immobili non assicurabili tenuto conto di quanto previsto dal precedente periodo non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali".
3-sexies. All' articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189 , sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora l'imprenditore, al fine di adempiere all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, provvedendo a comunicare al proprietario dei beni l'avvenuta stipulazione della polizza, l'indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene. Il proprietario è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al terzo periodo, l'imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività di impresa a causa dell'evento catastrofale, nel limite del 40 per cento dell'indennizzo percepito dal proprietario. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto nonchè per le somme di cui al quarto periodo, l'imprenditore che ha stipulato il contratto di assicurazione ha privilegio ai sensi dell' articolo 1891, quarto comma, del codice civile ". --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26 , ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all' articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 , nonchè per le imprese turistico-ricettive, il termine previsto dall' articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78 , relativo alla stipulazione di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle piccole e microimprese, è prorogato al 31 marzo 2026".
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 marzo 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio
1. Il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 , recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 maggio 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy Visto, il Guardasigilli: Nordio Avvertenza: Il decreto-legge 31 maggio 2025, n. 39 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 75 del 31 marzo 2025. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 44.
Fonti: Normattiva, dati.camera.it e dati.senato.it (CC BY 4.0). Dati aggiornati al 10 ottobre 2026. Tutte le fonti